Con la pubblicazione del DPCM del 17 dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale viene istituito a livello nazionale il Reddito di libertà, una misura volta a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà. È apprezzabile il riferimento alle condizioni di particolare vulnerabilità, che è in linea con l’indirizzo tracciato dalla Convenzione di Istanbul, e che dovrebbe ricomprendere al suo interno anche le donne con disabilità. Convince meno la discrezionalità accordata ai servizi sociali professionali di riferimento territoriale nel dichiarare la condizione di bisogno straordinaria o urgente delle donne vittime di violenza, necessaria per accedere alla misura.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 che introduce Reddito di libertà per le donne vittime di violenza. La misura prevede un sussidio che può arrivare sino ad un massimo di 400 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità. Si tratta di una misura nuova per il contesto nazionale, ma già attiva in alcune regioni, tra cui la Sardegna, che, oltre a istituirla, ha previsto anche che sia accordata priorità d’accesso al sussidio economico alle donne vittime di violenza con figli minori, con figli disabili e alle donne con disabilità (si veda, a tal proposito, il seguente approfondimento). La normativa nazionale, pur destinando la misura «alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà» (grassetti nostri nella citazione), non contiene alcuna indicazione in merito ad una priorità d’accesso simile a quella prevista nel “modello sardo”.
Illustriamo di seguito le prime indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attesa che l’INPS, a cui è affidato il compito di riconoscere ed erogare i contributi in questione, fornisca ulteriori istruzioni operative.
Il Decreto istituisce il «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» mediante un incremento di 3 milioni di euro per l’anno 2020 del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità». Il Fondo è finalizzato a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Il Decreto definisce inoltre i criteri di riparto delle risorse ed il loro trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni. La tabella 1 con il riparto delle risorse è allegata al Decreto in formato immagine, dunque non accessibile agli screen reader (lettori di schermo) comunemente utilizzati dalle persone con disabilità visive. Ciascuna regione può incrementate la somma stanziata con ulteriori risorse proprie traferendole direttamente all’INPS.
Come accennato il contributo denominato «Reddito di libertà» è erogato nella misura massima di 400 euro pro capite su base mensile, per un massimo di dodici mensilità. Esso è destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. Il Reddito di libertà è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale attraverso una dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la donna. Le richieste vanno presentate all’INPS utilizzando un modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto (unitamente alla dichiarazione del servizio sociale territoriale), che deve essere presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
La misura è finalizzata a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza. All’INPS è richiesto di fornire i dati statistici sulle prestazioni erogate e sulle beneficiarie della misura.
È apprezzabile che la misura sia rivolta alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà. Infatti ciò è in linea con l’indirizzo tracciato dalla Convenzione di Istanbul, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ratificata dall’Italia con la Legge 77/2013 (si veda in merito la seguente nota). Tale espressione dovrebbe ricomprendere al suo interno anche le donne con disabilità. Convince meno la discrezionalità accordata ai servizi sociali professionali di riferimento territoriale nel dichiarare la condizione di bisogno straordinaria o urgente delle donne vittime di violenza, necessaria per accedere alla misura. Sarebbe stato utile riconoscere una priorità d’accesso alle donne soggette a discriminazioni multiple e intersezionali. Questo non solo in considerazione del virtuoso esempio sardo (a cui si è accennato), ma anche in relazione alle indicazioni politiche espresse nelle quattro mozioni in tema di contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità approvate all’unanimità dalla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2019.
Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (Pisa)
Vedi anche:
Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, Reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Tabella 1 (dati Istat popolazione al 1 gennaio 2020 – fascia età 18-67 anni).
Simona Lancioni, È sarda la prima Legge che accorda alle donne disabili priorità d’accesso ad una misura antiviolenza, «Informare un’h», 5 novembre 2018.
Simona Lancioni, La Camera “scopre” la discriminazione multipla delle donne con disabilità, «Informare un’h», 23 ottobre 2019.
Simona Lancioni, La Convenzione di Istanbul e le particolari vulnerabilità, «Informare un’h», 1 dicembre 2019.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.
Ultimo aggiornamento il 10 Novembre 2021 da Simona