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Ma i lavoratori con disabilità devono ancora aspettare…

«Ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche, viene riconosciuto sino a fine aprile lo status di ricovero ospedaliero sulle assenze effettuate»: lo aveva stabilito un articolo del Decreto Legge “Cura Italia”, rimasto però di fatto inapplicato, a causa delle ambiguità presenti nel testo. Ora il “Cura Italia” è divenuto legge, dopo un emendamento che ha complicato ulteriormente le cose. I lavoratori con disabilità aspettano le istruzioni applicative…

 

Una donna con disabilità seduta ad un tavolo mentre esamina dei documenti.

«Le ambiguità e i coni d’ombra di quel testo hanno comportato fino ad oggi la mancata applicazione di quel diritto, nonostante le numerose richieste, proteste, istanze»: era scritto in un testo di analisi predisposto dal servizio HandyLex.org relazione all’articolo 26 del Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, che stava creando notevoli problemi alle persone con disabilità e in particolare a quelle che lavorano.

Sulla questione anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva lamentato la mancata esigibilità di quel diritto prescritto dall’articolo citato, il cui contenuto era stato riassunto così da HandyLex.org: «L’articolo 26 del Decreto “Cura Italia” prescrive che ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3 della Legge 104/92), viene riconosciuto sino a fine aprile lo status di ricovero ospedaliero sulle assenze effettuate».

Intorno alla metà di aprile, dunque, HandyLex.org si era soffermato su un emendamento approvato al Senato, in fase di conversione in legge del Decreto, ritenendo che esso, «se possibile, complicasse ulteriormente il testo originale, generando sovraccarichi ulteriori per le persone, nonché restringendo la possibilità di fruizione». «Risulta altresì molto improbabile – si aggiungeva – che il testo, passato ora al vaglio della Camera, venga modificato in tale sede». E così in effetti è stato, se è vero che la Camera ha convertito definitivamente in legge il Decreto 18/20, lasciandone immutato il testo, così com’era uscito dal Senato.

Nel suggerire quindi senz’altro ai Lettori ed alle Lettrici la consultazione del citato testo di analisi pubblicato da HandyLex.org, ove viene ricostruita la “storia” di quell’articolo, vi si scrive tra l’altro: «Le istruzioni applicative ovviamente non ci sono ancora e non vorremmo essere nei panni dell’INPS o altri; saranno oggetto di circolari applicative, ma è già possibile individuare, districandosi nel testo farraginoso, quale sia la documentazione richiesta ai due gruppi di beneficiari». Segnalando quindi la mancata precisazione su quali siano esattamente, nel testo vigente, i «competenti organi medico legali», le «autorità sanitarie competenti» e il «medico di assistenza primaria», si conclude sottolineando che per avvalersi di quel diritto «servirà un’attestazione e poi una doppia prescrizione, procedimento non certo agevole in un periodo di piena emergenza COVID». (Stefano Borgato)

Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’analisi curata da HandyLex.org.

 

* Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2020 da Simona