L’associazionismo femminile e quello specificamente impegnato nel contrasto alla violenza di genere hanno dato grande risalto alla pubblicazione del primo Rapporto di valutazione sull’applicazione della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica) da parte del GREVIO (il Gruppo di esperti/e indipendenti responsabile del monitoraggio della sua attuazione). Lo stesso non si può dire dell’associazionismo delle persone con disabilità, nonostante il fatto che le donne con disabilità siano esposte a violenza più delle altre donne, e che il Rapporto contenga numerose ed importanti raccomandazioni specifiche per loro.
Quando, lo scorso gennaio, venne pubblicato il primo Rapporto di valutazione sulle misure legislative e di altro tipo poste in essere dall’Italia per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (meglio nota come Convenzione di Istanbul), il mondo dell’associazionismo femminile e quello specificamente impegnato nel contrasto alla violenza di genere diedero ampio risalto ai suoi contenuti (questa, ad esempio, è la sintesi pubblicata da D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, la rete dei centri antiviolenza), ed iniziarono a chiederne l’immediata applicazione. Niente del genere è accaduto nell’associazionismo delle persone con disabilità dove, nell’indifferenza generale, brilla solo il prezioso testo nel quale Donata Pagetti Vivanti ha sintetizzato le raccomandazioni in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne con disabilità contenute nel Rapporto.
Ma per quale motivo chi si occupa di disabilità dovrebbe conoscere quel Rapporto?
La ragione principale è data dal fatto che i pochi dati disponibili mostrano chiaramente che le donne con disabilità sono esposte a violenza più delle altre donne. A ciò si aggiunge che il Rapporto di valutazione è redatto dal GREVIO, il Gruppo di esperti/e indipendenti responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, e l’Italia, avendo ratificato tale Convenzione (Legge 77/2013), è vincolata ad attuarne le raccomandazioni. Ora, se consideriamo che le raccomandazioni in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne con disabilità contenute nel Rapporto sono numerose ed importanti, diventa intuitivo che chi è impegnato/a nella rivendicazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della non discriminazione delle persone con disabilità ha il dovere di conoscerle e di adoperarsi per fale applicare.
Ma esattamente cosa dice il Rapporto riguardo alla violenza nei confronti delle donne con disabilità?
In tema di diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione, il GREVIO sottolinea che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul devono garantirne l’attuazione senza alcuna discriminazione. Lo stato di salute e la disabilità sono annoverati nel nutrito elenco di motivi di discriminazione espressamente vietati (punto 20). Sono quindi ripostati i dati di un’indagine dell’Istat del 2014 dai quali risulta che circa il 36% delle donne con problemi di salute e/o che soffrono di disabilità sono state vittime di qualche forma di violenza fisica o sessuale, rispetto all’11,3%* della popolazione femminile generale. Il rischio di stupro o tentato stupro raddoppia per le donne con disabilità ed è fissato al 10% rispetto al 4,7% delle donne senza disabilità. Tali dati sono stati ampiamente confermati da ulteriori dati raccolti dall’Osservatorio nazionale sulla violenza contro le donne disabili. Le donne con disabilità si trovano ad affrontare ostacoli fisici, psicologici e culturali sempre maggiori per riconoscere e denunciare la violenza, e quando parlano rischiano di essere stigmatizzate e non credute a causa di una generale mancanza di comprensione della loro esposizione alla violenza di genere. L’accesso alle informazioni sui diritti delle vittime e sui servizi di supporto disponibili è ostacolato dalla mancanza di campagne di sensibilizzazione mirate e di materiale informativo adeguato (punto 21).
GREVIO riconosce che nell’ultimo Piano d’Azione Nazionale sulla Violenza contro le Donne adottato dall’Italia la questione della discriminazione intersezionale che colpisce i gruppi di donne svantaggiate (tra i quali rientrano anche le donne con disabilità) è considerata, ma rileva anche che i riferimenti del Piano che riguardano queste donne rimangono frammentati e non includono obiettivi operativi concreti e impegni in tutti i settori della prevenzione, della protezione delle vittime, della punizione dei colpevoli e delle politiche coordinate. A tal proposito osserva che le politiche volte a contrastare la discriminazione nei confronti di queste donne trarrebbero grandi benefici dalla creazione in Italia di un’Istituzione Nazionale Indipendente per i Diritti umani che operi con il coinvolgimento delle organizzazioni femminili che rappresentano i loro interessi e difendono i loro diritti (punto 24). È inoltre raccomandato che le questioni di genere e la violenza di genere vengano sistematicamente integrate nelle politiche generali riguardanti le persone con disabilità (punto 25).
