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L’Autorità Garante risponde all’Appello pubblico, ma le questioni sollevate restano aperte

a cura del Coordinamento PERSONE – Coordinamento Nazionale Contro la Discriminazione delle Persone con Disabilità, dell’Associazione Diritti alla Follia e del Centro Informare un’h

L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha risposto all’Appello pubblico promosso dal Coordinamento PERSONE, dall’Associazione Diritti alla Follia e dal Centro Informare un’h, con il quale i promotori hanno chiesto di approfondire le criticità relative alla composizione e al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché le garanzie di trasparenza, pluralismo e indipendenza dei processi decisionali. Ringraziamo l’Autorità per il riscontro e pubblichiamo integralmente la sua risposta, accompagnata dalla nota di commento elaborata congiuntamente dai promotori dell’Appello.

L’immagine mostra la prima pagina di un quotidiano fittizio intitolato “L’Eco della Disabilità”, il cui titolo principale riguarda a risposta dell’Autorità Garante per la disabilità ad un Appello Pubblico su questioni inerenti all’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità (elaborazione prodotta con l’intelligenza artificiale).

L’8 ottobre 2026 abbiamo rivolto un Appello pubblico ai Collegi dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, chiedendo a ciascuna Autorità di esaminare, nell’ambito delle rispettive competenze, alcune criticità riguardanti l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e le politiche nazionali in materia. Il testo integrale dell’Appello è disponibile a questo link.
Nell’Appello abbiamo sollevato questioni relative alla composizione e al funzionamento dell’Osservatorio, ai possibili conflitti di interesse, alla trasparenza e all’indipendenza dei processi decisionali e alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative. Abbiamo inoltre chiesto di approfondire alcuni profili sostanziali relativi alla vita indipendente, all’inclusione nella comunità, alla deistituzionalizzazione e alla compatibilità di specifiche disposizioni normative con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il 16 ottobre 2026 abbiamo ricevuto il riscontro dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Pubblichiamo di seguito la risposta integrale e la nota di commento dei promotori, affinché i lettori possano consultare direttamente i documenti e valutare quali questioni siano state affrontate e quali restino aperte.

Risposta dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità all’Appello pubblico

Oggetto: Appello pubblico dell’8 ottobre 2026 concernente la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. RISCONTRO.

