«Negare la presenza del caregiver, quando necessaria e in assenza di adeguate misure alternative, può tradursi in una compressione del diritto alla salute e in una forma di discriminazione indiretta»: lo affermano dal Collegio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha recentemente prodotto una Raccomandazione dedicata alla presenza del caregiver durante il ricovero e l’accesso alle prestazioni sanitarie delle persone con disabilità.*

«Quando la presenza del caregiver è necessaria in relazione ai bisogni assistenziali, comunicativi, cognitivi, comportamentali o relazionali della persona con disabilità, essa costituisce una misura di accomodamento ragionevole e può rappresentare una condizione essenziale per rendere effettivo il diritto alla salute. Il caregiver, in questi casi, non è un visitatore: è una figura di supporto che può rendere concretamente possibile l’accesso alle cure, la comunicazione con il personale sanitario, la comprensione dei bisogni della persona e la continuità del percorso assistenziale. Negarne la presenza, quando necessaria e in assenza di adeguate misure alternative, può tradursi in una compressione del diritto alla salute e in una forma di discriminazione indiretta»: lo affermano dal Collegio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che su tale tema ha recentemente prodotto la Raccomandazione n. 3, dedicata appunto alla presenza del caregiver durante il ricovero e l’accesso alle prestazioni sanitarie delle persone con disabilità.
Con quest’ultimo atto, l’Autorità ha richiamato dunque il Ministero della Salute, la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, le Province Autonome, le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, alla necessità di adottare «criteri uniformi, chiari e non discriminatori, superando prassi disomogenee che ancora oggi, in alcune realtà, limitano o negano la presenza del caregiver sulla base di regolamenti interni, interpretazioni non formalizzate o dell’errata assimilazione del caregiver a un semplice visitatore».
In tal senso l’Autorità ha inteso evidenziare che la presenza del caregiver «non deve essere riconosciuta soltanto nei casi di non autosufficienza fisica o sanitaria, ma anche nelle situazioni di disabilità grave in cui il bisogno principale riguardi la sfera cognitiva, comunicativa, relazionale, emotiva o comportamentale». In altre parole, il criterio da seguire deve fondarsi «sul bisogno concreto della persona nel contesto sanitario specifico».
La Raccomandazione dell’Autorità Garante chiede pertanto alle strutture sanitarie «di adottare regolamenti interni chiari e accessibili, procedure di reclamo immediate e percorsi di formazione rivolti al personale sanitario, amministrativo e di accoglienza, affinché sia pienamente compresa la differenza tra visitatore e caregiver e il significato dell’accomodamento ragionevole».
Il documento interviene inoltre sulla necessità di «garantire la continuità della presenza del caregiver durante il ricovero, l’accesso al pronto soccorso, le prestazioni ambulatoriali complesse, gli accertamenti diagnostici invasivi e, ove necessario e compatibile con le condizioni cliniche e di sicurezza, anche nelle fasi di trasporto sanitario, compreso il trasporto in ambulanza». Secondo l’Autorità, infatti, eventuali limitazioni possono essere previste «solo in presenza di esigenze sanitarie od organizzative specifiche, temporanee, proporzionate e adeguatamente motivate», mentre «non sono ammissibili dinieghi fondati su prassi informali, indicazioni verbali, criteri non regolamentati o limiti standardizzati non collegati al bisogno effettivo della persona».
Una particolare attenzione, infine, viene dedicata anche alla Carta Europea della Disabilità (European Disability Card), di cui nel nostro Paese – come si può leggere anche al seguente link – esiste già una “versione pilota”, mentre quella definitiva e normata da una specifica legge, dovrà essere pienamente operativa (e accettata) entro il 5 giugno 2028.
Ebbene, l’Autorità Garante raccomanda che la Carta recante l’indicazione “A”, attestante cioè la necessità di un accompagnatore, sia riconosciuta dalle strutture sanitarie «come strumento probatorio semplificato e idoneo ad attestare la necessità della presenza del caregiver, evitando richieste ripetute di documentazione e valutazioni discrezionali non uniformi. E in ogni caso, anche in assenza della Carta o dell’indicazione “A”, la presenza del caregiver deve comunque essere valutata sulla base del bisogno concreto della persona». (Stefano Borgato)
* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento il 22 Giugno 2026 da Simona