Anche in Toscana, come già a livello nazionale, la persona con disabilità motoria che non ha gravi problemi di deambulazione, e che non ha un veicolo adattato, non potrà più accedere ai benefici fiscali sui veicoli destinati alla mobilità dei cittadini disabili. Revocata anche la possibilità di vedersi riconosciuto il beneficio in modo retroattivo (prima ammessa sino al 2012).
La normativa nazionale prevede diversi benefici fiscali legati all’acquisto di un veicolo per le persone condisabilità, o per i loro familiari (nei casi in cui la persona disabile risulti fiscalmente a carico di un familiare). Uno di questi è l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto) per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini con disabilità. A partire dal primo gennaio 1999 la normativa in materia di tasse automobilistiche è diventata di competenza regionale. La Regione Toscana ha delegato all’ACI l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche (compresa la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento del bollo per le persone con disabilità).
In questi giorni molte persone con disabilità residenti in Toscana, beneficiarie dell’esenzione dal pagamento del bollo auto, stanno ricevendo una lettera da parte della Regione Toscana che notifica loro la decadenza dal beneficio, salvo riesame della documentazione che comprovi la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere all’agevolazione in questione. Riesame che può essere fatto rivolgendosi alla Unità Territoriale ACI o alla Delegazione ACI della Toscana più comoda per l’interessato/a.
Cosa è successo?
Diciamo subito che la grande maggioranza delle persone con disabilità non ha motivi di temere la verifica, e che le restrizioni riguarderanno una piccola parte di persone con disabilità motoria. Nella sostanza, l’intervento legislativo, introdotto dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 81 del 28 dicembre 2015, “Legge di stabilità per l’anno 2016”, ha di fatto allineato la normativa toscana (sino al 2015 più permissiva) a quella che disciplina la materia a livello nazionale.
Cosa prevede la normativa nazionale riguardo alle agevolazioni sui veicoli riconosciute alle persone con disabilità motoria?
La normativa nazionale prevede che i benefici fiscali sui veicoli siano riconosciuti alle persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patenti speciali e con l’obbligo di adattare il veicolo alla guida; alla persone con disabilità in possesso di certificato di idoneità alla guida che abbiano richiesto la patente speciale; e alle persone con disabilità motoria minorenni, o con un tipo di menomazione tale che non possano conseguire la patente di guida speciale, e che, pertanto, debbano essere trasportate o accompagnate da terzi.
Riguardo a quest’ultima fattispecie (quella delle persone con disabilità motoria senza patente speciale), nel caso in cui la disabilità dipenda da pluriamputazioni o da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione non è richiesto l’adattamento del mezzo di trasporto per accedere ai benefici. Negli altri casi, ossia quelli in cui la disabilità motoria non comporta una grave limitazione della capacità di deambulazione, per accedere ai benefici fiscali è obbligatorio l’adattamento del mezzo di trasporto. Ne consegue che la persona con disabilità motoria che non ha gravi problemi di deambulazione, e non dispone di un veicolo adattato, non può accedere ai benefici fiscali sui veicoli.
Com’è stata applicata la normativa in Toscana sino al 2015? Concedendo il beneficio alle persone con disabilità motoria anche nei casi in cui la disabilità non comportasse gravi problemi di deambulazione, e il veicolo non fosse adattato. Dal primo gennaio 2016 questo non è più possibile.
Un’altra modifica in senso restrittivo introdotta dalla Legge Regionale 81/2015 è la cessazione della retroattività dei benefici: mentre in passato era concesso alla persona che dimostrasse di essere in possesso dei requisiti richiesti di poter usufruire dell’agevolazione anche in modo retroattivo (sino al 2012), anche questo, dal 2016, non è più possibile (infatti l’art. 5, comma 2, della Legge Regionale 81/2015, è intervenuto sopprimendo tale disposizione). Anche tale disposizione, lo segnaliamo, non è prevista dalla normativa nazionale.
Attenzione: anche chi ha tutti i requisiti per conservare il beneficio deve comunque contattare gli Uffici ACI per chiarire la propria posizione, la convocazione della Regione Toscana non può essere elusa.
Per prendere visone della disciplina complessiva di tutte le agevolazioni fiscali sui veicoli accordate alle persone con disabilità invitiamo a consultare le seguenti risorse informative:
la sezione di HandyLex dedicata alle agevolazioni fiscali sui veicoli;
la sezione “Mobilità & Disabili” nel sito dell’Unità Territoriale ACI di Pisa.
Simona Lancioni
Responsabile di Informare un’H – Peccioli (PI)
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2016
Ultimo aggiornamento il 27 Gennaio 2016 da Simona