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Poco più di un anno per recepire nel modo giusto quella Direttiva Europea sulla violenza contro le donne

di Patrizia Cegna*

Manca poco più di un anno al termine entro cui i 27 Stati Membri dell’Unione Europea dovranno recepire la Direttiva Europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e «se tale recepimento – scrive Patrizia Cegna – verrà attuato in modo ambizioso e con una visione ampia, ciò potrà rafforzare in maniera strutturale anche la tutela delle donne e delle ragazze con disabilità».

Scatto in bianco e nero di una donna in sedia a rotelle.

Il 14 giugno 2027, in fondo, non è una scadenza lontana. Manca infatti poco più di un anno al termine entro cui i 27 Stati Membri dell’Unione Europea dovranno recepire la Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, adottata nel maggio 2024 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. Il recepimento non può essere un adempimento meramente tecnico, ma deve tradursi in una riforma strutturale capace di incidere concretamente sulla protezione delle vittime, in particolare delle donne e ragazze con disabilità.

Il documento Transposing the EU Directive on Combating Violence Against Women (“Recepimento della direttiva UE sulla lotta contro la violenza sulle donne“), pubblicato nella primavera dello scorso anno dall’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, chiarisce che la Direttiva rappresenta il primo atto normativo dell’Unione specificamente dedicato a prevenire e contrastare la violenza di genere. Tuttavia, affinché produca effetti reali, è necessario che ciascuno Stato la traduca in disposizioni nazionali coerenti, dotate di strumenti attuativi, risorse e meccanismi di monitoraggio.
La Direttiva introduce obblighi precisi: criminalizzazione di condotte come le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato e alcune forme di violenza e molestia online; rafforzamento delle misure di prevenzione; potenziamento dei servizi di supporto; formazione obbligatoria per operatori giudiziari e forze dell’ordine; coordinamento delle politiche nazionali.
Un elemento qualificante è il riferimento esplicito alle donne con disabilità e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Gli Stati Membri sono chiamati, tra l’altro, a:
– prevedere circostanze aggravanti quando il reato è commesso nei confronti di una persona resa vulnerabile, anche per una condizione di disabilità;
– garantire linee guida per autorità di polizia e magistratura, improntate a un approccio sensibile al trauma, al genere, alla disabilità e all’età;
– assicurare che le linee telefoniche di assistenza siano accessibili, anche con linguaggio facile da comprendere e strumenti adeguati;
– rendere effettivamente accessibili rifugi, servizi specialistici e meccanismi di denuncia, tenendo conto delle esigenze specifiche, inclusa l’assistenza personale;
– promuovere campagne di prevenzione e programmi informativi in formati accessibili;
– introdurre formazione obbligatoria per i professionisti della giustizia e dei servizi.
Si tratta di standard minimi che dovranno essere riflessi nella legislazione interna e il tempo a disposizione per farlo non è molto.

Nel proprio documento, l’EDF sottolinea anche i vuoti normativi della Direttiva, ai quali il recepimento può porre rimedio. Tra essi, la mancata previsione di un obbligo esplicito di vietare la sterilizzazione forzata e l’assenza di una definizione comune di stupro fondata sul principio del consenso. Inoltre, la raccolta di dati disaggregati per disabilità non è resa obbligatoria in modo espresso, nonostante l’importanza strategica dell’articolo 44 sulla raccolta di informazioni statistiche.
Sul piano nazionale, il recepimento offre dunque un’occasione per introdurre:
° una definizione di stupro basata sull’assenza di consenso libero e informato;
° il divieto chiaro e inequivocabile di sterilizzazione e aborto forzati;
° misure specifiche contro le molestie sessuali che tengano conto della maggiore esposizione delle donne con disabilità;
° sistemi di raccolta dei dati che includano la variabile “disabilità”, così da rendere visibile la dimensione del fenomeno.
Ignorare questi temi significherebbe perdere una preziosa opportunità di rafforzare la tutela di diritti imprescindibili.

La competenza delle misure interne di recepimento ricade sui Ministeri della Giustizia, in coordinamento con i Parlamenti Nazionali. La Commissione Europea vigila sulla tempestività e sulla correttezza del recepimento e può avviare procedure di infrazione in caso di ritardi o inadeguatezze, fino al ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Non si tratta però di una questione soltanto sanzionatoria. Se le riforme infatti arrivassero all’ultimo momento, il rischio sarebbe quello di un recepimento minimale, privo di consultazione e scarsamente coordinato con le politiche esistenti. A tal proposito, l’EDF sottolinea l’importanza di un coinvolgimento precoce delle organizzazioni di persone con disabilità, sia nei gruppi di lavoro governativi sia nei piani d’azione nazionali previsti entro il 2029.
Dal canto loro, le stesse organizzazioni di persone con disabilità e le organizzazioni per i diritti delle donne sono chiamate a un ruolo attivo: analisi delle normative vigenti, redazione di documenti di posizione, richiesta di incontri con i Ministeri competenti, partecipazione a consultazioni pubbliche, collaborazione con Istituzioni nazionali per i diritti umani ed Enti per la parità. È di importanza strategica, pertanto, la costruzione di coalizioni ampie, capaci di unire movimento delle donne e movimento per i diritti delle persone con disabilità.

Il recepimento della Direttiva 2024/1385 non può essere un semplice esercizio burocratico, ma deve diventare un passaggio politico e giuridico decisivo. Con poco più di dodici mesi a disposizione, Governi e Parlamenti devono avviare – o intensificare – il lavoro normativo, garantendo accessibilità, partecipazione e coerenza con gli obblighi internazionali derivanti anche dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica) e dalla CEDAW (Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne) (CEDAW).
Se il recepimento della Direttiva sarà attuato in modo ambizioso e con una visione ampia, potrà rafforzare in maniera strutturale la tutela delle donne e delle ragazze con disabilità. Solo così sarà possibile ridurre la distanza tra il diritto europeo e la realtà quotidiana. Percorrere la strada di un recepimento e di un’attuazione di qualità si rivelerà una scelta politica capace di incidere concretamente sui diritti e sulla vita di tutte le donne.

*Ufficio Relazioni Internazionali della Presidenza Nazionale dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) (inter@uici.it). Il presente contributo è già apparso nel n. 3/2026 del «Corriere dei Ciechi» ed è stato ripreso dalla testata «Superando», con minimi riadattamenti al diverso contenitore e un differente titolo. Il Centro Informare un’h lo riprende a propria volta da quest’ultima, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 8 Aprile 2026 da Simona