In ragione di queste considerazioni, GREVIO incoraggia vivamente le autorità italiane a rafforzare le misure per prevenire e combattere la violenza che colpisce le donne che sono o potrebbero essere esposte alla discriminazione intersezionale (e, tra le altre, cita espressamente le donne con disabilità); a integrare la prospettiva di tali donne nella progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, sostenendo, finanziando e cooperando strettamente con le ONG femminili che le rappresentano; a integrare le questioni di genere e la prevenzione della violenza di genere nelle attività dell’organismo nazionale incaricato di combattere la discriminazione e nei programmi adattati alle esigenze specifiche di queste donne, anche mediante lo sviluppo di programmi mirati volti a raggiungerle in modo proattivo; ad accrescere la consapevolezza delle vittime in merito ai loro diritti e al diritto di accesso ai servizi di protezione e di supporto; a sviluppare e migliorare l’accessibilità dei servizi di protezione e di sostegno; a sostenere la ricerca e aggiungere indicatori specifici nella raccolta dei dati relativi alla violenza contro le donne che si riferiscano a donne e ragazze che sono o potrebbero essere esposte alla discriminazione intersezionale; ad assicurare l’effettiva applicazione dell’obbligo di dovuta diligenza per prevenire, indagare, punire e provvedere al risarcimento adeguato delle vittime (punto 27).
Nel rilevare come l’Italia sia ancora indietro sul fronte della disparità di genere, e come i progressi in questo settore continuino ad essere ostacolati dall’assenza di una politica globale e integrata sulla parità di genere a livello nazionale, GREVIO osserva anche che le misure di austerità introdotte in risposta alla crisi economica e finanziaria degli anni passati sembrano aver avuto un impatto grave e sproporzionato sulle donne, in particolare le donne con disabilità, le donne anziane e le lavoratrici domestiche (punto 33).
GREVIO cita il Rapporto ombra presentatogli dal Forum Italiano sulla Disabilità nel quale si evidenzia come l’efficacia delle politiche nel campo della disabilità sia compromessa da una generale mancanza di attenzione ai bisogni specifici delle ragazze e delle donne con disabilità, inclusa la loro vulnerabilità a varie forme di violenza di genere come la violenza domestica, l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (punto 37). Da ciò il sollecito del GREVIO alle autorità italiane ad integrare in modo coerente il genere e la violenza di genere nei settori politici pertinenti, ad esempio nelle politiche riguardanti le donne e le ragazze con disabilità (punto 39).
Nel Rapporto di valutazione non vi è un riferimento specifico alle donne con disabilità nella parte dedicata alle disposizioni penali previste dal nostro ordinamento giuridico per l’aborto e la sterilizzazione forzati, ma poiché, come appena accennato, tali reati sono sovente agiti nei loro confronti, possiamo rinvenire in essa un riferimento indiretto. A tal proposito GREVIO osserva che non ci sono dati per illustrare fino a che punto queste disposizioni siano applicate per punire i reati in questione, tuttavia la poca giurisprudenza disponibile sembra confermare le affermazioni delle ONG delle donne che questi reati potrebbero essere commessi su richiesta della famiglia della vittima dietro varie giustificazioni mediche (endoscopie, biopsie), senza che siano notati (punto 198).
In materia di prevenzione GREVIO ritiene che gli sforzi di sensibilizzazione dovrebbero essere intensificati per quanto riguarda la violenza a cui sono esposti i gruppi svantaggiati di donne e di ragazze, come le donne migranti e le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne indotte alla prostituzione, le donne con disabilità, le donne anziane e le donne LGBTI (punto 91). Per questo motivo dovrebbero essere sviluppate campagne mirate sia a livello nazionale che locale, con il coinvolgimento delle organizzazioni di base e delle organizzazioni femminili specializzate, anche al fine di raggiungere i gruppi di donne e ragazze vulnerabili e rispondere alle loro esigenze specifiche (punto 92).
In materia di tutela giudiziaria, GREVIO esprime qualche osservazione riguardo l’applicazione dell’articolo 90-bis del Codice di procedura penale che definisce anche le informazioni che devono essere fornite alle vittime di reati al primo contatto con l’autorità di rinvio a giudizio. Ebbene, GREVIO è stato informato dalle ONG femminili che nella maggior parte dei casi gli strumenti informativi sviluppati a tal fine sono disponibili solo in italiano, non sono ampiamente diffusi e non soddisfano l’esigenza della vittima di comprendere le sue opzioni. Inoltre, non sono adatti a tutte le categorie di vittime, comprese le donne straniere e le donne con disabilità (punto 132). Pertanto GREVIO incoraggia le autorità italiane a garantire una più ampia diffusione delle informazioni sui servizi di supporto e sulle misure legali a disposizione delle vittime di violenza domestica e di altre forme di violenza contro le donne, e sottolinea che le informazioni fornite dovrebbero essere adeguate e accessibili alle vittime, comprese le vittime straniere e quelle con disabilità (punto 133).
