Menu Chiudi

Violenza sessuale e istituzionalizzazione: due forme di violenza che chiamano in causa il concetto di consenso

Il Centro Informare un’h si unisce senza riserve al Gruppo Donne FISH nell’esprimere forte preoccupazione e contrarietà al Disegno di Legge di modifica dell’articolo 609 bis del Codice Penale che interviene sulla definizione del concetto di consenso nei casi di violenza sessuale. Il Centro coglie l’occasione per proporre allo stesso Gruppo di aderire alla campagna di sensibilizzazione per chiedere lo stop all’istituzionalizzazione. Infatti l’istituzionalizzazione è anch’essa una forma di violenza nei confronti delle persone con disabilità che chiama in causa il concetto di consenso.

Alcune donne reggono un cartone su cui è scritto, in inglese, “Stop alla violenza”.

Il Centro Informare un’h si unisce senza riserve al Gruppo Donne FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) nell’esprimere forte preoccupazione e contrarietà al Disegno di Legge di modifica dell’articolo 609 bis del Codice Penale che interviene sulla definizione del concetto di consenso nei casi di violenza sessuale. Il Disegno di Legge n. 1715 (Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso), presentato dalla senatrice Giulia Bongiorno, è stato approvato alla Camera dei Deputati, ed è ora all’esame della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica (se ne legga a questo link). Trascriviamo di seguito il comunicato diramato dal Gruppo Donne FISH, e, visto l’apprezzabile impegno in tema di contrasto a tutte le forme di violenza, cogliamo l’occasione per proporre allo stesso Gruppo di aderire alla campagna di sensibilizzazione per chiedere lo stop all’istituzionalizzazione. Infatti l’istituzionalizzazione è anch’essa una pratica discriminatoria e una forma di violenza sistemica nei confronti delle persone con disabilità. Anche questa forma di violenza chiama in causa il concetto di consenso, giacché l’istituzionalizzazione è ancora molto spesso, specie per le persone con necessità di sostegno molto elevato e intensivo, l’unica alternativa all’assistenza prestata dalle famiglie e, in quanto unica opzione, non può definirsi liberamente scelta. La campagna, lanciata da Informare un’h lo scorso giugno, è tuttora in corso ed è visibile al seguente link. (Simona Lancioni, responsabile di Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli)

 

L’onere della prova nei reati di violenza sessuale produce un arretramento anche nella tutela delle donne con disabilità

del Gruppo Donne FISH*

Noi, donne con disabilità, esprimiamo forte preoccupazione e contrarietà all’ipotesi di modifica dell’articolo 609 bis del Codice Penale, che interviene sul concetto di consenso e sul modo in cui viene valutata la violenza sessuale, perché produce uno spostamento di senso che riguarda l’intera società. Le donne rischiano di essere nuovamente gravate, sul piano sostanziale, di un onere probatorio rafforzato, chiamate a dimostrare non solo l’effettiva sussistenza della violenza sessuale, ma anche di avere espresso un dissenso esplicito o una resistenza manifesta.
Passare dal principio del consenso, stabilito dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul (Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), che richiede che il consenso sia valutato come espressione della libera volontà della persona, nel contesto delle circostanze, senza necessità di resistenza fisica, al dissenso espresso rischia di ridurre la centralità dell’autodeterminazione sessuale, trasformando la vittima in un corpo passivo che deve solo arginare la violenza.
Un simile orientamento rischia di non tenere adeguatamente conto della complessità delle situazioni in cui può verificarsi una violenza sessuale, quando entrano in gioco condizioni di vulnerabilità, squilibri di potere, rapporti di dipendenza o soggezione psicologica ed economica.

Secondo dati nazionali e internazionali, pubblicati dall’ISTAT, dalla FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), da D.i.Re (Donne in Rete contro la Violenza) e dall’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, è questa la situazione delle donne con disabilità, esposte al rischio di subire violenza tre volte in più delle donne senza disabilità, che spesso possono trovarsi in contesti di maggiore fragilità relazionale, assistenziale o sociale. In questi casi l’incapacità di reagire, opporsi o denunciare tempestivamente non deve essere interpretata come consenso, ma compresa alla luce di paure, condizionamenti, difficoltà comunicative, dipendenze assistenziali o timore di ritorsioni.
Un sistema giuridico equo deve riconoscere che la violenza sessuale non si manifesta sempre con forme evidenti di costrizione fisica: esistono dinamiche più sottili di pressione, manipolazione e abuso di posizione dominante che possono impedire la manifestazione di “volontà contraria”, soprattutto per chi vive condizioni di “particolare vulnerabilità”.
Nell’emendamento presentato dalla presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiornosi abbandona il riferimento all’abuso nei confronti delle persone in condizioni di “particolare vulnerabilità”, ignorando quindi anche le donne con disabilità che ancora oggi non ricevono una considerazione specifica, in contrasto con quanto previsto dalla citata Convenzione di Istanbul.
L’eliminazione del riferimento alla “particolare vulnerabilità” rischia pertanto di produrre un arretramento nella tutela sostanziale delle donne con disabilità, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in particolare con gli articoli 12 (Uguale riconoscimento dinanzi alla legge) e 16 (Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

La vulnerabilità non è una categoria astratta, ma una condizione concreta che incide sulla possibilità di autodeterminarsi e di esprimere un consenso libero e informato e sul non essere in grado di esprimere un dissenso esplicito. Ignorarla significa non considerare le specifiche barriere – fisiche, comunicative, relazionali e culturali – che possono esporre le donne con disabilità a un rischio maggiore di abuso.
Un impianto normativo realmente efficace e rispettoso dei diritti di tutte le donne dovrebbe invece riconoscere tali condizioni, prevedere strumenti di supporto adeguati e assicurare che l’accertamento dei fatti tenesse conto delle specificità della vittima, evitando che approcci processuali o formali finiscano per tradursi in un ulteriore ostacolo all’accesso alla giustizia.
La tutela dei diritti delle donne con disabilità è fondamentale: è necessario promuovere formazione e sensibilizzazione su consenso, vulnerabilità e dinamiche di potere; nessuna vittima venga lasciata sola o gravata da oneri probatori incompatibili con la realtà delle violenze subite.

Senza consenso è stupro! Il nostro Gruppo invita dunque a partecipare alla manifestazione nazionale del 28 febbraio a Roma (Piazza della Repubblica, ore 13), indetta da “Un collettivo ampio e inclusivo per fermare il DdL Bongiorno” (per gli aggiornamenti fare riferimento al sito di D.i.Re.).

 

* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Vedi anche:

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.

 

Ultimo aggiornamento il 24 Febbraio 2026 da Simona