Entrano in vigore le semplificazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli previste per le persone con disabilità titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida. Da qui in avanti sarà sufficiente la presentazione della patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo, mentre non sarà più richiesto il verbale di invalidità o di handicap attestante la presenza di una menomazione che comporti una ridotta o impedita capacità motoria.
L’articolo 1 bis (Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità) della Legge n. 156 del 9 novembre 2021, norma di conversione del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, meglio noto come “Decreto infrastrutture”, ha disposto una semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli per le persone con disabilità titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida. Le agevolazioni sui veicoli, lo ricordiamo, sono l’IVA agevolata (4%), la detrazione IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento dell’auto, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Sino ad oggi per accedere a queste agevolazioni, oltre alla titolarità della patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida (prescrizione rilasciata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), era richiesto che venisse presentato anche il verbale di invalidità o di handicap (Legge 104/1992) nel quale fosse indicata la presenza di una menomazione che comporti una ridotta o impedita capacità motoria. Adesso la presentazione di questo verbale non è più necessaria e sarà sufficiente la presentazione della patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo.
Una nota di Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura, segnala che il 18 gennaio 2022 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il Decreto attuativo (di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che recepisce la semplificazione in questione e stabilisce che per l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli le persone con disabilità titolari di patente speciale con obblighi di adattamento al veicolo devono esibire la seguente documentazione:
«1. l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
2. copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
Pertanto non sono più richiesti né il verbale di invalidità civile né quello di handicap. (Simona Lancioni)
Ultimo aggiornamento il 26 Gennaio 2022 da Simona