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Violenza sessuale: una legge che non tutela le donne con disabilità non tutela davvero nessuna donna!

di Luisella Bosisio Fazzi*

«Una riforma che voglia realmente tutelare tutte le donne deve fondarsi su un principio chiaro: la libertà sessuale si protegge riconoscendo la volontà della persona, non la percezione dell’altro. E una legge che non tutela adeguatamente le ragazze e le donne con disabilità non può dirsi una legge pienamente garantista»: lo scrive Luisella Bosisio Fazzi, che nel seguente approfondimento si sofferma sulle criticità riguardanti le donne con disabilità, presenti nella più recente proposta di mediazione sul cosiddetto “Disegno di Legge stupri”.

Scatto in bianco e nero di una donna in sedia a rotelle.

Leggo da vari siti che «la senatrice Unterberger ha lanciato una propria proposta in merito al cosiddetto “ddl Stupri”. Tale proposta introduce un concetto di consenso riconoscibile che però rischia di caricare le vittime dell’onere di provare il proprio diniego. Proposta che ha suscitato forti critiche».
Facciamo a questo punto un passo indietro per ricordare che quando si parla del cosiddetto “DdL Bongiorno”, ci si riferisce a un Disegno di Legge in discussione al Senato (AS 1715), che propone una riforma dell’articolo 609-bis del Codice Penale sulla violenza sessuale, introducendo il “modello del dissenso” (simile a quello tedesco), anziché la necessità di dimostrare l’assenza di consenso. L’emendamento al Disegno di Legge presentato appunto dalla senatrice Bongiorno mira a punire atti compiuti contro la volontà della vittima, ma il concetto di dissenso ha sollevato forti polemiche e critiche, facendo sì che venisse istituito un comitato ristretto, con l’obiettivo di superare il braccio di ferro in corso da mesi su quel Disegno di Legge. La nuova mediazione, dunque, sarà proprio sulla proposta della citata senatrice Unterberger e la prossima settimana su quel suo testo si terranno audizioni presso la Commissione Giustizia del Senato.

In questi mesi abbiamo assistito a un confronto acceso, complesso, a tratti polarizzato, sul tema del consenso. L’ultima proposta della senatrice Unterberger prova a tenere insieme approcci diversi: da una parte mantiene il riferimento al “consenso libero e attuale” già approvato alla Camera; dall’altra introduce l’idea di un’assenza di consenso “riconoscibile”, da valutare nel contesto concreto.
È un tentativo di mediazione, e va riconosciuto. Ma è proprio su questa parola – riconoscibile – che dobbiamo fermarci, perché qui si gioca la tutela delle donne, in particolare le donne con disabilità, ossia le più esposte alla violenza. Perché? Cosa significa “riconoscibile”? Riconoscibile da chi? Secondo quali codici? Con quali strumenti?
Per molte donne con disabilità, il consenso e il dissenso non si esprimono secondo le forme attese: non sempre sono verbali, lineari, immediati. Possono essere gesti, posture, espressioni, segnali corporei. Possono esserci esitazioni, irrigidimenti, silenzi che non sono mai assenso. Eppure, nella pratica quotidiana, questi segnali vengono spesso ignorati o fraintesi.
E allora il rischio è evidente: se la legge parla di “assenza di consenso riconoscibile”, chi stabilisce cosa è riconoscibile e cosa no? Chi decide se quel dissenso era “sufficientemente chiaro”? Chi interpreta il corpo e la voce di una donna che comunica in modo diverso? Per le donne con disabilità, questo margine interpretativo può diventare una trappola. Perché vivono in contesti dove il loro dissenso è già oggi poco creduto, poco ascoltato, poco riconosciuto. Perché spesso dipendono da chi potrebbe essere l’autore della violenza. Perché la loro comunicazione non è sempre immediata, e non per questo è meno valida.

La “proposta Unterberger” introduce poi un elemento importante: la valutazione del contesto concreto. È un passo avanti, perché riconosce che il consenso non è un atto astratto, ma un’esperienza concreta. Ma non basta. Perché senza una definizione pienamente basata sul consenso, senza una chiara affermazione che l’assenza di un sì è già un no, restiamo in un terreno scivoloso. E per le donne con disabilità, questo terreno scivoloso è pericoloso.
Per questo dobbiamo dirlo con forza: una legge che vuole proteggere davvero tutte le donne deve essere costruita pensando anche – e soprattutto – a chi oggi è meno protetta. Deve essere una legge che non lascia spazi di ambiguità. Che non affida la tutela delle donne alla capacità di “riconoscere” segnali che spesso non vengono riconosciuti. Che non rimette la libertà sessuale nelle mani dell’interpretazione altrui.
Il consenso deve essere libero, attuale, informato, accessibile e verificabile. E l’assenza di esso non può dipendere dalla capacità della donna di gridare, parlare, spiegare, opporsi. Perché ci sono donne che non possono farlo. E sono proprio loro che la legge deve proteggere per prime.
La “proposta Unterberger” apre un confronto che dobbiamo riempire con la voce delle donne troppo spesso ignorate. Dobbiamo ribadire che una legge sul consenso dev’essere una legge per tutte, non per alcune soltanto. E una legge che non protegge le donne con disabilità, non protegge davvero nessuna.
Da parte mia, voglio contribuire a questa discussione non come giurista, perché non lo sono, ma come donna che lavora con ragazze e donne con disabilità, ne ascolta la voce e cerca di rafforzarla. Discutere quella proposta significa quindi provare a offrire una valutazione tecnica del consenso, del dissenso e della tutela partendo dalla prospettiva delle ragazze e delle donne con disabilità.

