Menu Chiudi

Non è una svista, non è “politicamente corretto”, è una violazione della dignità delle persone con disabilità

di Gianfranco Vitale*

«Uno Stato che continua a scrivere “minorato psichico” e “handicappato grave” nei propri documenti ufficiali – scrive Gianfranco Vitale -, come accade tuttora in documenti ufficiali di aggiornamento di graduatorie scolastiche, non sta solo usando un termine antiquato, sta tradendo un obbligo internazionale, un principio costituzionale e una promessa legislativa recente. E non si tratta di “politicamente corretto”, ma si tratta di diritto, di una violazione del principio di dignità e del divieto di discriminazione».

Una mano compone la parola dignità utilizzando le tessere dello scarabeo.

Nel 2024 il Parlamento ha approvato il Decreto Legislativo 62/2024, intervenendo anche sulla terminologia da utilizzare nei testi ufficiali in materia di disabilità. Il messaggio era chiaro: basta espressioni stigmatizzanti, basta categorie umilianti, spazio a un linguaggio rispettoso e centrato sulla persona. Non si tratta di “politicamente corretto”. Si tratta di diritto.
L’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità con la Legge 18/2009, assumendo un obbligo preciso: promuovere la dignità intrinseca della persona con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione (articoli 1, 3 e 8 della Convenzione).
La dignità non è un ornamento retorico. È un parametro giuridico. Eppure, nel 2026, in documenti ufficiali di aggiornamento di graduatorie scolastiche, compaiono ancora espressioni come “handicappato grave” e “minorato psichico”.
Ripeto: non sto parlando di una conversazione privata, ma di atti della Pubblica Amministrazione. E questo non è folklore burocratico, ma è un problema costituzionale.

L’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana impone l’uguaglianza e vieta discriminazioni. L’articolo 97 della stessa impone buon andamento e imparzialità. E ancora, il Regolamento UE 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003) impongono correttezza e pertinenza nel trattamento dei dati relativi alla salute.
Utilizzare categorie obsolete e degradanti in un atto ufficiale non è solo inopportuno: può configurare una violazione del principio di dignità e del divieto di discriminazione.
Se un dirigente scolastico utilizza termini offensivi, la responsabilità non si esaurisce nella sua firma. Esiste una responsabilità politica e amministrativa di vigilanza. E dal canto loro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero per le Disabilità hanno il dovere di garantire l’uniforme applicazione delle norme e dei principi introdotti dal legislatore.
Il recente Decreto Legge 127/2025 – intervenuto nuovamente sul riordino della materia – ha ribadito l’esigenza di coerenza terminologica e sistematica. Ma se nella prassi nulla cambia, allora il problema non è la mancanza di norme. È l’assenza di controllo.
E quando l’assenza di controllo incide su diritti fondamentali, si entra nel terreno dell’omissione.
Le parole sono atti: siamo sicuri di averlo compreso? Le parole di un atto amministrativo sono atti pubblici. E gli atti pubblici producono effetti giuridici e simbolici.
Uno Stato che continua a scrivere “minorato” nei propri documenti ufficiali non sta solo usando un termine antiquato. Sta tradendo un obbligo internazionale, un principio costituzionale e una promessa legislativa recente.
Se le leggi non vengono applicate, diventano scenografia. Se i ministri non vigilano, rispondono politicamente. E, quando vi siano gli estremi, anche giuridicamente. Non servono passerelle. Servono circolari vincolanti, controlli effettivi e responsabilità. Perché la dignità non è una concessione. È un diritto.

A questo punto, se si vuole passare dalla denuncia morale alla diffida formale la domanda non è più “perché accade?”, ma “cosa si intende fare?”. Se le Amministrazioni continuano a utilizzare un linguaggio incompatibile con la Convenzione ONU e con i principi costituzionali, è legittimo valutare:
° una diffida formale ai ministri competenti, affinché adottino direttive vincolanti e sanzioni disciplinari;
° l’attivazione del Garante per la protezione dei dati personali;
° il ricorso all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
° e, in ultima istanza, un’azione giudiziaria per comportamento discriminatorio ai sensi della Legge 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
Quest’ultima norma, infatti, consente di agire in giudizio contro atti e comportamenti discriminatori posti in essere da soggetti pubblici o privati. Non è una minaccia. È uno strumento previsto dall’ordinamento.

Approfitto in conclusione di questo importante spazio pubblico offerto da Superando per affrontare, in ultimo, una breve digressione sui caregiver familiari, tra un riconoscimento simbolico e vuoti sostanziali.
Su questo fronte, il Legislatore ha annunciato interventi e misure economiche. Ma il riconoscimento giuridico non può ridursi a contributi subordinati a stringenti verifiche ISEE.
La Legge 104/2092 prevede all’articolo 33 permessi e congedi per assistere familiari con disabilità grave, ma nella pratica molte madri lavoratrici sole – con figli inseriti in strutture residenziali per buona parte della settimana – si trovano in un limbo: devono accompagnare i figli a visite, esami, accertamenti; non possono contare su reti familiari; subiscono restrizioni nell’uso dei permessi; sono costrette a utilizzare giorni di malattia propri, con evidente compressione del diritto alla tutela della propria salute (articolo 32 della Costituzione).
È questo il modello di sostegno che lo Stato intende offrire? Un sistema che obbliga le madri a scegliere tra il lavoro, la salute e l’assistenza al figlio? Posso dire alla ministra per le Disabilità Locatelli che siamo davanti a un obbrobrio? L’ennesimo!

 

* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 26 Febbraio 2026 da Simona