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Toscana, nuova disciplina per i progetti di Vita indipendente delle persone con disabilità

Con una Delibera approvata qualche giorno fa, la Regione Toscana ha rimesso mano alla disciplina dei progetti di Vita Indipendente delle persone con disabilità stabilendo che essi vengano finanziati anche attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). La nuova disciplina introduce diverse novità e presenta delle ambiguità che, ci auguriamo, vengano chiarite nel confronto con l’associazionismo di settore.

Una donna con disabilità motoria controlla le pietanze che cuociono nel forno della cucina.

Con la Delibera 753/2024, approvata qualche giorno fa, la Regione Toscana ha rimesso mano alla disciplina dei progetti di Vita Indipendente delle persone con disabilità promulgando le nuove “Linee di indirizzo” regionali per la presentazione dei progetti Vita Indipendente (contenute nell’Allegato A) e gli “Elementi essenziali” per l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti di Vita Indipendente (contenuti nell’Allegato B).

Nella sostanza la Regione, sulla base di un’analisi dell’attuale contesto economico-sociale regionale, ha ritenuto opportuno che, da qui in avanti, i progetti per la Vita Indipendente (intesa come assistenza personale autogestita dalle stesse persone con disabilità) vengano finanziati anche attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), e, a tal fine, lo scorso maggio ha notificato alla Commissione Europea una proposta di riprogrammazione del Programma regionale FSE+ 2021-2027 che prevede lo spostamento delle risorse a supporto degli “Interventi destinati a persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale” dall’Obiettivo Specifico “H” (3.H.7) all’Obiettivo Specifico “K” (3.K.8) volto anche a: “…progetti personalizzati per persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale, finalizzati a garantire, anche attraverso azioni di sostegno alla cura e all’assistenza per la conduzione delle principali attività quotidiane, il diritto ad una vita indipendente, promuovendo la valorizzazione delle capacità funzionali all’inclusione nel contesto sociale, tenuto conto anche dei criteri di valutazione della fragilità socio-economica dei contesti di provenienza, in un’ottica di equità di accesso alla misura”.

Poiché in materia di Vita Indipendente la Regione ha anche un programma di intervento denominato “Progetto In Aut – indipendenza e autonomia” (se ne legga a questo link), il quale prevende che ciascun àmbito territoriale provveda alla pubblicazione con proprio atto di un bando o avviso pubblico il 15 settembre di ogni anno, ora, onde evitare sovrapposizioni, è stato disposto di posticipare li termine di pubblicazione dei suddetti bandi o avvisi pubblici al 15 gennaio di ogni anno.

Rispetto agli anni precedenti (in cui si procedeva con un rinnovo di anno in anno), ora, per i progetti di Vita Indipendente, vi è una programmazione pluriennale. In concreto per il triennio 2025, 2026 e 2027 è stato stanziato un importo di 46.049.004 euro (78 milioni di euro complessivi, se si considera l’intero PR FSE+ anni 2021-2027).  15.3 milioni di euro annui rispetto ai 12,8 milioni delle annualità precedenti.

Quelli espressi sono, in una sintesi davvero estrema, alcuni degli elementi più salienti contenuti nel testo della Delibera, ora entriamo nel dettaglio dei due allegati.

Nel testo delle “Linee di indirizzo” è specificato che tale atto si ispira all’articolo 19 “Vita indipendente e inclusione nella società” della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, alle quali si riconosce il diritto di vivere nella società perseguendo i princìpi di inclusione ed eguaglianza.

La Regione Toscana esplicita che l’atto inserisce questo programma di inclusione all’interno del Fondo Sociale Europeo +2021-2027 finalizzato ad attuare “Interventi personalizzati, destinati alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale, finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente”. Ciò, viene spiegato, è attuato in «un’ottica di complementarietà e sinergia tra le diverse fonti di finanziamento, [e] si pone come obiettivo strategico e primario al fine di coniugare la sostenibilità complessiva dei sistemi sociali, sanitari e sociosanitari, con particolare riferimento alle persone destinatarie di questo programma».

Facendo riferimento alla letteratura sulla Vita Indipendente è definito che gli interventi finanziati sono «personalizzati e finalizzati alle necessità individuali» della persona con disabilità, e che tra le misure previste «risulteranno imprescindibili la possibilità di scelta tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia (anche finalizzata a specifici percorsi di studio), di formazione e di inserimento socio-lavorativo, nonché la facoltà di assumere autonomamente l’assistente personale, così come attuare percorsi scolastici, universitari e formativi orientati all’inclusione lavorativa e sociale».

Come anche nella precedente disciplina, la competenza dell’elaborazione del “Progetto di vita” è attribuita alle UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità) istituite nell’àmbito dei servizi sociosanitari territoriali.