L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha esaminato l’Appello pubblico indicato in oggetto, promosso da PERSONE – Coordinamento Nazionale Contro la Discriminazione delle Persone con Disabilità, dall’Associazione Diritti alla Follia e dal Centro Informare un’h, nel quale vengono sottoposte all’attenzione dell’Autorità questioni concernenti la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché ulteriori profili relativi alla vita indipendente, all’inclusione nella comunità, alla deistituzionalizzazione, alla partecipazione delle persone con disabilità ai processi decisionali e all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il presente riscontro, in coerenza con le determinazioni assunte dal Collegio, non intende esprimere alcun giudizio di merito sulle valutazioni e sulle posizioni sostenute dai promotori dell’Appello. Esso è volto, piuttosto, a precisare il perimetro delle attribuzioni riconosciute all’Autorità dalla normativa vigente e, al contempo, a dare conto delle funzioni che la stessa esercita sui profili sostanziali che rientrano nella propria missione istituzionale.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123, attribuisce al Garante funzioni di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, vigilanza sul rispetto della Convenzione ONU e della normativa nazionale, contrasto ai fenomeni discriminatori, acquisizione di informazioni, verifica delle segnalazioni, formulazione di raccomandazioni e pareri e ulteriori prerogative previste dall’ordinamento. Lo stesso articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 2024 stabilisce che il Garante opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
La composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio trovano specifica disciplina nella legge 3 marzo 2009, n. 18, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2023, n. 115. Il rapporto delineato dall’ordinamento tra i due organismi è, pertanto, un rapporto di collaborazione nell’ambito delle rispettive attribuzioni e non di sovraordinazione, vigilanza o controllo. Ne consegue che non rientra tra le competenze dell’Autorità Garante l’esercizio di un generale potere di controllo sulla composizione, sull’organizzazione o sul funzionamento dell’Osservatorio, né sulle procedure di nomina dei componenti, sui criteri di rappresentanza e sulle relative regole di governance, compresa la disciplina generale di eventuali situazioni di conflitto di interessi all’interno dell’organismo.
Tale precisazione non rende, tuttavia, estranei alle competenze dell’Autorità i temi sostanziali richiamati nell’Appello. Restano infatti pienamente ferme le attribuzioni del Garante in ordine al monitoraggio dell’attuazione della Convenzione ONU, alla verifica di specifiche e concrete situazioni suscettibili di incidere sull’effettivo godimento dei diritti delle persone con disabilità e all’adozione, ove ne ricorrano i presupposti, delle iniziative previste dall’ordinamento.
Con specifico riferimento alla vita indipendente, all’inclusione nella comunità e ai processi di deistituzionalizzazione, l’Autorità richiama l’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce il diritto delle persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e a disporre dei sostegni necessari a prevenire l’isolamento o la segregazione. Assume altresì rilievo quanto osservato dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità nelle Osservazioni conclusive sul rapporto iniziale dell’Italia (CRPD/C/ITA/CO/1, 2016), paragrafi 47 e 48: il Comitato ha espresso profonda preoccupazione per la tendenza alla re-istituzionalizzazione e per il mancato reindirizzamento delle risorse dalle istituzioni verso la promozione della vita indipendente, raccomandando, tra l’altro, di preservare il diritto alla vita autonoma e indipendente in tutte le regioni e di reindirizzare risorse verso servizi basati sulla comunità, rafforzando i sostegni necessari alla vita indipendente.
In questo quadro, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 2024, nel testo vigente, qualifica il Garante quale articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità e per il monitoraggio dell’applicazione della Convenzione, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della stessa, nonché per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione.
Coerentemente con tale funzione, l’articolo 4, comma 1, lettera n), del medesimo decreto legislativo attribuisce al Garante il potere di effettuare visite, con accesso illimitato ai luoghi, presso le strutture rientranti nell’ambito previsto dalla disposizione, consentendo nel corso delle visite anche colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con ogni altra persona in grado di fornire informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità. Nell’esercizio di tali attribuzioni, l’Autorità ha già avviato attività di verifica presso strutture e servizi destinati alle persone con disabilità, finalizzate ad accertare in concreto il rispetto dei diritti, della dignità, dell’autodeterminazione, dell’autonomia e della qualità della vita delle persone accolte, nonché i profili connessi alla loro effettiva inclusione nella comunità. A tal fine, con Delibera n. 36 del 6 ottobre 2026, l’Autorità si è dotata delle «Linee guida operative per la definizione degli standard nazionali per le visite in strutture residenziali, semiresidenziali e territoriali rivolte a persone con disabilità e anziani non autosufficienti», quale riferimento per lo svolgimento uniforme e strutturato di tale attività.
Questa attività di monitoraggio e verifica concreta può intercettare, nelle singole situazioni esaminate, profili direttamente connessi alla vita indipendente, all’inclusione nella comunità e ai processi di deistituzionalizzazione. Resta distinta da essa la definizione delle strategie nazionali e delle scelte generali di programmazione in materia, che compete agli organi e alle amministrazioni cui l’ordinamento attribuisce le relative funzioni di indirizzo e regolazione.
L’Autorità continuerà pertanto ad esercitare, con piena indipendenza, le proprie funzioni istituzionali, valutando anche d’ufficio o sulla base delle segnalazioni ricevute specifiche e concrete situazioni di possibile lesione dei diritti delle persone con disabilità e adottando, ove ne ricorrano i presupposti, le iniziative previste dalla legge.
L’Autorità ritiene, infine, essenziale il confronto con le persone con disabilità e con le organizzazioni che le rappresentano e continuerà, per quanto di propria competenza, ad assicurare ascolto e attenzione alle istanze provenienti dalla società civile, nel rigoroso rispetto delle attribuzioni stabilite dalla legge.

