di Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). *
Da più parti – famiglie, docenti e anche dirigenti scolastici – viene sollevata una domanda: sono immediatamente applicabili le nuove norme sull’inclusione scolastica introdotte dai Decreti Legislativi 66/2017 e 96/2019? C’è stato infatti un grande dibattito sui contenuti innovativi del primo Decreto, ulteriormente accresciuto, con rischio di confusione, in relazione alle modifiche introdotte allo stesso dal secondo Decreto. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza, individuando ciò che è già applicabile e ciò che invece ancora non lo è, mancando i necessari atti amministrativi.
Da più parti – famiglie, docenti e anche dirigenti scolastici – viene sollevata sempre più frequentemente una domanda: sono immediatamente applicabili le nuove norme sull’inclusione scolastica introdotte dai Decreti Legislativi 66/2017 e 96/2019? C’è stato infatti un grande dibattito sui contenuti innovativi del Decreto 66/17, ulteriormente accresciuto, con rischio di confusione, in relazione alle modifiche introdotte allo stesso dal Decreto 96/19.
Siccome l’entrata in vigore del primo Decreto era stata rimandata di un anno e il secondo Decreto è entrato in vigore nei primi giorni del mese di settembre scorso, molti si chiedono insistentemente quali norme vadano applicate e da quando. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza.
Molte norme del Decreto 66/17, essendo state modificate dal Decreto 96/19, non saranno più applicate, sostituite dalle nuove. Però, sia quanto è rimasto in vita del Decreto 66, sia ciò che è stato aggiunto con il Decreto 96/19, pur essendo entrato in vigore, per diventare operativo, e quindi essere applicato, necessita di un notevole numero di Regolamenti, Decreti Applicativi, Ordinanze e Circolari. Pertanto, sino a quando non verranno emanati questi atti amministrativi, applicativi dei due Decreti citati, le norme in essi contenute non produrranno effetti e quindi tutti siamo tenuti ad osservare le norme ancora in vigore. Vediamo la situazione articolo per articolo.
Articoli 1 e 2: fissano i princìpi fondamentali e le caratteristiche della qualità dell’inclusione scolastica; essi, quindi, sono immediatamente applicabili.
Articolo 3: qui le norme sul nuovo profilo professionale nazionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione non entreranno in vigore, fino a quando non verrà completata la complessa e lunga procedura che riguarda la formulazione di questo nuovo profilo.
Viceversa le norme sull’assistenza igienica degli alunni con disabilità di competenza dei collaboratori scolastici, che non sono state per nulla modificate dai due Decreti Legislativi, continuano ad applicarsi come in precedenza, con in più l’obbligo per i dirigenti scolastici di rispettare il genere degli alunni, introdotto dallo stesso articolo 3 del Decreto.
Articolo 4: contiene le nuove norme sulla formulazione degli indicatori di qualità dell’inclusione scolastica, ed esse sono immediatamente applicabili. Si sollecitano a tal proposito l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e il Ministero dell’Istruzione a sottoporne i contenuti all’Osservatorio Ministeriale sull’Inclusione Scolastica per il prescritto parere.
Articolo 5: prevede le norme sulle nuove certificazioni di disabilità e sul Profilo di Funzionamento alla luce dell’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, fissata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), e della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Esse non verranno applicate fino a quando il Ministero non emanerà le apposite Linee Guida previste dallo stesso articolo 5 del Decreto 66/17, come pure non diventeranno obbligatorie nemmeno le nuove norme sul PEI (Piano Educativo Individualizzato), radicalmente modificate dal Decreto 96/19, fino a quando non saranno emanate le apposite Linee Guida e il modello del PEI stesso che, secondo il medesimo articolo 5 del Decreto, il Ministero deve predisporre e pubblicare.
Articolo 6: è quello che si occupa del progetto di vita individuale ed è immediatamente applicabile, perché non richiede atti applicativi.
Articolo 7: ancora a proposito del PEI, il nuovo articolo 7 del Decreto conferma le norme precedenti, riguardo all’obbligo di indicare in esso il numero delle ore per il sostegno che vanno richieste, quello delle eventuali ore di assistenza e di tutti gli altri sostegni umani e materiali necessari. Qui, pertanto, continuano a valere le norme precedenti.
Chi lo voglia può utilizzare la dettagliata indicazione dei contenuti del PEI prevista nell’articolo 7, che è stata già utilizzata dalla Magistratura per annullare delle valutazioni operate sulla base di PEI privi di elementi essenziali (se ne legga approfonditamente a questo link).
Articolo 8: tratta il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) e così come detto per il precedente articolo 6, è immediatamente applicabile, non richiedendo atti applicativi.
Articolo 9: non è applicabile nella parte relativa ai GIT (Gruppi per l’Inclusione Territoriale), poiché non è ancora stata emanata la normativa applicativa.
Articolo 10: le norme contenute nei numerosi commi di questo articolo sono pienamente applicabili, in quanto confermano o esplicitano norme preesistenti.
Articolo 12: è quello sui nuovi corsi di specializzazione per la scuola dell’infanzia e primaria e non è ancora applicabile, in attesa degli atti applicativi.
Articolo 13: è applicabile. Esso riguarda la formazione in servizio di tutto il personale della scuola che è divenuta obbligatoria per i docenti con la Legge 128/2013 (articolo 16, comma 1) e per i collaboratori scolastici con il comma 3 di questo stesso articolo 13 del Decreto 66/17.
Tali norme sono potenziate con la previsione di «misure di accompagnamento» all’applicazione delle novità normative, contenute nell’articolo 15 bis del Decreto 96/19.
Articolo 14: è quello sulla continuità educativa e non è ancora applicabile, essendo già ben quattro anni che si attende un Decreto in tal senso da parte del Ministero dell’Istruzione.
Articolo 15: è immediatamente operativo fin dalla sua entrata in vigore, avendo il Ministero emanato il Decreto Istitutivo dell’Osservatorio Ministeriale sull’Inclusione Scolastica.
Articolo 16: anch’esso è immediatamente applicabile. Concerne la novità dell’istruzione domiciliare alla quale si ha diritto con una diagnosi di impossibilità a frequentare la scuola per gravi motivi di salute per almeno trenta giorni anche non consecutivi.
Esso ha abrogato implicitamente una vecchia norma amministrativa che richiedeva invece una preventiva ospedalizzazione per almeno trenta giorni. È immediatamente applicabile, dal momento che l’emanazione di un apposito Decreto previsto nel suo ultimo comma riguarda solo il numero di ore che, per gli alunni con disabilità, il docente per il sostegno dovrà trascorrere al loro domicilio.
Articolo 17: pure questo articolo, riguardante le Regioni a Statuto Speciale, è immediatamente applicabile. Tuttavia, sarà probabilmente opportuno precisare che anche in esse i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche fissati dallo Stato sono applicabili sul loro territorio.
Articolo 18: si occupa delle abrogazioni e del coordinamento con le norme preesistenti e sarà applicabile quando il Ministero avrà emanato tutti gli atti applicativi e avrà effettuato appunto i coordinamenti tra le nuove norme e quelle abrogate.
Si spera con ciò di avere fugato molti dubbi e perplessità, e si auspica che il Ministero dell’Istruzione voglia al più presto emanare i necessari atti applicativi.
* Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento il 28 Ottobre 2019 da Simona