Va letto con particolare attenzione il seguente passaggio: «Gli obiettivi del Progetto per una Vita Indipendente sono personalizzati e finalizzati a garantire – anche attraverso azioni di sostegno alla cura e all’assistenza per la conduzione delle principali attività quotidiane – il diritto ad una Vita Indipendente, promuovendo la valorizzazione delle capacità funzionali, all’inclusione nel contesto sociale, tenuto conto anche dei criteri di valutazione della fragilità socio-economica dei contesti di provenienza, in un’ottica di equità di accesso alla misura, così come previsto dall’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR* e dall’articolo 6, del Regolamento (UE) 2021/1057** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)». Ebbene, abbiamo verificato i contenuti della normativa richiamata, e non abbiamo trovato in essa alcun richiamo ai «criteri di valutazione della fragilità socio-economica dei contesti di provenienza». Specifichiamo questo aspetto perché in un confronto tra alcune Associazioni di persone con disabilità toscane e la Regione è emerso che vi è l’intenzione, da parte di quest’ultima, di introdurre l’ISEE (l’indicatore della situazione economica equivalente), attualmente non richiesto, quale strumento per modulare l’accesso ai progetti di Vita Indipendente, argomentando che tale disposizione sia contenuta negli atti che disciplinano Fondo Sociale Europeo Plus. Le Associazioni contestano che in tali atti sia richiesta una valutazione economica, e poiché nei riferimenti esplicitati nelle “Linee di indirizzo” tale elemento non risulta, sarebbe importante che la Regione specificasse meglio dove sarebbe contenuta tale disposizione. Rimaniamo dunque in attesa di un chiarimento su questo punto.

Le “Linee di indirizzo” stabiliscono che progetto di vita indipendente presentato dalla persona dovrà essere prioritariamente orientato alla realizzazione dei seguenti obiettivi: supporto a percorsi lavorativi; supporto a percorsi formativi; sostegno al ruolo genitoriale; percorsi di de-istituzionalizzazione o uscita dal nucleo familiare di origine; sviluppo di attività sociali e culturali per l’inclusione; supporto per lo svolgimento di attività sportive; potenziamento e/o mantenimento dell’autonomia motoria.

I destinatari del progetto sono esclusivamente le persone con disabilità in possesso dei seguenti requisiti: certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992; età superiore ai 18 anni; residenza nella Zona Distretto della Toscana in cui è presentata la domanda; capacità di esprimere la propria volontà e autodeterminazione, anche se in maniera supportata, e di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le scelte individuali realizzando così il proprio progetto di Vita Indipendente attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane.

Le risorse finanziarie previste dal PR FSE+ saranno assegnate alle diverse Zone Distretto, che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la progettazione e la realizzazione degli interventi. Mentre i soggetti beneficiari sono le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci integrata nell’àmbito delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria.

I soggetti beneficiari provvedono, con proprio atto, a pubblicare un avviso pubblico (il cui fac-simile è fornito da Regione Toscana) per la presentazione dei Progetti di Vita Indipendente da parte delle persone con disabilità.

Alla scadenza dell’avviso ogni soggetto beneficiario avvia la fase istruttoria dei progetti pervenuti, con il supporto dell’UVMD, la quale, verificato il possesso dei requisiti di accesso, attiverà i progetti ritenuti congrui stilando un elenco di destinatari i cui progetti di Vita Indipendente sono risultati idonei.

Come già accennato, la dotazione finanziaria complessiva per gli anni 2021-2027 è pari a 78 milioni, la cui ripartizione avviene a livello di Zona Distretto sulla base dei seguenti criteri: analisi della spesa storicamente destinata al Progetto “Vita Indipendente”; totale delle persone prese in carico negli ultimi tre anni; utenza attualmente iscritta alla lista d’attesa relativa al fondo regionale destinato a Vita Indipendente; capacità di spesa delle Società della Salute/Zone Distretto dell’ultimo triennio.

Veniamo ora all’Allegato B, contenente gli “Elementi essenziali per l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti con scadenza al 31 dicembre 2027 da parte delle Società della Salute/Zone distretto finalizzati a finanziare progetti di vita indipendente – PR FSE+ 2021-2027”. In esso sono ripresi alcuni aspetti contenuti nelle “Linee di indirizzo” che non ripetiamo.

In merito ai destinatari del contributo, in aggiunta a quanto già detto, è specificato che le persone con disabilità che siano già destinatarie di misure analoghe o altri contributi o agevolazioni a copertura dei medesimi servizi oggetto di trattazione, possono presentare domanda per l’erogazione dell’intervento in materia di Vita Indipendente. In tal caso, l’ammissione a finanziamento è subordinata alla presentazione di formale rinuncia alla fruizione delle suddette misure o contributi.