Distinti saluti.
Maurizio Borgo

Nota di commento alla risposta dell’Autorità Garante all’Appello pubblico

Sui diritti delle persone con disabilità non basta delimitare le competenze: occorre chiarire come si intende esercitarle.

Prendiamo atto della risposta e delle delimitazioni di competenza che contiene. Riteniamo tuttavia che il riscontro lasci aperta una questione importante: una volta chiarito ciò che il Garante non può fare direttamente nei confronti dell’Osservatorio, quali iniziative ritiene concretamente possibili sulle questioni che investono la tutela dei diritti delle persone con disabilità e che esso stesso riconosce rientrare nella propria missione istituzionale?

  1. Il limite delle competenze non esaurisce la questione

Nel riscontro, il Garante precisa che il rapporto con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è un rapporto di collaborazione, non di subordinazione, vigilanza o controllo.
Da questa premessa deriva, secondo l’Autorità, l’assenza di un potere generale di controllo sulla composizione, sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Osservatorio, sulle procedure di nomina, sui criteri di rappresentanza e sulle relative regole di governance, compresa la disciplina generale di eventuali conflitti di interesse al suo interno.
Prendiamo atto di questa precisazione.
Il fatto che il Garante non disponga di un potere generale di controllo sull’Osservatorio non rende, di per sé, irrilevanti le questioni segnalate: gli interrogativi sulle condizioni di trasparenza, pluralismo e indipendenza nelle quali vengono assunte decisioni destinate a incidere sulle politiche per la disabilità; la verifica di possibili sovrapposizioni tra interessi connessi alla gestione di servizi residenziali e partecipazione ai processi decisionali relativi alla deistituzionalizzazione; l’introduzione di garanzie effettive per la partecipazione delle persone con disabilità e per la prevenzione e gestione di eventuali conflitti di interesse.
Del resto, il riscontro richiama espressamente le attribuzioni dell’Autorità in materia di promozione e tutela dei diritti, monitoraggio dell’attuazione della Convenzione ONU, acquisizione di informazioni, verifica delle segnalazioni e formulazione di raccomandazioni e pareri. Lo stesso riscontro aggiunge che il Garante può valutare, anche d’ufficio o sulla base delle segnalazioni ricevute, specifiche situazioni suscettibili di incidere sull’effettivo godimento dei diritti delle persone con disabilità.
Prendiamo sul serio questo chiarimento e chiediamo al Garante di precisare come intenda esercitare, nei limiti previsti dalla legge, le funzioni che gli sono riconosciute.

  1. Il nostro Appello conteneva richieste specifiche, che restano da approfondire

Il nostro documento oltre a segnalare criticità nella composizione dell’Osservatorio conteneva richieste distinte:

  • la richiesta di verificare la compatibilità dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 62/2024 con i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 227/2021 e con l’articolo 19 della Convenzione ONU. Abbiamo inoltre sollecitato una strategia nazionale di deistituzionalizzazione dotata di obiettivi verificabili, tempi di attuazione, responsabilità, risorse e strumenti pubblici di monitoraggio;
  • la richiesta di garanzie per prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse, criteri pubblici per la selezione dei rappresentanti, consultazioni aperte anche alle realtà associative indipendenti e forme periodiche di rendicontazione

