Tramite una Sentenza prodotta nei giorni scorsi, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dai legali della Federazione Osservatorio182, contro un provvedimento adottato da un Istituto Comprensivo in provincia di Varese, che aveva attribuito 16 ore settimanali di sostegno a un alunno con disabilità grave, in contrasto evidente con le risultanze del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione.*

Con la Sentenza n. 3672, prodotta il 12 novembre, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dai legali della Federazione Osservatorio182, contro un provvedimento adottato dall’Istituto Comprensivo di Vergiate (Varese), comunicato il 6 ottobre, che aveva attribuito 16 ore settimanali di sostegno a un alunno con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), in contrasto evidente con le risultanze del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione).
Come riferiscono dalla stessa Federazione Osservatorio182, «in sede giudiziale l’Amministrazione scolastica ha sostenuto di avere garantito una “copertura pressoché totale”, richiamando l’assegnazione di 16 ore di sostegno e 6 ore di educatrice comunale. Il Tribunale, invece, ha ritenuto tali deduzioni non idonee a superare i vizi prospettati, evidenziando che la proposta del GLO per l’anno scolastico 2025/2026 prevedeva 22 ore di sostegno integrate da 6 ore di educatore scolastico, in continuità con quanto rilevato nella verifica finale del PEI (Piano Educativo Individualizzato) 2024/2025. Il TAR ha quindi riconosciuto il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione non ha chiarito i presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giustificato la riduzione oraria, né si è confrontata con la gravità della situazione di disabilità accertata».
«Questa Sentenza – commentano dalla Federazione – ribadisce un principio consolidato: il sostegno dev’essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all’istruzione e all’inclusione dell’alunno, senza alcuna preclusione normativa al rapporto 1:1 quando indispensabile (si veda anche TAR del Lazio – Latina, I, 30 dicembre 2022, n. 1051). Nei casi di maggiore complessità, inoltre, un sostegno pieno tutela anche lo svolgimento ordinato della didattica per l’intera classe (TAR del Lazio – Latina, I, 8 marzo 2019, n. 170). Il TAR lombardo richiama infine il principio – già affermato dalla giurisprudenza amministrativa – secondo cui non è legittimo un provvedimento di quantificazione del sostegno fondato esclusivamente sulla disponibilità del personale (TAR Lombardia – Milano, V, 15 gennaio 2024, n. 72)».
«Dal canto nostro – concludono sempre dalla Federazione Osservatorio182 – confermiamo tutto il nostro impegno a tutela dei diritti degli studenti con disabilità». (Stefano Borgato)
Per ulteriori informazioni: osservatorio182.federazione@gmail.com.
* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento il 14 Novembre 2025 da Simona