Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Miur ha emanato una Nota contenente alcuni chiarimenti riguardo alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 66/2017, in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Esso, in un’ulteriore Nota di precisazione, corregge una “svista” contenuta nella Nota precedente, e chiarisce che le classi che accolgono alunni con disabilità continueranno ad essere costituite, di norma, con non più di 20 alunni.
Con la Nota prot. n. 1553 del 4 agosto 2017 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 66/2017, in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, uno degli otto Decreti attuativi della Legge 107/2015, ovvero la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (meglio conosciuta come “La Buona Scuola”).
Il Dipartimento ribadisce preliminarmente che, affinché l’inclusione scolastica sia effettiva, essa «deve interessare tutte le componenti professionali che operano nella scuola, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l’esperienza scolastica inclusiva in termini di impegno per il “supporto” alle alunne/alunni ed alle studentesse/studenti con disabilità.»
Vediamo nel dettaglio quali sono i termini di applicazione del Decreto Legislativo sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Dal 1° gennaio 2019 decorreranno le innovazioni introdotte dal citato Decreto Legislativo riguardo agli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. Entrano pertanto in vigore tutte le disposizioni previste dall’art. 5, dal comma 1 al comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l’inclusione scolastica; il conseguente Progetto individuale (art. 6); il Piano educativo individualizzato – PEI (art. 7, comma 1); la richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (art. 10).
Dal 1° settembre 2019 entrano in vigore disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato – PEI (articolo 7, comma 2).
Dal 1° settembre 2017 sono istituiti i nuovi Gruppi per l’inclusione scolastica (GLIR e GLI), e deve essere costituito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Numero di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità
La Nota prot. n. 1553 emanata il 4 agosto 2017 conteneva una “svista” nella quale il Dipartimento affermava che «in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.» La qual cosa ha indotto il Dipartimento a promulgare un’ulteriore Nota di precisazione (datata 8 agosto 2017) nella quale si segnala l’errore materiale contenuto nella Nota precedente, e si chiarisce che le classi che accolgono alunni con disabilità continueranno ad essere costituite, di norma, con non più di 20 alunni (come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.81/2009).
Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (PI)
Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2017