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Per il Tribunale di Torino è discriminazione negare ai cittadini stranieri con disabilità l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale

Merita certamente di essere conosciuta la recente Sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha condannato la Regione Piemonte per aver adottato una condotta discriminatoria nei confronti di cinque cittadini stranieri con disabilità negando loro l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. Il ricorso presentato dai cittadini con disabilità con l’assistenza dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) è stato integralmente accolto dal Tribunale di Torino, che ha condannato la Regione a riconoscere il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN e a restituire le somme indebitamente versate.

Una donna con disabilità motoria si sposta in un ambiente urbano.

Merita certamente di essere conosciuta la Sentenza del 31 ottobre 2025 (disponibile a questo link) con la quale il Tribunale di Torino ha condannato la Regione Piemonte per aver adottato una condotta discriminatoria nei confronti di cinque cittadini stranieri con disabilità negando loro l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Infatti, per costoro, l’accesso alle cure mediche era subordinato al pagamento di 2000 euro annui. Il ricorso presentato dai cittadini con disabilità con l’assistenza dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) è stato integralmente accolto dal Tribunale di Torino, che ha condannato la Regione a riconoscere il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN e a restituire le somme indebitamente versate.

Nel dare la notizia, l’ASGI fa riferimento al comma 1 dell’articolo 34 del TUI (Decreto Legislativo 286/1998, rubricato Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che «disciplina il diritto all’assistenza sanitaria per le persone straniere regolarmente soggiornanti distinguendo tra iscrizione obbligatoria e gratuita (per i titolari dei permessi di soggiorno più comuni, come quelli per lavoro, famiglia o protezione) e iscrizione a pagamento. Il permesso per “residenza elettiva” – che nella maggior parte dei casi è rilasciato a stranieri con disabilità proprio perché titolari di una prestazione di invalidità – non figura nell’elenco di quelli che danno diritto all’iscrizione gratuita».

Le ragioni del ricorso sono scaturite dal fatto che a partire dal 2024 l’importo minimo per l’iscrizione a pagamento al SSN è stato elevato da 387 euro a 2000 euro, divenendo di fatto inaccessibile alle persone con disabilità autorizzate a restare sul territorio nazionale proprio a causa della loro disabilità, il cui reddito spesso si aggira introno ai 6.000 euro annui. 2000 euro corrispondono a un terzo del loro reddito annuo.

I cinque cittadini extracomunitari assistiti da ASGI risultavano direttamente colpiti da tale provvedimento. Infatti essi «erano già regolarmente soggiornanti in Italia con permessi per lavoro o motivi familiari quando sono diventati invalidi civili. Non potendo più rinnovare i precedenti titoli di soggiorno, hanno ottenuto permessi per residenza elettiva in quanto percettori di pensione di invalidità».

Una vicenda simile era già stata sollevata lo scorso 6 settembre, quando il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi su un’analoga situazione di due cittadini stranieri: uno egiziano e uno pakistano. In questo caso la giudice Paola Ghinoy ha ritenuto che vi fossero i presupposti per sollevare una questione di costituzionalità. Pertanto, con propria ordinanza, ella ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l’esclusione dall’iscrizione gratuita degli stranieri con disabilità che si trovano in questa situazione o, in subordine, di dichiarare incostituzionale la fissazione di un importo minimo così elevato, non proporzionato rispetto al reddito effettivamente percepito da persone che sopravvivono grazie alle sole provvidenze economiche legate alla condizione di disabilità (se ne legga a questo link). Attualmente la Corte Costituzionale non si è ancora espressa.

Il percorso scelto dalla giudice Lucia Mancinelli del Tribunale di Torino è stato invece quello di fornire essa stessa «un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 34 TUI, ritenendo che l’elenco delle categorie di stranieri con diritto all’iscrizione obbligatoria debba essere interpretato in modo da includere i titolari di permesso per residenza elettiva derivante dalla conversione di un precedente permesso che già garantiva l’iscrizione gratuita». Per il Tribunale – riferiscono dell’ASGI – sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio «far perdere il diritto all’assistenza sanitaria gratuita proprio nel momento in cui insorge una condizione di disabilità. La conversione del permesso non può comportare la perdita di un diritto già acquisito durante il precedente regolare soggiorno».

In ragione di tali argomentazioni, il Tribunale di Torino ha «condannato la Regione Piemonte a riconoscere il diritto all’iscrizione obbligatoria ai ricorrenti, a restituire le somme già versate per l’iscrizione volontaria e a consentire l’iscrizione gratuita a tutti i cittadini stranieri che si trovano in analoga situazione. Come misura per rimuovere gli effetti della discriminazione collettiva, la sentenza dovrà essere pubblicata per trenta giorni sul sito istituzionale della Regione e comunicata a tutte le ASL piemontesi. In caso di ritardo nell’adempimento è prevista una penale di 100 euro al giorno».

L’ASGI, che promuove l’interpretazione estensiva della norma, ha espresso «soddisfazione per questa decisione che offre tutela immediata alle persone straniere con invalidità, riconoscendo il loro diritto all’assistenza sanitaria gratuita senza dover attendere i tempi della pronuncia della Corte Costituzionale». (S.L.)

 

Si ringrazia Andrea Pancaldi per la segnalazione.

 

Ultimo aggiornamento il 26 Novembre 2025 da Simona