Il riscontro non esamina espressamente ciascuna di queste richieste.
L’Autorità richiama, invece, l’articolo 19 della Convenzione ONU, le raccomandazioni formulate dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità all’Italia nel 2016[1] e le proprie attività di verifica presso strutture e servizi destinati alle persone con disabilità. Riferisce inoltre di avere adottato, con Delibera n. 36 del 6 ottobre 2026, linee guida operative per le visite nelle strutture residenziali, semiresidenziali e territoriali rivolte a persone con disabilità e anziani non autosufficienti[2].
Riconosciamo l’importanza di queste attività. Verificare il rispetto della dignità, dell’autodeterminazione, dell’autonomia e della qualità della vita delle persone accolte nelle strutture è essenziale per la tutela dei loro diritti.
Tuttavia riteniamo altrettanto importante interrogarsi sulla disponibilità dei sostegni nella comunità, sulla destinazione delle risorse e sulle garanzie necessarie affinché le persone possano esercitare effettivamente la libertà di scegliere dove e con chi vivere: condizioni che vengono definite dalle strategie nazionali e dalle scelte generali di programmazione, e che spettano agli organi e alle amministrazioni competenti. È indubbio che il monitoraggio delle condizioni di vita nelle strutture e le strategie nazionali costituiscano piani distinti, ma a nostro modo di vedere sono strettamente connessi. È dalle strategie istituzionali che si costruisce il contesto presente e futuro del rispetto dei diritti.
Alla luce di queste criticità, chiediamo al Garante di chiarire se e attraverso quali strumenti previsti dalla legge ritenga possibile approfondire le questioni segnalate e richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti.

  1. Partecipazione effettiva e indipendenza della rappresentanza

Nella parte conclusiva del riscontro, il Garante afferma di ritenere essenziale il confronto con le persone con disabilità e con le organizzazioni che le rappresentano, dichiarando che continuerà ad assicurare ascolto e attenzione alle istanze provenienti dalla società civile.
Condividiamo pienamente questo principio.
La questione posta dal nostro Appello, tuttavia, riguarda anche le condizioni concrete della partecipazione: chi partecipa ai processi decisionali, con quali responsabilità, secondo quali criteri di selezione e con quali garanzie di pluralismo e indipendenza.
L’articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU stabilisce che, nell’elaborazione e nell’attuazione delle normative e delle politiche relative alle persone con disabilità, queste ultime devono essere strettamente consultate e attivamente coinvolte attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
Il Comitato ONU ha inoltre precisato, al paragrafo 34 delle Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies, adottate nel 2022, che le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative devono essere strettamente coinvolte in tutte le fasi dei processi di deistituzionalizzazione. Lo stesso paragrafo richiama la necessità di impedire che i fornitori di servizi e i soggetti con interessi finanziari o di altra natura nel mantenimento degli istituti influenzino i processi decisionali relativi alla deistituzionalizzazione.
Queste indicazioni rendono particolarmente rilevante la richiesta di garanzie effettive contro possibili conflitti di interesse e sollevano interrogativi sui criteri adottati e sulle garanzie che assicurano una partecipazione effettiva delle persone con disabilità anche nei ruoli di coordinamento e responsabilità, anche alla luce del fatto che la documentazione istituzionale pubblicata nel dicembre 2023[3] indica cinque coordinatori, tutti uomini.
Questo dato solleva una questione relativa alla rappresentanza di genere. Inoltre, non risultano resi pubblici i criteri per l’individuazione dei rappresentanti, le garanzie previste per assicurare pluralismo e indipendenza e le opportunità concrete di partecipazione offerte alle realtà associative indipendenti, comprese quelle non appartenenti alle principali Federazioni nazionali.
All’Autorità Garante abbiamo chiesto di chiarire se le questioni segnalate possano essere approfondite, sotto il profilo della tutela dei diritti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU, nell’ambito delle sue attribuzioni.
Anche su questo punto il riscontro non fornisce una risposta specifica. Non affronta espressamente neppure la questione della proroga dell’Osservatorio.
Il DPCM del 7 agosto 2026 ha disposto la proroga dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nell’attuale composizione, per tre anni a decorrere dal 1° settembre 2026.
Prendiamo atto di quanto stabilito dal decreto. La proroga non dimostra, da sola, l’illegittimità dell’assetto dell’Osservatorio, né consente di formulare conclusioni definitive sulla validità degli atti precedentemente adottati. Le questioni sollevate in relazione alla precedente scadenza dell’organismo e agli atti eventualmente adottati nel periodo contestato restano distinte e devono essere valutate sulla base della normativa e della documentazione pertinente.
Rimane però una questione di trasparenza e responsabilità istituzionale.
Riteniamo importante che siano chiariti i criteri di rappresentanza, le garanzie di indipendenza e le modalità di prevenzione e gestione dei possibili conflitti di interesse.
La continuità amministrativa è una questione; il pluralismo, l’indipendenza e la qualità della partecipazione sono un’altra. Le due esigenze non sono necessariamente incompatibili, ma la loro relazione merita di essere chiarita.

