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Istituito a Pisa il Garante per i diritti della persona disabile

Un testo di norme aperto, su di esso degli occhiali, ed un martello di quelli usati nei tribunali.
Un testo di norme aperto, su di esso degli occhiali, ed un martello di quelli usati nei tribunali.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2013 il Comune di Pisa ha istituito la figura del Garante per i diritti della persona disabile. Tale figura è stata introdotta apportando una modifica allo Statuto Comunale. La modifica è contenuta nell’art. 47 bis dello Statuto, e recita:

 “Garante per i diritti della persona disabile”

  1. E’ istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.
  2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel Comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
  3. L’elezione, il funzionamento del garante ed i profili procedurali relativi l’attività dal medesimo esercitata, sono disciplinati da apposito regolamento.

Con la Delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 15 del 04.04.2013 è stato approvato il regolamento che disciplina questo organo. Vediamo, a grandi linee, cosa prevede.

La nomina

Garante della Persona Disabile è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale  all’interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali.

Requisiti richiesti per poter diventare Garante

Avere un idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali. Dare ampia garanzia di indipendenza.

Incompatibilità dell’incarico del Garante

Il Garante non può essere membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non può essere dipendente comunale, né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né può essere amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Garante della Persona Disabile non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli enti locali.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Compenso e durata

L’incarico ha carattere onorario, tranne diverse disposizioni decise e approvate dal Consiglio Comunale.

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. In via transitoria è previsto che il primo incarico abbia una durata sperimentale di un anno e sia gratuito. Alla scadenza della fase transitoria l’incarico è rinnovabile per tre anni

Le funzioni

Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell’amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall’amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società, cui il Comune di Pisa, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell’attività dei pubblici uffici menzionati sopra al fine di concorrere al buon andamento, all’imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell’attività amministrativa;

Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

II Garante della Persona Disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona disabile.

Il Garante può:

a) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato, b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo intervento, c) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.

In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura.

Gli uffici del Comune di Pisa interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare.  In caso di mancata risposta il Garante informerà dell’omissione il dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l’ulteriore silenzio per altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all’invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti, su richiesta dei responsabili dei servizi comunali  al fine di una migliore organizzazione dei servizi stessi.

Il Garante promuove forme di collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.

Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio.

Relazione annuale

Annualmente il Garante della Persona Disabile presenta una relazione sull’attività svolta alla competente Commissione Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale.

Rimozione del Garante

II Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

 

Consulta la Delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 15 del 04.04.2013 che ha approvato il Regolamento comunale del Garante della Persona Disabile.

Visita il sito dell’Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile.

 

Ultimo aggiornamento: 21.05.2013

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2013 da