di Domenico Massano*
Nonostante l’istituzionalizzazione sia in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, osserva il pedagogista Domenico Massano, le Cooperative sociali continuano ad essere uno dei principali attori nella gestione delle strutture residenziali per persone con disabilità, con disturbo psichico, anziane, ecc. Quella che Massano propone è «l’apertura di uno spazio di pensiero critico su quelle che paiono essere alcune evidenti contraddizioni su cui è opportuno provare ad aprire una riflessione per contribuire ad affrontarle ed a riportare in primo piano finalità etiche, sociali e politiche [proprie della cooperazione sociale] che nella pratica dell’istituzionalizzazione paiono troppo spesso essere tradite o, quantomeno, sacrificate sull’altare di quelle economiche».

Premessa
L’istituzionalizzazione, l’inserimento delle persone vulnerabili (con disabilità, con disturbo psichico, anziane, …) in strutture residenziali di varia tipologia continua ad essere un sistema portato avanti ed in crescita nel nostro paese (ma non solo), nonostante sia in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009), e nonostante i richiami e la recente pubblicazione delle Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza da parte del Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità. Uno dei principali attori nella gestione delle strutture residenziali sono le Cooperative sociali, sebbene nascano come strumento di riconoscimento dei diritti e di emancipazione dalle strutture manicomiali per le persone che vi erano internate, e nonostante la stessa normativa di riferimento, la Legge 381 del 1991, ponga come finalità della cooperazione sociale la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone. In particolare le Cooperative sociali di tipo “A” non hanno come ragion d’essere e finalità pura e semplice la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, bensì la promozione umana e l’inclusione sociale attraverso quei servizi socio-sanitari ed educativi che a questa stessa finalità siano utili e correlati. Tale riflessione non vuole essere un’impropria generalizzazione che coinvolga le tante realtà Cooperative che operano virtuosamente in diversi ambiti del sociale e del sanitario, ma l’apertura di uno spazio di pensiero critico su quelle che paiono essere alcune evidenti contraddizioni su cui è opportuno provare ad aprire una riflessione per contribuire ad affrontarle ed a riportare in primo piano finalità etiche, sociali e politiche che nella pratica dell’istituzionalizzazione paiono troppo spesso essere tradite o, quantomeno, sacrificate sull’altare di quelle economiche.
Uno spazio di pensiero critico
Nel richiamare il valore e la centralità della dimensione etica nella Cooperazione sociale spesso ci si riferisce a quelli che dovrebbero esserne alcuni tratti distintivi e valoriali riconosciuti dalla normativa che le disciplina, ossia dalla Legge 381/1991. In particolare si riporta come sia stata la prima forma di impresa dotata di uno statuto che – per Legge (la 381/1991, per l’appunto) – opera nell’interesse non solo dei suoi proprietari, ma più in generale della comunità ed in particolare dei soggetti più vulnerabili. Per farlo ha modificato gli obiettivi della forma cooperativa e quindi i destinatari della sua attività, perseguendo non solo più l’interesse dei soci (la mutualità intesa come forma di solidarietà chiusa) ma anche, se non soprattutto, quello di terzi in condizioni di bisogno (la cosiddetta solidarietà aperta)[1]. Considerazioni che emergono chiaramente dalla lettura dell’articolo 1 della Legge 381/1991:
«Le Cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.»
Per aver contezza della portata di tale articolo, e per provare a darne una corretta lettura, è opportuno provare ad approfondire cosa si debba intendere per «perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini». Al di là, infatti, di una terminologia che forse andrebbe aggiornata per quanto riguarda il concetto di integrazione (magari con concetti quali inclusione o partecipazione), il senso ed il significato dell’articolo sembrerebbero chiari ed ancora attuali, anche se raramente ci si sofferma ad analizzarli ed approfondirli con il rischio di fraintendimenti e pericolose derive. Due concetti paiono particolarmente significativi ai fini del discorso che si vuole sviluppare: quello di promozione umana e quello di integrazione sociale (si userà anche il riferimento all’inclusione alla luce dell’evoluzione culturale in tale ambito).
Parlare di promozione umana facendo riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dovrebbe significare «promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà». Mentre, facendo riferimento alla Caritas italiana «Significa riconoscere il valore di ogni persona, i suoi inalienabili diritti umani e la sua dignità. Vuol dire mettere ogni persona nella condizione di realizzare pienamente sé stessa, attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari, ma soprattutto attraverso la promozione di aspetti come il benessere psicologico, sociale e culturale, il riconoscimento della libertà e la partecipazione attiva alla società».
