Il limite delle risorse disponibili non coincide con il limite delle risorse assegnate a un certo servizio, ed esso non può essere applicato ai diritti incomprimibili degli alunni con disabilità. È questo uno dei passaggi fondamentali con il quale il Tribunale di Torino ha dato torto al Comune di Torino che aveva assegnato ad un alunno sordo solo dieci delle trentasei ore settimanali di assistenza alla comunicazione indicate nel piano educativo individualizzato. Lo rende noto la Federazione FIRST, che commenta: «Oggi possiamo dire che i diritti fondamentali degli alunni con disabilità non sono privilegi».
Con un’Ordinanza del 15 ottobre 2024 il Tribunale di Torino si è espresso in favore di un alunno sordo segnante, ed ha dato torto al Comune di Torino che gli aveva assegnato solo dieci ore settimanali di assistenza per la comunicazione, riconoscendo il diritto dell’alunno ad usufruire del servizio per il numero di ore indicate nel piano educativo individualizzato (PEI) – trentasei ore settimanali di interpretariato nella lingua dei segni italiana (LIS) –, ed ordinando la cessazione della condotta discriminatoria. Lo rende noto la FIRST (Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità), che ha anche evidenziato come quest’ultima Ordinanza confermi quanto già espresso in un precedente Decreto del medesimo Tribunale emesso inaudita altera parte, cioè ancora prima dell’instaurazione del contraddittorio.
Secondo l’interpretazione della Federazione FIRST, questo pronunciamento rende irrilevanti le disposizioni della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/2024 che, lo ricordiamo, aveva stabilito che l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità, non si configurerebbe come un diritto esigibile, bensì come un semplice interesse legittimo, cioè un diritto condizionato dalla disponibilità delle risorse di bilancio degli Enti Locali e del contributo statale. Infatti, nell’elaborazione dell’Ordinanza, il Tribunale piemontese ha richiamato un principio contenuto nella Sentenza n° 275/2016 della Corte Costituzionale, in base al quale il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio. In specifico il Tribunale ha evidenziato che «il limite delle risorse disponibili […] non coincide con il limite delle risorse assegnate a un certo servizio», e che esso non possa essere applicato ai diritti incomprimibili degli alunni e delle alunne con disabilità.
La FIRST ha esultato per questa decisione del Tribunale di Torino, «non solo perché al minore è stato riconosciuto un suo fondamentale diritto che lo potrà aiutare in concreto nel suo percorso di studi e di istruzione, ma, soprattutto, per i giusti princìpi affermati», che di fatto eludono i richiami alla citata Sentenza del Consiglio di Stato utilizzata dal Comune di Torino nell’argomentare la propria decisione di ridurre le ore di servizio.
Questi, secondo la Federazione, i punti più rilevanti dell’Ordinanza:
- I PEI, e le proposte ivi contenute, sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione, che è tenuta ad eseguire e dare attuazione alle determinazioni del GLO (il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione). In merito a questo aspetto il Giudice ha richiamato princìpi giuridici granitici affermati sia dalla Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato.
- Il limite delle risorse disponibili, richiamato dall’art. 3, Decreto Legisl. 66/2017, eccepito dal Comune di Torino, richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024, «non coincide con il limite delle risorse assegnate ad un certo servizio», un aspetto su cui ha argomentato il Comune di Torino, omettendo di dimostrare di non potere accedere ad altri fondi per garantire l’assistenza richiesta dalla parte ricorrente, ovvero di non poter utilizzare strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio.
- Ed infine, l’affermazione più radicale: «“è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione… La sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione alle spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno a scuola” (cfr. Corte Cost. 275/2016); il pericolo, infatti, è che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative (come quelle documentate da parte ricorrente all’udienza del 7.10.2024), piuttosto che a garantire l’attuazione di diritti fondamentali».
«La FIRST condivide ogni parola del Tribunale di Torino, e non può che essere orgogliosa di questo straordinario risultato – dichiarano dalla Federazione –. Oggi possiamo dire che i diritti fondamentali degli alunni con disabilità non sono privilegi». (S.L.)
Per approfondire:
FIRST – Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Salvatore Nocera, I primi effetti perversi di quella Sentenza del Consiglio di Stato, «Informare un’h», 10 settembre 2024.
Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Simona