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Cassazione: la riduzione dell’orario scolastico degli alunni con disabilità per carenza di sostegno è discriminazione

Con una recente Sentenza la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un alunno con disturbo dello spettro autistico, ed ha stabilito che la riduzione dell’orario scolastico, motivata esclusivamente dall’insufficienza delle ore di sostegno, si configura come una discriminazione. La medesima Sentenza ha ribadito che il diritto degli alunni con disabilità di frequentare la scuola al pari degli altri bambini è «pieno, incondizionato e anche finanziariamente incomprimibile».

Un alunno colora su un foglio di carta.

Con la Sentenza numero 23363/2026, depositata lo scorso 16 luglio, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un alunno con disturbo dello spettro autistico, ed ha stabilito che la riduzione dell’orario scolastico, motivata esclusivamente dall’insufficienza delle ore di sostegno, si configura come una discriminazione.

Il caso da cui è scaturito il pronunciamento riguarda un bambino frequentante una scuola dell’infanzia paritaria nell’anno scolastico 2019/2020. L’alunno era in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (oggi disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo) ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992. Mentre per i suoi compagni di classe l’attività scolastica giornaliera si protraeva fino alle ore 16, offrendo l’opportunità di seguire ulteriori lezioni e momenti di gioco libero, all’alunno con disabilità era richiesto di uscire alle 14.30.

Le motivazioni addotte dalla scuola per motivare il fatto che l’alunno disabile fosse stato ammesso a frequentare la scuola con orario scolastico ridotto, durante il quale era assistito da un insegnante di sostegno, sono state che egli, se non adeguatamente supportato, teneva un comportamento potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri. La scuola ha inoltre argomentato che la riduzione dell’orario scolastico per l’anno 2018/2019 era stata prevista in conformità del piano educativo individualizzato (PEI) concordato con i genitori, mentre, per l’anno successivo, la proposta della scuola di mantenere un orario ridotto era stata rifiutata dagli stessi.

Già nel 2023, nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Treviso aveva ritenuto che la condotta della scuola fosse discriminatoria, pertanto l’aveva condannata al risarcimento di 10mila euro per danno non patrimoniale ed aveva intimato alla stessa di non reiterare la condotta discriminatoria. Ma successivamente la Corte d’Appello di Venezia aveva ribaltato il pronunciamento ritenendo che le condizioni cliniche dell’alunno e il fatto che nello stesso PEI fosse prevista una frequenza ridotta giustificassero la scelta della scuola.

Tuttavia, come accennato, la Cassazione ha ribaltato nuovamente il pronunciamento affermando che una deroga all’orario di frequenza pieno può essere giustificata soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni nell’interesse dello stesso alunno con disabilità, avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute.

«La riduzione [dell’orario di frequenza, N.d.R.] si configura come illegittima se imposta unilateralmente dalla scuola, non formalizzata nel Pei, non motivata clinicamente, utilizzata per gestire comportamenti complessi, proposta per mancanza del docente di sostegno o di altre figure di riferimento o utilizzando un margine di discrezionalità non consentito dai parametri normativi», è scritto nella Sentenza della Suprema Corte (grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni).

Per la Corte di Cassazione la garanzia di un orario di frequenza pari a quello degli altri studenti trova «il proprio fondamento nella dimensione sostanziale dell’eguaglianza, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione alla vita scolastica. La parità dell’orario di frequenza non rappresenta una mera uniformità quantitativa rispetto agli altri alunni, ma costituisce una manifestazione del dovere dell’istituzione scolastica di garantire una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo, evitando che le difficoltà organizzative o la complessità della situazione individuale si traducano in una compressione di un diritto fondamentale».

«In favore del bambino con disabilità deve riconoscersi il diritto – pieno, incondizionato e anche finanziariamente incomprimibile di frequentare la scuola al pari dei bambini normodotati, anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l’orario di frequenza, essendo precipuo compito dell’istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuoverne l’inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell’interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell’altro», si legge ancora nella Sentenza 23363/2026.

Il PEI non può essere utilizzato per comprimere il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni, e se le ore previste sono insufficienti, l’amministrazione è tenuta a intervenire per garantire le risorse necessarie. La circostanza che i genitori non abbiano impugnato il piano educativo individualizzato non trasforma automaticamente una carenza organizzativa in una scelta legittima. E poiché le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, sono anch’esse tenute ad accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda l’iscrizione, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità.

Infine la Sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: «La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo». (Simona Lancioni)

 

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2026 da Simona