Con il termine inclusione (integrazione) sociale ci si riferisce invece alle strategie che mirano alla garanzia dei diritti umani, alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti in una comunità, mettendo al centro il valore di ogni individuo e garantendo a ognuno il diritto a far parte di una comunità. Promuovere inclusione significa eliminare qualunque forma di discriminazione all’interno di una società e far sì che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, possa partecipare attivamente alla vita della società, non subisca trattamenti differenti e degradanti, non viva, studi o lavori in luoghi separati, abbia le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento nelle scelte che la riguardano.
La centralità e l’importanza della promozione umana e dell’integrazione sociale di ogni persona, e la correlata necessità di rimuovere ogni impedimento e barriera che la ostacolino, è richiamata chiaramente nell’articolo 3 della Costituzione «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione […]».
Più recentemente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che, come già segnalato, è stata ratificata dal nostro Paese con la Legge 18/2009, chiarisce ulteriormente cosa si debba intendere per promozione umana ed integrazione sociale e quali impegni ne derivino. Basti pensare, in particolare, agli articoli 1 e 19. Nell’articolo 1 (Scopo) si dichiara come lo scopo della Convenzione sia «promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità»[2][2]. Nell’articolo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società), si riconosce «il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone» e si impegnano gli stati firmatari ad adottare «misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società». È evidente, in questo articolo, la continuità con l’articolo 3 della Costituzione che viene ulteriormente declinata andando a specificare che alle persone con disabilità devono essere assicurate:
- la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- l’accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, e siano adattate ai loro bisogni.
Le strutture residenziali per persone con disabilità, con disturbo psichico, anziane, …, non vengono citate in alcun modo dalla Convenzione ONU, che, invece, offre chiare indicazioni sia su quali servizi sviluppare, sia sull’impegno politico da assumere per garantire i diritti enunciati per prevenire e contrastare la preoccupante tendenza a «re-istituzionalizzare le persone con disabilità e la mancata riassegnazione di risorse economiche dagli istituti residenziali alla promozione e alla garanzia di accesso alla vita indipendente nelle comunità di appartenenza”, rilevata e denunciata nel 2016[3] dal menzionato Comitato ONU. Una situazione ormai ingiustificabile secondo quanto riportano le Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza, adottate a fine 2022 sempre dal Comitato ONU: «Non esiste alcuna giustificazione per perpetuare l’istituzionalizzazione. Gli Stati parte non devono usare la mancanza di sostegno e di servizi nella comunità, la povertà o le stigmatizzazioni per giustificare il mantenimento degli istituti o i ritardi nella loro chiusura (…)».
Forse bisognerebbe iniziare a porre alcune domande. Quali servizi, progetti interventi rispettano e concretizzano il dettato normativo, in particolare la Convenzione ONU? Quali le Cooperative sociali devono e possono promuovere e gestire in quanto coerenti con la Legge 381/1991 sulla cooperazione sociale e finalizzati alla promozione umana ed all’integrazione sociale delle persone? L’inserimento in strutture residenziali e l’istituzionalizzazione lo sono?
No, parrebbe la risposta evidente, ma evidentemente non così scontata se le Cooperative sociali continuano a promuovere e gestire forme di istituzionalizzazione, magari più dolci e morbide di una volta (le prigioni dorate o moderni manicomietti[4] da cui Basaglia metteva in guardia), grazie a manipolazioni ed equilibrismi che rischiano di subordinare i diritti delle persone a sviluppi di “imprenditoria sociale” ed alla correlata sostenibilità economica, spesso con la copertura di una sempre più pervasiva e diffusa cultura paternalistica tra i “professionisti sociali e della cura” che promuove una sorta di eterodeterminazione della volontà delle persone, limitandone di fatto la libertà con il pretesto di quello che sarebbe “il loro bene” in strutture dedicate.
Basaglia li avrebbe chiamati, oggi come allora, crimini di pace, un parallelo ed un richiamo particolarmente calzante, che ricorda come le persone con disabilità, con disturbo psichico, anziane, troppo spesso continuino ad essere «l’ultimo anello di una catena di violenze e di esclusioni [dalla famiglia, dal lavoro, dagli amici, dalla società, …], di cui ci si continua ad illudere di non essere responsabili»[5].
Il costrutto di crimini di pace sembra, inoltre, evidenziare l’abdicazione da parte della cooperazione sociale ad un ruolo sociale e politico di riforma e di sottolineatura delle contraddizioni di un sistema sociale e sanitario per molti aspetti insufficiente ed ingiusto, in favore di un ormai diffuso e frequente ruolo di supporto quasi “giustificativo” (“connivente”?) con questo stesso sistema che in molti casi continua a comprimere o negare dignità, libertà, diritti e partecipazione alle persone, per la carenza di risposte ai bisogni e di sostegni adeguati sui territori e nei contesti di vita, troppo spesso sostituiti dall’internamento in strutture segreganti che poco o nulla hanno a che fare con la promozione umana e l’integrazione sociale.
