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La Corte Costituzionale ammette i pareri delle Associazioni sull’illegittimità di alcune disposizioni sul TSO

Lo scorso marzo l’Associazione Diritti alla Follia aveva manifestato il proprio interesse per l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità riguardante la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Oggi segnaliamo che la Corte Costituzionale ha ammesso che Diritti alla Follia, l’Associazione L’altro diritto ed il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani presentassero un proprio parere riguardo all’illegittimità dell’assenza di difesa tecnica per le persone sottoposte a TSO. Segnaliamo anche che il testo trasmesso dall’Associazione L’altro diritto è fruibile dal sito dell’Associazione stessa.

Un documento su cui campeggia la scritta, in rosso, “TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio”.

Lo scorso marzo Diritti alla Follia, un’Associazione impegnata nel promuovere l’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, con particolare attenzione per l’area della salute mentale, aveva manifestato il proprio interesse per l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità riguardante la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO)[1].

«Con l’Ordinanza del 29 dicembre 2025, il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’art. 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), nella parte in cui non garantisce adeguatamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a TSO. Il giudizio davanti alla Corte Costituzionale è stato quindi formalmente aperto. L’atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026 [esso è disponibile al seguente link, N.d.R.]», argomentava l’Associazione.

Ebbene, segnaliamo che l’Associazione Diritti alla Follia, ma anche l’Associazione L’altro diritto – ADIR (assieme al Centro interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni che coinvolge 19 Atenei) ed il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani – CCDU hanno presentato un Amicus curiae alla Corte Costituzionale sostenendo che l’attuale configurazione del TSO è in contrasto con la menzionata Convenzione ONU[2].

L’amicus curiae è una figura giuridica diffusa nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America, che è stata introdotta nell’ordinamento italiano solo di recente, nel 2020, quando la Corte Costituzionale ha modificato le “Norme Integrative” che disciplinano i suoi giudizi per alcuni profili particolarmente significativi[3]. Nella sostanza si tratta di un soggetto terzo, o di più soggetti, che non sono parti in causa, ma che sono qualificati a fornire un parere, o delle informazioni, per assistere la Corte nelle valutazioni di costituzionalità. Grazie a questa modifica la Corte Costituzionale può ammettere che le formazioni sociali senza scopo di lucro o dei soggetti istituzionali possano presentare alla medesima Corte un’opinione scritta riguardo a questioni di costituzionalità quando queste offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione di un caso, anche in ragione della sua complessità.

In specifico segnaliamo che il testo Amicus curiae trasmesso dall’Associazione L’altro diritto alla Corte Costituzionale sull’illegittimità dell’assenza di difesa tecnica per le persone sottoposte a TSO è stato pubblicato sul sito dell’Associazione, ed è liberamente fruibile dal seguente link. (Simona Lancioni)

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[1] Associazione Diritti alla Follia, TSO senza difesa legale: il Tribunale di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale, «Informare un’h», 6 marzo 2026.
[2] L’atto del 5 maggio 2026 con il quale il Presidente della Corte Costituzionale ha ammesso gli Amicus curie è disponibile al seguente link.
[3] Massimo Luciani, L’incognita delle nuove Norme Integrative, «Rivista AIC», s.d.

 

 

Ultimo aggiornamento il 22 Giugno 2026 da Simona