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Il lavoro agile dei dipendenti pubblici con disabilità: una Raccomandazione dell’Autorità Garante

«L’accesso al lavoro agile, se richiesto da una persona con disabilità, deve essere valutato in modo concreto, individualizzato e complessivo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, dell’organizzazione dell’ufficio, delle esigenze funzionali della persona e delle soluzioni ragionevolmente praticabili»: lo si legge in una recente Raccomandazione prodotta dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, riguardante i dipendenti pubblici con disabilità.*

Elaborazione grafica dedicata al lavoro agile delle persone con disabilità.

Il lavoro agile quale accomodamento ragionevole nei confronti dei dipendenti pubblici con disabilità: è questo il tema della Raccomandazione n. 4 prodotta il 29 maggio scorso dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, atto con cui vengono richiamate le Amministrazioni Pubbliche sulla necessità «di evitare esclusioni automatiche, dinieghi generici o valutazioni fondate soltanto sul profilo professionale formale del dipendente o sulla qualificazione astratta della mansione». L’accesso al lavoro agile, quindi, se richiesto da una persona con disabilità, «deve essere valutato in modo concreto, individualizzato e complessivo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, dell’organizzazione dell’ufficio, delle esigenze funzionali della persona e delle soluzioni ragionevolmente praticabili».

«Questa Raccomandazione – si legge in una nota diffusa dall’Autorità Garante – afferma in sostanza un principio centrale: il lavoro agile, nei casi in cui le attività siano compatibili, anche solo parzialmente, con modalità di svolgimento a distanza, può costituire uno strumento idoneo a realizzare un accomodamento ragionevole, volto a garantire alla persona con disabilità il pieno esercizio del diritto al lavoro in condizioni di uguaglianza, dignità, continuità professionale e pari opportunità».
«Il lavoro agile non può essere negato sulla base di automatismi organizzativi o formule generiche: quando è necessario a rimuovere ostacoli legati alla condizione di disabilità, deve essere preso in considerazione come possibile misura di accomodamento ragionevole», sottolineano i componenti del Collegio dell’Autorità Garante, il presidente Maurizio Borgo, il componente vicario Francesco Vaia e l’altro componente Antonio Pelagatti. «Il punto – aggiungono – non è stabilire in astratto se un profilo professionale sia compatibile con il lavoro agile, ma verificare, nel caso concreto, quali attività siano effettivamente svolte e quali soluzioni organizzative possano rendere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro senza discriminazioni».

Secondo l’Autorità, quindi, prima di negare l’accesso al lavoro agile, l’Amministrazione deve dimostrare di avere verificato tutte le soluzioni ragionevolmente praticabili. Inoltre, il trasferimento o l’assegnazione ad altro ufficio possono costituire soluzioni organizzative ragionevoli, solo se finalizzate a garantire il diritto al lavoro e la piena inclusione della persona. «Non possono invece tradursi – come si legge nel testo della Raccomandazione – in misure espulsive, marginalizzanti o punitive, né comportare dequalificazione professionale, perdita di responsabilità, riduzione del trattamento economico, penalizzazioni nella valutazione della performance o pregiudizi nelle prospettive di carriera».
L’eventuale diniego del lavoro agile dovrà pertanto essere motivato «in modo puntuale, concreto e documentato. Solo dopo avere verificato tutte le soluzioni alternative e solo in presenza di un onere sproporzionato o eccessivo adeguatamente dimostrato potrà ritenersi giustificata la mancata adozione di esso o di altra misura organizzativa idonea».
La Raccomandazione invita in conclusione le Amministrazioni Pubbliche a «garantire un’applicazione della disciplina del lavoro agile coerente con il principio di uguaglianza sostanziale, con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, con il divieto di discriminazione e con l’obbligo di accomodamento ragionevole».

Da ricordare anche che il nuovo atto dell’Autorità Garante è stato trasmesso al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e all’UPI (Unione Province Italiane), «per favorire la più ampia diffusione possibile dell’orientamento e promuovere un’applicazione uniforme dei princìpi richiamati nelle amministrazioni pubbliche». (Stefano Borgato)

 

* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 26 Giugno 2026 da Simona