  1. L’articolo 20 del decreto legislativo n. 62/2024: una questione da approfondire

Il nostro Appello ha chiesto di verificare la compatibilità dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 62/2024, dedicato alla libertà di scelta del luogo di abitazione e alla continuità dei sostegni, con i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 227/2021 e con l’articolo 19 della Convenzione ONU.
La disposizione riconosce la libertà della persona con disabilità di scegliere dove e con chi vivere e prevede la possibilità di individuare soluzioni abitative appropriate e sostegni adeguati. Contempla tuttavia un’eccezione nei casi in cui non sia possibile assicurare l’intensità appropriata degli interventi o la qualità specialistica necessaria.
La presenza di questa clausola è un dato normativo. La sua eventuale incompatibilità con le disposizioni sovraordinate o con gli obblighi internazionali dell’Italia è, invece, una questione giuridica che richiede un esame specifico e non può essere considerata già dimostrata.
Il problema che intendiamo sottoporre all’attenzione delle istituzioni è concreto: quali condizioni devono ricorrere perché l’eccezione possa essere applicata? Come si accerta l’impossibilità di assicurare i sostegni necessari? Quali garanzie impediscono che carenze o insufficienze dell’offerta dei servizi si traducano, di fatto, in una limitazione della libertà di scelta della persona?
La legge delega n. 227/2021 contiene indicazioni sulla prevenzione dell’istituzionalizzazione, sulla promozione della deistituzionalizzazione e sul reindirizzamento delle risorse verso servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente. È quindi ragionevole chiedere un approfondimento del rapporto fra questi obiettivi e la disposizione del decreto legislativo.
Riteniamo che la questione meriti di essere esaminata, anche alla luce delle raccomandazioni del Comitato ONU all’Italia e del diritto a vivere nella comunità sancito dall’articolo 19 della Convenzione.
Il riscontro del Garante richiama proprio quest’ultimo diritto e le raccomandazioni internazionali in materia di vita indipendente, ma non prende espressamente posizione sulla richiesta relativa all’articolo 20.
Chiediamo pertanto di chiarire se l’Autorità ritenga possibile approfondire la questione nell’ambito delle proprie attribuzioni e, qualora ritenga che essa debba essere affrontata da altri organi, di indicare quali interlocuzioni o iniziative di propria competenza possano eventualmente essere valutate.

Il confronto con gli interventi sul Decreto Scuola e sul CUDE

Per valutare la risposta dell’Autorità Garante al nostro Appello, può essere utile considerare alcuni recenti interventi nei quali l’Autorità ha affrontato questioni concrete riguardanti i diritti delle persone con disabilità.