In alcuni contesti il tradimento è particolarmente evidente, come nel caso della gestione dei CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri), ossia del sistema detentivo per stranieri, la cui funzione è il trattenimento del cittadino straniero in attesa della sua espulsione (si veda il progetto Trattenuti realizzato da ActionAid Italia e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari). In altre situazioni, come per le strutture e le comunità residenziali, è più discreto, ambiguo e gestito, avrebbe nuovamente detto Basaglia, da professionisti e tecnici del sapere pratico che sono i «funzionari, consapevoli o inconsapevoli, dei crimini di pace che si perpetrano in nome dell’ideologia dell’assistenza, della cura, della tutela dei malati e dei più deboli»[6].
Il velo cade quando le strutture residenziali si rivelano essere non solo luoghi, per quanto dorati, di segregazione e limitazione della libertà e dei diritti, ma anche frequente teatro di maltrattamento istituzionale[7] e di ingiustificabili violenze e prevaricazioni[8], come, purtroppo, sovente emerge da episodi riportati dalle cronache e che probabilmente rappresentano solo una parte di un grave fenomeno ben più diffuso. In questo caso anche quando le Cooperative sociali si presentano (e così appaiono nei rispettivi territori), come fondate sulla base di modelli culturali, relazionali e operativi aperti e rispettosi dei diritti umani, la contraddizione con i principi della cooperazione sociale è innegabile. Una contraddizione che per lo più viene mascherata facendo ricadere la colpa su singoli operatori o su singoli servizi, le cosiddette “mele marce”, che spesso assolvono alla funzione di salvaguardare l’intero sistema che non viene messo in crisi e che così può continuare ad evitare di porsi domande cui sarebbe difficile rispondere. Domande che non costituirebbero i presupposti di un «tentativo di generalizzata criminalizzazione» [il riferimento è alla nota dell’ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e del Neurosviluppo) denominata “Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità, Anffas: «Una pietra miliare per garantire maggiore esigibilità dei diritti delle persone con disabilità e loro familiari»”, pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione il 13 gennaio 2025, N.d.R.], bensì di una responsabile presa di coscienza del fatto che quelli che prevedono ancora l’istituzionalizzazione delle persone vulnerabili sono «cattivi sistemi, che creano cattive situazioni, che creano mele marce, che creano cattivi comportamenti, anche in brave persone»[9].
Sono considerazioni che risultano evidenti anche solo ad una prima lettura delle Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza del Comitato ONU che, richiamando l’ingiustificabilità dell’istituzionalizzazione, sottolineano che con questo termine ci si debba riferire agli istituti residenziali di qualsiasi tipo «Indipendentemente dalle dimensioni, dallo scopo o dalle caratteristiche, o dalla durata di qualsiasi collocazione o detenzione, un istituto non può mai essere considerato conforme alla Convenzione». Inoltre ribadiscono come non si debba usare «la mancanza di sostegno e di servizi nella comunità, la povertà o le stigmatizzazioni per giustificare il mantenimento degli istituti o i ritardi nella loro chiusura», e che si debba dare priorità «allo sviluppo di una gamma di servizi di qualità, di supporto individualizzato e di servizi generali inclusivi nella comunità». Le definizioni e la garanzia di servizi di sostegno basati sulla comunità, compresi i servizi di sostegno a domicilio e di altro tipo e l’assistenza personale, «dovrebbero impedire l’emergere di nuovi servizi segreganti, alloggi collettivi – comprese “case per piccoli gruppi” – laboratori protetti, istituzioni per la fornitura di “assistenza di sollievo”, case di transito, …, non sono servizi basati sulla comunità».
Le Linee guida, inoltre, nel sottolineare come «Tutte le persone con disabilità abbiano il diritto di vivere nella comunità», evidenzia un ulteriore elemento particolarmente significativo: «Le persone a cui è stato negato il diritto al processo decisionale possono non sentirsi inizialmente a proprio agio quando vengono invitate a vivere in modo indipendente e ad essere incluse nella comunità, anche se viene loro offerto un sostegno. Per molti, l’istituto può essere l’unico ambiente di vita che conoscono. Gli Stati parti dovrebbero essere ritenuti responsabili per aver limitato lo sviluppo personale delle persone istituzionalizzate e non dovrebbero creare nuove barriere all’uscita dagli istituti attribuendo “vulnerabilità” o “debolezza” alle persone con disabilità. I processi di deistituzionalizzazione dovrebbero essere finalizzati al ripristino della dignità e al riconoscimento della diversità delle persone con disabilità. La valutazione delle capacità di vita indipendente basata sulla menomazione è discriminatoria e dovrebbe passare alla valutazione dei requisiti e delle barriere personalizzate per una vita indipendente nella comunità».