Nonostante siano stati fatti degli sforzi per garantire che il personale dei servizi di supporto generale riceva una formazione per assistere le vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati, è ancora necessario un impegno sostenuto in questo settore, soprattutto riguardo alla necessità di standardizzare e sistematizzare la formazione. In merito a questo tema le ONG femminili hanno sottoposto all’attenzione di GREVIO il fatto che una formazione insufficiente può portare il personale dei servizi di supporto generale a nutrire un atteggiamento culturale che mette in discussione la credibilità delle vittime e le espone alla vittimizzazione secondaria. Ciò ha anche un grave impatto sulle vittime rese vulnerabili da circostanze particolari, come le donne con disabilità: il personale privo della formazione necessaria non è adeguatamente preparato per rilevare la violenza, e quando le vittime si rivolgono ai servizi e denunciano la violenza sono esposte al rischio di subire pregiudizi (punto 135). Sempre in relazione ai servizi di supporto generale, GREVIO incoraggia fortemente le autorità italiane a garantire che l’erogazione dei servizi presti particolare attenzione alle esigenze delle vittime che sono o potrebbero essere esposte a discriminazione intersezionale e/o ai gruppi di vittime che sono resi vulnerabili da circostanze particolari, incluse, ma non solo, le vittime con disabilità (punto 141). Una raccomandazione analoga è disposta anche per i servizi di supporto specializzati (punto 151).
Tutte le raccomandazioni illustrate all’interno del Rapporto di valutazione sono state raccolte nell’Appendice I che contiene un elenco schematico delle proposte e dei suggerimenti proposti da GREVIO.
A questo punto è utile ricordare che l’obbligo di contrastare ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso è sancito anche dall’articolo 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e anche che nel 2016 il Comitato ONU sui Diritti delle persone con Disabilità ha espresso preoccupazione per la mancanza, nel nostro Paese, di misure legislative e di strumenti di monitoraggio per individuare, prevenire e combattere la violenza sia all’interno, che all’esterno dell’ambiente domestico. Da questa preoccupazione sono scaturite diverse raccomandazioni. Quella di porre in atto una normativa e gli strumenti di monitoraggio per individuare, prevenire e combattere la violenza contro le persone con disabilità sia all’interno, che all’esterno dell’ambiente domestico, in particolar modo quella contro le donne e i minori con disabilità, nonché di produrre un piano di azione per l’attuazione della Convenzione di Istanbul che riguardi specificamente le donne e le ragazze con disabilità. E quella che rende esplicito il dovere che siano resi disponibili la formazione del personale della polizia, della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, in connessione con la messa a disposizione di servizi di sostegno accessibili ed inclusivi per coloro che subiscono violenza, compresi i rapporti della polizia, gli strumenti di reclamo, le case protette e ogni altra misura di supporto (Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia, punti 43 e 44).
In conclusione possiamo osservare che la Convenzione ONU annovera tra i suoi Principi generali il concetto di parità tra uomo e donna (art. 3, lettera g), e questa prospettiva permea ogni singolo articolo della Convenzione stessa, anche quegli articoli nei quali il riferimento al genere non è esplicitato. Questo ci dice che il tema del contrasto a tutte le forme di violenza è in realtà una delle tante componenti di un’opera più grande e magnifica, un’opera che vedrà la luce solo se ognuno e ognuna farà la sua parte.
Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (Pisa)
* Abbiamo ragione di ritenere che questa percentuale non sia corretta, infatti nel rapporto Istat a cui si fa riferimento, in relazione alla violenza subita dalla popolazione femminile generale, è indicato quanto segue: «La violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso. 6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni […]».
Per approfondire:
Consiglio d’Europa. Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) – ITALY, adottato il 15 novembre 2019, pubblicato nel sito del Consiglio d’Europa il 13 gennaio 2020 (in lingua inglese), versione in lingua italiana.
Contributo scritto a GREVIO, Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, in relazione al Rapporto inviato dal Governo italiano. Applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia, a cura del Forum Italiano sulla Disabilità, Roma, dicembre 2018.
L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne, a cura di Elena Biaggioni e Marcella Pirrone, s.l., s.n., ottobre 2018.
Donata Pagetti, Inadeguate le misure per le donne con disabilità vittime di violenza. Ulteriore richiamo all’Italia, «Informare un’h», 19 febbraio 2020.
Simona Lancioni, Le donne con disabilità nel Rapporto ombra sull’applicazione della Convenzione di Istanbul, «Informare un’h», 17 novembre 2018.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.
Ultimo aggiornamento il 11 Luglio 2022 da Simona