Il 14 ottobre 2026 l’Autorità Garante è intervenuta presso la 7ª Commissione del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge S. 2053, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 170/2026, il cosiddetto Decreto Scuola[4].
Come risulta dalla documentazione relativa all’audizione e dalla memoria trasmessa alla Commissione, l’Autorità ha formulato valutazioni esplicite sui possibili effetti di alcune disposizioni sui diritti degli alunni con disabilità. Ha segnalato il rischio che esigenze organizzative e disponibilità di risorse condizionino la progettazione educativa e il sostegno, ha richiamato l’importanza della partecipazione delle famiglie e ha chiesto al Parlamento di correggere il testo in sede di conversione.
Pur trattandosi di una situazione giuridicamente diversa da quella oggetto del nostro Appello, il confronto suscita una domanda legittima.
Nel caso del Decreto Scuola, l’Autorità ha individuato criticità sostanziali, valutato possibili effetti sui diritti e rivolto al Parlamento una richiesta precisa.
Nel riscontro al nostro Appello, invece, ha chiarito i limiti dei propri poteri di controllo sull’Osservatorio e descritto le proprie attività di monitoraggio, senza precisare quali iniziative ritenga eventualmente esperibili sulle questioni segnalate in materia di partecipazione, indipendenza dei processi decisionali e deistituzionalizzazione.
Chiediamo pertanto di comprendere se, e in quale misura, le criticità sostanziali del nostro Appello possano essere affrontate anche attraverso le funzioni di promozione dei diritti, monitoraggio della Convenzione ONU e formulazione di raccomandazioni che il Garante stesso richiama nel proprio riscontro.

Anche un altro intervento, quello sul CUDE, richiama l’importanza delle conseguenze concrete delle procedure.
Il 21 ottobre 2026, in un intervento relativo al contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), l’Autorità Garante ha chiesto di intervenire su alcune difficoltà pratiche che incidono sulla libertà di movimento delle persone con disabilità[5].
In particolare, ha sollecitato il riconoscimento contemporaneo di due targhe associate al contrassegno per l’accesso ai varchi delle zone a traffico limitato e il mantenimento della validità del contrassegno anche in caso di cambio di Comune di residenza, senza imporre nuovi accertamenti sanitari quando non necessari.
Anche in questo caso si tratta di una questione diversa da quella sollevata nel nostro Appello. L’intervento riguarda procedure amministrative e strumenti di mobilità, mentre il nostro documento investe soprattutto la partecipazione istituzionale, le garanzie di indipendenza e le politiche di deistituzionalizzazione.
Riteniamo, tuttavia, che questo caso mostri come il Garante possa individuare ostacoli amministrativi che incidono sull’esercizio dei diritti e sottoporre alle istituzioni competenti proposte di intervento.
La stessa attenzione agli effetti concreti delle decisioni pubbliche è importante anche quando sono in discussione la libertà di scegliere dove e con chi vivere, la disponibilità di sostegni nella comunità e le condizioni che possono favorire oppure ostacolare i processi di deistituzionalizzazione.

La domanda che poniamo resta la stessa: quali iniziative di competenza dell’Autorità possono essere valutate quando le criticità segnalate riguardano non soltanto singole situazioni, ma anche le condizioni istituzionali nelle quali vengono definite le politiche per le persone con disabilità?

Le richieste al Garante

Non chiediamo al Garante di fare ciò che non può fare. Chiediamo di chiarire ciò che può fare.
Il riscontro ricevuto richiama princìpi fondamentali della Convenzione ONU, chiarisce il rapporto tra il Garante e l’Osservatorio e descrive attività di verifica che possono contribuire alla tutela concreta dei diritti.
Riteniamo tuttavia che resti parziale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione.
L’Autorità non chiarisce quali criticità dell’Appello abbia valutato sotto il profilo delle proprie attribuzioni, quali iniziative ritenga eventualmente esperibili e quali questioni debbano invece essere necessariamente affrontate da altri organi.