Insomma si mettono un po’ con le spalle al muro i difensori, anche in buona fede, dello “status quo”, pur con qualche accorgimento, che si rifanno alla presunta volontà degli internati, o alla loro necessità di un buon inserimento “in luoghi adatti alle loro specifiche esigenze”. Così quella che spesso viene utilizzata come giustificazione per garantire “il loro bene” viene correttamente ribaltata in discriminazione, in mancata assunzione di responsabilità della società nell’abbattimento di barriere, pregiudizi e stereotipi, e in mancato riconoscimento dei diritti.
Le Linee guida dovrebbero essere un punto di riferimento per ogni realtà ed istituzione nel nostro paese, ma soprattutto per una cooperazione sociale capace di svegliarsi dal suo torpore. Una cooperazione sociale che, emancipandosi da logiche puramente di mercato, veda nel sociale principalmente un àmbito di impegno civile e politico, in coerenza con la sua storia ed il dettato normativo, in cui essere di esempio e stimolo nell’avvio di percorsi di deistituzionalizzazione a partire dalle strutture attualmente gestite, sollecitando, parallelamente, un’assunzione di responsabilità della politica e della società in tal senso, anche attraverso un’azione culturale diffusa capace di dare solide basi, continuità e prospettive a tale processo.
Quella che viene riconosciuta come la prima Cooperativa sociale (Cooperativa Lavoratori Uniti[10]) nacque a Trieste, grazie all’impegno ed alla determinazione di professionisti, volontari, cittadini e persone internate nel manicomio locale, con l’intento di abolire proprio il modello manicomiale, a favore di servizi di salute mentale territoriali, fondati sul paradigma della cura e sui diritti di cittadinanza delle persone. Basaglia ne fu il primo Presidente onorario e la Cooperativa rappresentò un importante tassello della messa in discussione di tutti i rapporti di potere che sostenevano e attraversavano il manicomio e la società, giustificando l’internamento e la negazione di libertà e di diritti alle persone.
La prima Cooperativa sociale nasceva, quindi, come momento di rottura con una realtà ingiusta e non più giustificabile e nello spirito dei suoi fondatori guardava ad un mondo diverso e senza istituzioni segreganti. Sembra necessario per la cooperazione sociale rispecchiarsi senza infingimenti ed ipocrisie in questa storia, recuperando il proprio ruolo e la propria ragion d’essere che risiedono esclusivamente nella promozione umana e nella garanzia dei diritti, della libertà, della partecipazione e dell’inclusione sociale delle persone.
* Pedagogista, già Presidente di una Cooperativa sociale. Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Persone e diritti», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Nota: tutti i grassetti nelle citazioni testuali sono un intervento redazionale. Segnaliamo inoltre che il Centro Informare un’h è impegnato nel rivendicare la promozione della deistituzionalizzazione e lo stop all’istituzionalizzazione. Temi su cui si è avviato un confronto pubblico. In calce alla pagina Riforma della disabilità: eliminiamo la possibilità di istituzionalizzare le persone (in aggiornamento) sono segnalati i contributi che di volta in volta si stanno susseguendo.
[1] C. Borzaga, A 30 anni dalla 381, in «Impresa Sociale», 4/2021.
[2] Nell’articolo 1 si indica anche che «Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri», ampliando di fatto la portata di ogni discorso relativo all’istituzionalizzazione alle strutture non solo per persone con disabilità, ma anche a quelle per persone con disturbo psichico, anziane, …
[3] Nazioni Unite. Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità, Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia, 31 agosto 2016.
[4] D. Massano, Dal manicomio ai manicomietti, le comunità da Basaglia ad oggi, su «Persone e diritti». 23 novembre 2024.
[5] F. Basaglia, Appunti di psichiatria istituzionale, in Scritti (1953-1980), Il Saggiatore, 2017.
[6] F. Basaglia e F. O. Basaglia, Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione, Einaudi, 1975.
[7] D. Massano, La banalità del “maltrattamento istituzionale” contro le persone vulnerabili (in psichiatria, ma non solo), su «Persone e diritti», 5 marzo 2025.
[8] D. Massano, L’istituzionalizzazione e la violenza sulle persone (con disabilità, con disturbo mentale, anziane, …), su «Informare un’h», 3 settembre 2025.
[9] P.G. Zimbardo, L’effetto Lucifero, Raffaello Cortina, Milano, 2008.
[10] Per un approfondimento sulla storia della Cooperativa Lavoratori Uniti (CLU) si veda la sezione del sito istituzionale della CLU dedicata a tale aspetto. Essa è disponibile al seguente link.
Ultimo aggiornamento il 14 Gennaio 2026 da Simona