Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro alcune sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che hanno considerato illegittima la disciplina dell’’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) nella pare in cui prevede che vengano conteggiate come reddito disponibile anche le provvidenze economiche riconosciute alle persone con disabilità.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (in sigla ISEE) è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. Esso considera il reddito, il patrimonio (mobiliare e immobiliare) e le caratteristiche di un nucleo familiare (la numerosità e la tipologia dei suoi componenti).
Tali informazioni devono essere prodotte agli enti di competenza da parte dei soggetti che richiedano prestazioni, o servizi sociali, o assistenziali erogati in condizioni agevolate, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Attraverso l’ISEE è possibile stabilire se il soggetto richiedente ha diritto di accedere a specifiche prestazioni agevolate, e se, ed eventualmente in quale misura, deve compartecipare ai costi di erogazione delle prestazioni in questione.
Definito nel Decreto Legislativo 109/1998, e più volte modificato, l’ISEE in vigore scaturisce dall’articolo 5 della Legge 214/2011, meglio nota come “Legge Salva Italia”, e dal Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio 159/2013. Sin da subito la nuova versione dell’ISEE si è attirata l’ostilità di alcune persone con disabilità poiché il calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), una delle componenti dell’ISEE, prevede che vengano conteggiate come reddito anche le provvidenze economiche riconosciute alle persone con disabilità; e, sebbene un insieme di disposizioni (franchigie, detrazioni e deduzioni) sia stato introdotto per ridurre l’ISEE ed offrire un effetto netto vantaggioso per le persone con disabilità, alcune di esse, e le loro famiglie, considerano inconcepibile l’idea che misure indennitarie e compensative riconosciute al fine di superare, o almeno attenuare, lo svantaggio ingenerato dalla disabilità (tali sono le provvidenze economiche connesse all’invalidità), siano considerate come una ricchezza disponibile. Tre Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio (la n. 2454/2015, la n. 2458/2015 e la n. 2459/2015) accolgono le istanze dei diversi ricorrenti. Contro di esse ha fatto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorso rigettato proprio in questi giorni dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 842/2016). Uno dei passi più significativi della Sentenza sottolinea che «[…] l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.
È appena da osservare che il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che affermano le appellanti principali, non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di siffatte indennità compensative, per l’evidente ragione che tal sistema s’articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità.»
Un altro aspetto su cui è intervenuta la Sentenza riguarda l’legittimità di aver disposto franchigie differenziate a seconda che la persona disabile sia minore o adulta. Tali disposizioni, infatti, creano una discriminazione a danno degli adulti.
Il sito del quotidiano La Repubblica riferisce le dichiarazioni rilasciate a caldo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti: «Il nostro Governo ha applicato una normativa approvata in precedenza dal Governo e sulla quale si erano espresse positivamente le commissioni parlamentari. Ci siamo impegnati nell’attuazione del nuovo Isee ritenendolo un indicatore più veritiero e meglio costruito del precedente, oltre che con un sistema di controlli rafforzato: come sta dimostrando il monitoraggio che pubblichiamo ogni trimestre, è infatti complessivamente un indicatore più equo e che garantisce un accesso più giusto alle prestazioni sociali, anche nel caso delle persone con disabilità. Come Governo non possiamo che prendere atto della sentenza appena depositata dal Consiglio di Stato e provvederemo ad agire in coerenza con questa decisione».
Simona Lancioni
(responsabile del centro Informare un’h, Peccioli, Pisa)
Per approfondire:
Carlo Giacobini, Sentenze del Consiglio di Stato sull’ISEE: un quadro riassuntivo, «HandyLex», 2 marzo 2016.
Sara De Carli, L’Isee e il silenzio delle associazioni di disabili sulla sentenza del Consiglio di Stato, «Vita», 2 marzo 2016.
Sara De Carli, Nuovo Isee: se il Consiglio di Stato sconfessa se stesso, «Vita», 2 marzo 2016.
Il nuovo Isee avvantaggiava i disabili? Il coordinamento contesta i dati, «Redattore Sociale», 1 marzo 2016.
Nuovo Isee, Gori: “Così fallisce il tentativo di rendere il welfare più equo”, «Redattore Sociale», 1 marzo 2016.
Nuovo Isee, Poletti: “Ci adeguiamo alla sentenza”. Ma nessun risarcimento alle famiglie, «SuperAbile», 1 marzo 2016.
Isee, l’indennità di accompagnamento non può entrare nel reddito, «La Repubblica.it», 29 febbraio 2016.
Sara De Carli, Nuovo Isee, vincono le famiglie: illecito considerare indennità come reddito, «Vita», 29 febbraio 2016.
Nuovo Isee, bocciatura confermata: “Le indennità non devono essere considerate reddito”, «SuperAbile», 29 febbraio 2016.
Nuovo Isee, Consiglio di Stato boccia governo su disabili: “Indennità è un sostegno, non stipendio per invalidità”, «Il Fatto Quotidiano.it», 29 febbraio 2016.
Data creazione: 1 marzo 2016
Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2016
Ultimo aggiornamento il 3 Marzo 2016 da Simona