Grazie all’azione di rivendicazione di Raffaello Belli, e dell’AVI Toscana, una recente modifica della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) della Toscana scongiura che le persone con disabilità e anziane debbano obbligatoriamente essere sfrattate qualora disponessero di un valore ISEE (situazione economica equivalente) superiore ai 50mila euro. Ben volentieri segnaliamo le nuove disposizioni introdotte su questo specifico aspetto.

Lo scorso febbraio, grazie alle sollecitazioni di Raffaello Belli, attivista per il diritto alla Vita Indipendente delle persone con disabilità, abbiamo segnalato come la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica della Regione Toscana prevedesse che la persona con disabilità assegnataria di un’abitazione dovesse essere sfrattata qualora disponesse di un valore ISEE (situazione economica equivalente) superiore ai 50mila euro (si vedano i seguenti testi: Toscana: edilizia residenziale pubblica e persone con disabilità esposte allo sfratto del 14 febbraio 2025 e Ma che fatica, per una persona con disabilità, cercare casa! del 26 febbraio 2025).
In particolare, questa disposizione, che innescava un perverso meccanismo discriminatorio, era contenuta nell’articolo 38, comma 3, lett. n) della Legge regionale n. 2 del 2 gennaio 2019, ed era stata mantenuta inalterata anche nella Proposta di Legge n. 1 del 23 dicembre 2024, con la quale la Regione si apprestava a rimettere mano alla materia e ad apportare modifiche alla Legge regionale 2/2019.
Ebbene, grazie all’azione di rivendicazione di Belli, nonché dell’AVI Toscana, l’Associazione Vita Indipendente della Toscana, di cui lo stesso è fondatore e componente, nell’articolo 18, comma 7, della Legge regionale 23 luglio 2025, n. 36 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 2/2019) la Regione Toscana ha introdotto dei correttivi che scongiurano questo automatismo (in specifico è stato sostituito l’articolo 38 della Legge Regionale 2/2019).
È lo stesso Belli a darne comunicazione con un approfondimento pubblicato sul sito dell’AVI Toscana, nel quale evidenzia come, nel menzionato comma 7 dell’articolo 18 della Legge Regionale 36/2025, è stata introdotta un’integrazione – originariamente non prevista nella Proposta di Legge di modifica della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica – in virtù della quale il Comune, «per la chiusura del procedimento», oltre alle risultanze che hanno portato all’avvio del procedimento di decadenza, deve tenere conto «dei seguenti criteri:
- a) condizioni soggettive, debitamente documentate, inerenti allo stato di salute dell’assegnatario e del suo nucleo familiare, e l’eventuale presenza di elementi di particolare disagio;
- b) condizioni oggettive relative al contesto insediativo, in particolare relativamente alle possibilità anche economiche di accesso all’abitazione» (grassetti nostri nella citazione).
Pur apprezzando la modifica, Belli ci tiene a sottolineare che questa formulazione non garantisce in modo inequivocabile alle persone con disabilità e anziane il diritto alla casa, cosa che potrebbe creare delle difficoltà agli assegnatari o agli occupanti che vivono in Comuni nei quali l’Amministrazione decidesse, sciaguratamente, di comportarsi in maniera scorretta. E tuttavia, osserva, «questo comma mi sembra avere un contenuto di civiltà e attribuisce ai Comuni un chiaro dovere di aggirare il limite della situazione economica quando necessario. Perciò c’è da augurarsi vivamente che domini l’intelligenza di rispettare pienamente sia la legalità che la dignità di chi può apparire più debole».
In concreto, argomenta ancora Belli, la menzionata integrazione stabilisce che «anche quando la situazione economica della persona supera i limiti stabiliti da questa Legge, prima di sfrattare, i Comuni devono valutare:
– lo stato di salute dell’assegnatario e anche del suo nucleo familiare;
– l’eventuale presenza di elementi di particolare disagio: per esempio per un disabile anziano solo, che vive da decenni in un’abitazione, per tanti motivi, fra cui gli aiuti del vicinato ecc., un trasloco vuol dire un trauma molto più grande che per un disabile giovane, magari con famiglia;
– le condizioni oggettive del contesto insediativo: devono essere oggettive, ma possono essere ampie: questo può tutelare non poche situazioni, ovvero la situazione deve essere valutata in tutta la sua complessità;
– in particolare relativamente alle possibilità anche economiche di accesso all’abitazione: questo vuol dire che, prima di sfrattare una persona disabile, è particolarmente importante che il Comune consideri quanto può essere difficile per quella persona disabile trovare una casa accessibile. E viene specificato che questo il Comune lo deve considerare sotto ben tre aspetti:
– quanto è materialmente difficile per quel disabile trovare un’abitazione accessibile e vivibile, per esempio: chi può aiutare quella persona disabile ad andare a vedere tantissime abitazioni per trovarne una accessibile?
– di solito le abitazioni più accessibili sono quelle nuove, che costano molto di più: è ragionevole ritenere che quel disabile possa affrontare quella spesa?
– anche nelle abitazioni accessibili sono necessari degli adattamenti al singolo disabile: quanto sono complicati? Quanto costano?»
Purtroppo le nuove disposizioni riguardano solo le situazioni delle persone con disabilità e anziane che, sebbene abbiano ricevuto una notifica di sfratto, permangono ancora nell’abitazione, oppure le situazioni future, ma non chi ha già cambiato casa.
In conclusione segnaliamo che l’approfondimento di Raffaello Belli, pubblicato il 28 settembre 2025, è disponibile a questo link: Ribellarsi è progresso. Nuova legge regionale: non più sfratti obbligatori per disabili e anziani dall’Edilizia Residenziale Pubblica. (S.L.)
Nota: si ringrazia Luca Pampaloni per la segnalazione.
Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2025 da Simona