Come già detto, l’ultima proposta presentata dalla senatrice Unterberger introduce un tentativo di sintesi tra i diversi approcci emersi nel dibattito degli ultimi mesi. Da un lato, mantiene il riferimento al “consenso libero e attuale”, già approvato alla Camera; dall’altro introduce la nozione di assenza di consenso “riconoscibile”, da valutare alla luce della situazione concreta e del contesto fattuale.
Questa impostazione solleva alcune questioni tecniche rilevanti, soprattutto in relazione alla tutela delle donne con disabilità.

Questione 1: la nozione di “consenso libero e attuale” come standard normativo
Il richiamo al “consenso libero e attuale” è coerente con:
° la giurisprudenza europea in materia di libertà sessuale;
° le raccomandazioni del GREVIO (l’organismo indipendente responsabile di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica);
° l’evoluzione dei modelli normativi basati sul principio del solo sì è sì.
Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla capacità della norma di definire come tale consenso debba essere accertato, soprattutto quando la comunicazione della persona non segue modalità verbali o convenzionali.

Questione 2: l’introduzione dell’“assenza di consenso riconoscibile”
La “proposta Unterberger” introduce un elemento interpretativo nuovo: l’assenza di consenso deve essere “riconoscibile”, e la sua valutazione deve tener conto del contesto concreto.
Questa formulazione presenta due criticità tecniche:

Ambiguità del criterio di riconoscibilità
Il concetto di “riconoscibilità” rischia di introdurre un parametro soggettivo, affidato alla percezione dell’autore o all’interpretazione ex post del giudice. Per le donne con disabilità, questo rappresenta un rischio significativo, perché:
 il loro dissenso può essere espresso in forme non verbali;
 i segnali corporei possono essere erroneamente interpretati;
– la loro comunicazione può essere mediata da strumenti o supporti non sempre presenti.
Un esempio di comunicazione non verbale non riconosciuta: una donna con disabilità intellettiva lieve, durante un rapporto sessuale non desiderato, irrigidisce il corpo, si gira di lato e piange in silenzio. Questi segnali sono un dissenso chiaro secondo la letteratura clinica e le linee guida internazionali. Il rischio, con la formulazione attuale della proposta consiste nel fatto che l’autore della violenza potrebbe sostenere che il dissenso “non era riconoscibile”, perché non vi era stata opposizione verbale o fisica esplicita. E il giudice, in assenza di criteri normativi chiari, potrebbe ritenere che la reazione non fosse “sufficientemente evidente”.

Rischio di regressione rispetto agli standard internazionali
La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e la citata Convenzione di Istanbul richiedono che la valutazione del consenso sia centrata sulla volontà della persona, non sulla capacità dell’altro di “riconoscerla”. Il parametro della riconoscibilità potrebbe dunque spostare l’attenzione dalla volontà della vittima alla percezione dell’autore, indebolendo la tutela.
Un esempio di spostamento dell’attenzione dalla volontà della vittima alla percezione dell’autore: una donna sorda oralista, senza interprete LIS, tenta di dire “no”, ma l’autore non comprende. La donna prova a spingere via la mano dell’uomo, ma lui interpreta il gesto come esitazione. Il rischio, con la formulazione attuale della proposta è che la valutazione si sposti su ciò che l’autore “poteva riconoscere”, non su ciò che la donna ha effettivamente espresso. Questo contrasta con la Convenzione ONU, che richiede la centralità della volontà della persona, non la percezione dell’altro.

Questione 3: la valutazione del contesto concreto
L’indicazione di considerare la situazione concreta riconosce che il consenso non è un atto astratto, ma dev’essere valutato nel contesto in cui si forma. Tuttavia, affinché questo criterio sia effettivamente protettivo, occorre chiarire che la valutazione del contesto deve includere:
° le condizioni di vulnerabilità relazionale e strutturale;
° eventuali dipendenze funzionali o assistenziali;
° la presenza o assenza di strumenti di comunicazione adeguati;
° la capacità della donna di esprimere dissenso in forme alternative.
Senza questa specificazione, il riferimento al contesto rischia di essere neutro e quindi inefficace.
Un esempio di dipendenza assistenziale: una donna con disabilità motoria grave dipende dal partner per l’igiene personale. Quando lui avanza richieste sessuali, lei non si oppone verbalmente perché teme ripercussioni sulla cura quotidiana. Il rischio con la formulazione attuale della proposta è dunque che se il contesto non viene definito come elemento strutturale della valutazione, il mancato dissenso può essere interpretato come “consenso non riconoscibilmente assente”, con la dipendenza relazionale che non viene automaticamente considerata come fattore invalidante la libertà del consenso.