I parametri utilizzati dall’UVMD per la valutazione dei “Progetti di vita” sono i seguenti: condizione funzionale, intesa come limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente; coerenza e congruità della proposta progettuale a obiettivi, condizione funzionale di cui al punto precedente e risorse stimate; fragilità socio-economica del contesto di provenienza, in un’ottica di equità di accesso alla misura. In merito a quest’ultimo requisito notiamo che non vi è un richiamo esplicito all’ISEE, ma, come accennato in precedenza, attendiamo di comprendere meglio quale sia la fonte dell’Unione Europea che prevede tale requisito, ed in cosa si concretizzi la rilevazione di tale parametro. Per comprendere l’impatto di questo aspetto basta considerare che in questo modo, ad esempio, la persona con disabilità che lavora sarebbe penalizzata e si ritroverebbe a dover spendere il proprio stipendio, o una parte di esso, per pagarsi l’assistenza personale necessaria per vivere. La qual cosa, oltre a rappresentare un pericoloso disincentivo allo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata, si configura una forma di discriminazione istituzionale sulla base della disabilità, giacché è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’uguaglianza sostanziale, ma alla persona con disabilità si richiede di impiegare risorse proprie per coprire costi legati alla condizione disabilità, costi che gli altri cittadini e cittadine non hanno. Pertanto non riteniamo corretta l’affermazione che l’introduzione della valutazione economica si ponga «in un’ottica di equità di accesso alla misura» (espressione che ricorre più volte nella Delibera e negli Allegati), essa infatti sembra piuttosto configurare una forma di discriminazione indiretta, come definita dall’articolo 2, comma 3 della Legge 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni): «Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone». Poiché questa disposizione mette le persone con disabilità in posizione di svantaggio rispetto alle persone senza disabilità, riteniamo che essa non sia equa ma si connoti come abilista.

La UVMD determina l’importo del contributo da assegnare al destinatario nel limite massimo di 2.000 euro mensili. Notiamo che nella nuova disciplina vi è un aumento del limite massimo del contributo (in precedenza era 1.800 euro mensili), ma è scomparso il limite minimo, che era di 800 euro mensili, ed era stato introdotto, su richiesta dell’associazionismo, per evitare che si potessero conteggiare come contributi per la Vita Indipendente le elargizioni di somme così contenute non avere alcun impatto concreto sull’Indipendenza della persona con disabilità. Senza un vincolo di questo tipo vi è rischio che gli importi per finanziare i progetti futuri vengano ridotti per allargare la platea dei destinatari, senza tuttavia dare un supporto realmente utile alle singole persone con disabilità. A ciò si aggiunga che nel testo non figura alcuna rassicurazione circa il fatto che chi ha già un progetto attivo possa continuare a usufruirne, né che potrà farlo alle medesime condizioni. Da parte della Regione ci sono state rassicurazioni verbali, ma queste non sono state riportate nell’atto. Un’incertezza che, comprensibilmente, sta creando ansia tra le presone con disabilità, visto che i progetti di Vita Indipendente sono un sostegno vitale.

Riguardo agli interventi finanziabili sono individuate le tipologie di servizi inerenti alle spese di personale quale l’assistente personale e il fisioterapista. Risulteranno altresì ammissibili le spese relative al trasporto, sia pubblico che privato sociale (sino ad un massimo di 200 euro mensili), e quelle relative all’iscrizione ad attività sportive (sino ad un massimo di 100 euro mensili). Mentre sono esclusi dal finanziamento gli interventi gestiti in strutture di accoglienza residenziale o semi residenziale e tutte quelle prestazioni sanitarie assicurate dai LEA (livelli essenziali di assistenza).

Il destinatario sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto di lavoro in modo formale, nel rispetto della normativa vigente. Per l’individuazione dell’assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a: personale privato scelto dalla persona, con cui verrà stipulato un contratto di lavoro; soggetti autorizzati alla somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro.

Infine è specificato che i progetti finanziati dal FSE+ devono concludersi entro il 31 dicembre 2027, ed è pubblicata una tabella di riparto tra le diverse Zone Distretto dei 46 milioni stanziati a copertura del triennio 2025, 2026 e 2027.

Come evidenziato nel presente testo, la nuova disciplina regionale dei progetti di Vita Indipendente delle persone con disabilità introduce diverse novità e presenta delle ambiguità che, ci auguriamo, vengano chiarite nel confronto con l’associazionismo di settore. (Simona Lancioni)

 

Nota: tutti i grassetti nelle citazioni testuali sono un nostro intervento. 

 

* Riportiamo di seguito l’articolo 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti): «[Ciascun programma stabilisce per ciascun obiettivo specifico:] le azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione».

** Riportiamo di seguito l’articolo 6 (Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione) del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013: «Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all’articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell’ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l’accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall’assistenza in residenze o in istituti all’assistenza nell’ambito della famiglia e della comunità. Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell’occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell’istruzione e nella formazione».

 

Riferimento normativo:

Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 753 del 25 giugno 2024, Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell’autonomia finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente PR FSE+ 2021-2027. Modifica dei termini di pubblicazione dei Bandi InAut (DGRT n. 256/2023 e n. 759/2023). Allegato A (Linee di indirizzo regionali per la presentazione di progetti destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell’autonomia finalizzati a garantire il diritto ad una Vita Indipendente – PR FSE+ 2021-2027) e Allegato B (Elementi essenziali per l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti con scadenza al 31 dicembre 2027 da parte delle Società della Salute/Zone distretto finalizzati a finanziare progetti di vita indipendente – PR FSE+ 2021-2027).

Normativa con la disciplina regionale precedente (per chi volesse fare un confronto):

Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 117 del 7 febbraio 2022, “Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze destinato alle disabilità gravissime” e “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di vita indipendente” – Modifiche DGR 1118/2021 e DGR 1338/2021”. Allegato A (Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime) e Allegato B (Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente).

 

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 da Simona