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Corte Costituzionale: la persona con disabilità straniera, regolarmente soggiornante, ha diritto all’iscrizione gratuita al SSN

Con una recente Sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 286/1998 sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sulla base dell’interpretazione dell’articolo stesso come escludente l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini stranieri che, avendo acquisito una disabilità, hanno ottenuto la conversione del loro permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in quello per residenza elettiva.

Una persona ritratta di spalle, seduta su una sedia a rotelle manuale, che si trova al centro di un lungo pontile in legno (Credits: Kampus Production / Pexels).

Con la Sentenza numero 97 (depositata il 5 giugno 2026) la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sulla base dell’interpretazione dell’articolo stesso come escludente l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale (SSN) in favore dei cittadini stranieri che, avendo acquisito una disabilità, hanno ottenuto la conversione del loro permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in quello per residenza elettiva.

Il menzionato articolo 34 riconosce l’obbligo di iscrizione al SSN con parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal SSN e alla sua validità temporale: agli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; agli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; ai minori stranieri non accompagnati. Tale disposizione non contempla l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.

In merito a tale questione la Corte Costituzionale ritiene «possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile». Infatti nell’accoglimento dell’interpretazione restrittiva, «paradossalmente, la perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l’esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie».

Secondo la Corte Costituzionale, un’interpretazione escludente sarebbe del tutto inconciliabile con la consolidata giurisprudenza della Corte stessa, per cui «la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e la salvaguardia dei suoi diritti trova “base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute […]”».

La Suprema Corte ha ritenuto di non poter condividere il presupposto secondo cui il menzionato articolo conterrebbe un elenco tassativo di tipologie di permesso di soggiorno, nel quale non sarebbe possibile includere analogicamente quella degli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva attribuito in virtù della conversione del permesso per motivi di lavoro a seguito del conseguimento della pensione di inabilità civile. Ciò anche in considerazione del fatto che nel 1998, anno in cui è stato adottato il Decreto Legislativo, «non erano previsti né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest’ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia». Ragion per cui l’«omessa previsione, ad opera del denunciato art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, del permesso per residenza elettiva non deve, dunque, necessariamente essere letta come una consapevole esclusione, da parte del legislatore, dell’iscrizione obbligatoria e gratuita per gli stranieri titolari di un permesso per residenza elettiva derivante da conversione».

Da ciò «consegue che la considerazione dell’evoluzione dell’ordinamento lascia lo spazio a questa Corte per un’interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali […], che da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili». (S.L.)

 

Nota: tutti i grassetti presenti nelle citazioni testuali sono un intervento redazionale.

 

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2026 da Simona