Le implicazioni specifiche per le donne con disabilità
Per le donne con disabilità, dunque, la formulazione attuale della proposta presenta tre rischi tecnici:

Invisibilità del dissenso non verbale
Molte donne con disabilità comunicano attraverso:
° segnali corporei,
° posture,
° espressioni facciali,
° strumenti di comunicazione aumentativa.
Se la legge richiede che l’assenza di consenso sia “riconoscibile”, ma non definisce criteri inclusivi, questi segnali rischiano di non essere considerati.
Un esempio di comunicazione aumentativa non utilizzata: una donna con disabilità comunicativa utilizza una tabella di comunicazione aumentativa. Durante un episodio di abuso, la tabella non è disponibile e lei non riesce a esprimere verbalmente il dissenso. Il rischio con la formulazione attuale della proposta è che l’autore della violenza potrebbe sostenere che non vi fosse “dissenso riconoscibile”. La mancanza di strumenti di comunicazione – responsabilità del contesto, non della donna – diventa un fattore che indebolisce la tutela.

Sovrapposizione con stereotipi di incapacità
La storia giudiziaria italiana mostra che il dissenso delle donne con disabilità è spesso interpretato come:
° “non collaborazione”,
° “incapacità di comprendere”,
° “comportamento oppositivo”.
Una norma ambigua può rafforzare queste letture distorte.
Un esempio di dissenso interpretato come “comportamento oppositivo”: una donna con disabilità psicosociale dice “non voglio”, ma lo fa in modo agitato, con tono elevato e movimenti disorganizzati. Operatori e familiari sono abituati a interpretare questi comportamenti come “crisi” o “non collaborazione”. Il rischio, con la formulazione attuale della proposta, è che in sede giudiziaria, la difesa potrebbe sostenere che il dissenso non fosse “riconoscibile” come tale, ma come manifestazione della condizione psichiatrica. Questo riproduce stereotipi già presenti nella prassi.

Rischio di deresponsabilizzazione dell’autore della violenza
Se la norma lascia spazio all’argomento “non potevo riconoscere il dissenso”, si crea una zona grigia che può essere sfruttata in sede processuale, soprattutto nei casi in cui la vittima non comunichi secondo modalità standard.
Un esempio di “non potevo capire” come argomento difensivo: una donna con disabilità intellettiva lieve dice “basta” più volte, ma l’autore della violenza sostiene che lo diceva “ridendo” o “senza convinzione”. Il rischio, con la formulazione attuale della proposta, è che la difesa possa sostenere che il dissenso non fosse “riconoscibile” in modo univoco. La responsabilità si sposterebbe quindi dalla condotta dell’autore della violenza alla capacità della vittima di esprimersi secondo codici standardizzati.
E ancora, un esempio di mancanza di strumenti di comunicazione come fattore di rischio (assenza di interprete o mediatore): una donna sorda segnante è in un contesto dove nessuno conosce la LIS. Lei segna “no”, ma l’autore non comprende. Il rischio, dunque, con la formulazione attuale della proposta, è che l’autore della violenza sostenga che il dissenso non fosse “riconoscibile”, cosicché la mancanza di accessibilità – che è un obbligo dello Stato – diventa un elemento che indebolisce la posizione della vittima.

In conclusione, quindi, diventa necessario un forte chiarimento normativo per garantire una tutela effettiva a tutte le donne, soprattutto alle ragazze e alle donne con disabilità. In sostanza, la norma dovrebbe:
° definire il consenso come manifestazione positiva della volontà, non come assenza di opposizione;
° chiarire che qualsiasi incertezza, ambiguità o impossibilità di accertare il consenso equivale a mancanza di consenso;
° includere esplicitamente forme di comunicazione non verbale e assistita;
° prevedere che la valutazione del contesto tenga conto delle condizioni personali e comunicative della vittima;
° che la responsabilità dell’autore della violenza non sia attenuata da margini interpretativi.
Se la “proposta Unterberger” rappresenta un tentativo di mediazione, la nozione di “consenso riconoscibile” rischia di introdurre un margine interpretativo incompatibile con gli standard internazionali e potenzialmente dannoso per le ragazze e le donne con disabilità. Una riforma che voglia realmente tutelare tutte le donne deve infatti fondarsi su un principio chiaro: la libertà sessuale si protegge riconoscendo la volontà della persona, non la percezione dell’altro. E una legge che non tutela adeguatamente le ragazze e le donne con disabilità non può dirsi una legge pienamente garantista.

* Consigliera dell’EDF (European Disability Forum), in rappresentanza del FID (Forum Italiano sulla Disabilità). Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2026 da Simona