Per questo chiediamo al Garante di chiarire:

  • se ritenga possibile approfondire, nell’ambito delle proprie attribuzioni, le implicazioni delle criticità segnalate per l’attuazione degli articoli 4, paragrafo 3, e 19 della Convenzione ONU;
  • se ritenga possibile promuovere raccomandazioni, pareri o interlocuzioni con gli organi competenti sulle condizioni necessarie a garantire la partecipazione effettiva delle persone con disabilità e l’indipendenza dei processi decisionali;
  • quali iniziative di monitoraggio e approfondimento possano essere valutate in materia di vita indipendente e deistituzionalizzazione, oltre alle verifiche sulle singole strutture e sui servizi;
  • se ritenga possibile esaminare, per quanto di competenza, la questione relativa all’articolo 20 del decreto legislativo n. 62/2024, con particolare riguardo alla libertà di scelta del luogo di abitazione e alla continuità dei sostegni;
  • quali strumenti possano essere utilizzati per richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti sulle criticità segnalate e favorire un approfondimento delle questioni che investono l’effettivo godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU.

Continueremo a chiedere trasparenza, partecipazione e responsabilità
La nostra iniziativa nasce dalla convinzione che la piena attuazione della Convenzione ONU non possa essere affidata soltanto alle dichiarazioni di principio.
Occorrono decisioni verificabili, responsabilità riconoscibili, politiche coerenti e processi decisionali nei quali le persone con disabilità siano effettivamente protagoniste.
Continueremo a chiedere chiarimenti sulla composizione e sul funzionamento dell’Osservatorio attraverso gli strumenti disponibili e nei confronti degli organi competenti. Continueremo a sollecitare una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e a richiamare le istituzioni agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU.
Ogni volta che la libertà di scegliere dove e con chi vivere rimane priva di alternative concrete, ogni volta che la partecipazione si riduce a un ascolto formale e ogni volta che mancano adeguate garanzie di trasparenza e responsabilità, i diritti rischiano di perdere valore nella vita quotidiana delle persone.
I diritti non si perdono soltanto quando vengono negati apertamente. Si indeboliscono anche quando non vengono attuate le condizioni necessarie per esercitarli.
Per questo continueremo a vigilare, documentare le criticità, porre domande e chiedere risposte. Lo faremo con determinazione, nel rispetto delle istituzioni, senza rinunciare alla libertà di criticarne le scelte e di chiedere conto delle responsabilità.
Invitiamo le persone con disabilità, le famiglie, le associazioni, le realtà indipendenti e quanti condividono questi principi a seguire il nostro lavoro, a informarsi, a diffondere i nostri contributi e a partecipare al confronto pubblico. Non chiediamo adesioni di facciata, ma attenzione, consapevolezza e partecipazione.

I diritti non si difendono da soli. Continuiamo a farlo insieme.

 

Documentazione

Il testo dell’Appello pubblico a cui si fa riferimento nel presente articolo è disponibile in lingua italiana al seguente link e in lingua inglese a quest’altro link (mentre il testo divulgativo di presentazione dell’Appello è pubblicato a questo ulteriore link).
Infine, a questo link è disponibile la versione in lingua inglese del presente articolo.

 

Vedi anche:

PERSONE – Coordinamento Nazionale Contro la Discriminazione delle Persone con Disabilità

Associazione Diritti alla Follia

Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli

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[1] Comitato ONU sui i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia, 31 agosto 2016
[2] Le LINEE GUIDA OPERATIVE per la definizione degli standard nazionali per le visite in strutture residenziali, semiresidenziali e territoriali rivolte a persone con disabilità e anziani non autosufficienti sono disponibili al seguente link.
[3] Si veda la nota Il Ministro Locatelli nomina i 5 coordinatori dell’Osservatorio Nazionale Disabilità, s. d., pubblicata sul sito dell’Osservatorio nazionale sui diritti delle persone con disabilità al seguente link. Si veda anche la nota Composizione. Membri dell’Osservatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115, s.d., pubblicata anch’essa sul sito dell’Osservatorio a questo link.
[4] Decreto scuola, l’Autorità Garante: “Le esigenze organizzative non possono limitare i diritti degli alunni con disabilità” del 14 ottobre 2026.
[5] ZTL e parcheggi, il Garante: «Per le persone con disabilità due targhe attive insieme e niente nuova pratica se si cambia Comune» del 21 ottobre 2026.

 

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2026 da Simona