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TSO senza difesa legale: il Tribunale di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale

dell’Associazione Diritti alla Follia

Con una propria Ordinanza, il Tribunale di Firenze ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa alla norma che disciplina il trattamento sanitario obbligatorio, nella parte in cui non prevede l’assistenza di un avvocato nel procedimento di convalida. Secondo il Tribunale, tale lacuna compromette l’effettività del diritto di difesa in un procedimento che comporta una significativa compressione della libertà personale e dell’autodeterminazione sanitaria della persona. «In uno Stato di diritto, anche nelle situazioni di emergenza sanitaria o psichiatrica, devono essere garantiti contraddittorio, assistenza legale e piena tutela dei diritti fondamentali», è il commento dell’Associazione Diritti alla Follia.

Un giovane ritratto di spalle indossa una felpa con la scritta “Check front for good news” (ovvero: Controlla la parte anteriore per buone notizie) (fonte: Associazione Diritti alla Follia).

L’Associazione Diritti alla Follia accoglie con grande interesse l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità riguardante la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Con l’Ordinanza del 29 dicembre 2025, il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’art. 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), nella parte in cui non garantisce adeguatamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a TSO. Il giudizio davanti alla Corte Costituzionale è stato quindi formalmente aperto. L’atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026 [esso è disponibile al seguente link, N.d.R.].

Il giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in riferimento all’art. 24 della Costituzione, osservando che la normativa vigente non prevede alcune garanzie fondamentali per la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. In particolare, la legge non stabilisce:

  • che il paziente debba essere informato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
  • che l’ordinanza del sindaco che dispone il TSO debba essere comunicata anche al difensore eventualmente nominato;
  • che l’audizione del paziente davanti al giudice tutelare avvenga con la presenza del difensore;
  • che anche il decreto di convalida del giudice tutelare sia comunicato al difensore.

Secondo il Tribunale, tali lacune compromettono l’effettività del diritto di difesa in un procedimento che comporta una significativa compressione della libertà personale e dell’autodeterminazione sanitaria della persona.

La decisione del giudice fiorentino si inserisce in un percorso giurisprudenziale già avviato dalla Corte Costituzionale, che con la Sentenza n. 76 del 2025 ha rafforzato alcune garanzie procedurali nel procedimento di TSO, imponendo la comunicazione del provvedimento alla persona interessata e il suo ascolto prima della convalida [per approfondire segnaliamo: Simona Lancioni, “I profili di incostituzionalità del trattamento sanitario obbligatorio” del 4 giugno 2025; Cristina Paderi, “Profili di incostituzionalità del TSO: le Istituzioni rispondono con un link” del 17 giugno 2025, N.d.R.].

Per Diritti alla Follia, questa Ordinanza rappresenta un passaggio importante per il riconoscimento dei diritti delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi. In uno Stato di diritto, anche nelle situazioni di emergenza sanitaria o psichiatrica, devono essere garantiti contraddittorio, assistenza legale e piena tutela dei diritti fondamentali.

L’Associazione auspica che la Corte Costituzionale colga l’occasione per colmare definitivamente questa lacuna normativa e per affermare con chiarezza che il diritto alla difesa deve essere garantito anche nel procedimento di trattamento sanitario obbligatorio.

Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che l’Associazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO [consultabile al seguente link, N.d.R.], l’Associazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte Costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.

 

Per maggiori informazioni: dirittiallafollia@gmail.com

 

Per approfondire:

La proposta di riforma della disciplina del TSO dell’Associazione Diritti alla Follia e la relativa relazione illustrativa sono consultabili al seguente link.

Il testo dell’Ordinanza del 29 dicembre 2025, con la quale il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità riguardante la disciplina del TSO, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026, al seguente link.

 

Vedi anche:

Associazione Diritti alla Follia.

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema della “Tutela giuridica”.

 

Ultimo aggiornamento il 6 Marzo 2026 da Simona