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Il “Superbonus” sull’eliminazione delle barriere: a chi e come

Il “Decreto Rilancio” ha introdotto lo scorso anno il cosiddetto “Superbonus”, ovvero una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettui interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Una volta eseguito uno di tali interventi, il beneficiario può avvalersene anche su interventi riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche. Un dettagliato approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex.org spiega a chi e come è rivolta la detrazione.*

 

Una persona in sedia a rotelle si appresta a superare diversi gradini con l’aiuto di un accompagnatore.

Quello che è diventato noto come “Decreto Rilancio” (Decreto Legge 34/2020, convertito con modifiche nella Legge 77/2020) ha introdotto lo scorso anno il cosiddetto “Superbonus”, ovvero una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettui interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.
Per poterne godere, è necessario effettuare almeno un intervento definito “trainante”, consistente cioè nell’isolamento termico, nella sostituzione degli impianti di climatizzazione o in interventi antisismici sugli edifici. Una volta eseguito uno di tali interventi, il beneficiario può avvalersi del “Superbonus” anche su interventi cosiddetti “trainati”, tra i quali quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone con disabilità grave e per chi ha più di 65 anni.
Essi riguardano nello specifico ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione, sostituzione di gradini con rampe e la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscano la mobilità interna ed esterna sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari.
La detrazione, va infine precisato, non si applica per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Su tale tema, suggeriamo senz’altro la consultazione di un dettagliato approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex.org (a questo link). (Stefano Borgato)

 

* Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Per approfondire:

Centro Studi Giuridici HandyLex.org.

 

Ultimo aggiornamento il 24 Maggio 2021 da Simona