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ISEE e persone con disabilità: un’altra Sentenza che parla chiaro

«Questa Sentenza costituisce un forte incentivo per un’azione generale sull’ISEE e sulla sua corretta applicazione da parte degli Enti Locali»: così dall’UTIM viene commentato il provvedimento con cui la Sezione Lavoro del Tribunale di Torino ha condannato il Comune del capoluogo piemontese «a pagare per intero la quota assistenziale/alberghiera della prestazione sociosanitaria» ad una persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, inserita in una Comunità alloggio.*

Una realizzazione grafica dedicata all’ISEE Socio-Sanitario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Con una recente Sentenza il Tribunale Ordinario di Torino (Sezione Lavoro) ha condannato il Comune di Torino «a pagare per intero la quota assistenziale/alberghiera della prestazione sociosanitaria» ad una persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, inserita in una Comunità alloggio. Poiché infatti la famiglia, in rappresentanza dell’utente, aveva fatto ricorso contro le pretese del Comune e aveva pagato la quota alberghiera con riserva di recupero in sede giudiziale in attesa della Sentenza, il Tribunale ha disposto che il Comune di Torino debba «restituire alla ricorrente la somma complessiva di quasi 28.500 euro, pari alle quote di compartecipazione alla retta da dicembre 2022 sino ad agosto 2025, oltre agli interessi legali da ciascun pagamento al saldo».
Il Comune di Torino è stato infine condannato «a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6500 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva, CPA e contributo unificato».

In attesa di leggere le motivazioni di tale Sentenza, l’UTIM (Unione per la Tutela delle Persone con Disabilità Intellettiva), che ha accompagnato la ricorrente per tutto il tempo, fino al dispositivo del giudice, esprime «soddisfazione per l’esito della causa e apprezzamento per la decisione del Tribunale, che riconosce il diritto delle persone in situazione di grave disabilità alla semplice applicazione della legge, ossia del DPCM 159/2013 che ha fissato le modalità e i campi di applicazione dell’ISEE. Sottolineiamo in tal senso che il Comune di Torino, come gli altri Comuni del Piemonte, ha l’obbligo di applicare lo strumento dell’ISEE per il conteggio della condizione economica e la partecipazione economica degli utenti dei servizi e il fatto che da anni violi la relativa normativa è motivo di grande danno per gli utenti dei servizi socio-sanitari, penalizzati dal regolamento locale, che illegittimamente contrasta la norma nazionale».

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è opportuno ricordare a questo punto, è lo strumento che serve a fornire una valutazione della situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare. Esso tiene anche conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove siano presenti persone con disabilità o non autosufficienti.
L’ISEE è necessario per l’accesso alle prestazioni sociali la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare. Esso va però distinto in ISEE ordinario (o “standard”), contenente le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, Indicatore che vale per la maggior parte delle prestazioni e ISEE socio sanitario (o “ristretto”) che è utile per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, come l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l’ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio. Le persone con disabilità maggiorenni possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario. Per esempio, una persona maggiorenne con disabilità non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, in sede di calcolo ISEE può dichiarare solo i suoi redditi e patrimoni.

«Questa Sentenza – commenta Vincenzo Bozza, presidente dell’UTIM – è un tassello positivo nel percorso di rivendicazione dei diritti: l’auspicio è che il Comune di Torino e gli altri del Piemonte smettano di agire illegittimamente e applichino l’ISEE e le disposizioni regionali in merito; per le associazioni del volontariato dei diritti, questo provvedimento costituisce altresì un forte incentivo per un’azione generale sull’ISEE e sulla sua corretta applicazione da parte degli Enti Locali». (Stefano Borgato)

 

Per ulteriori informazioni: info@fondazionepromozionesociale.it (Andrea Ciattaglia).

 

* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 19 Febbraio 2026 da Simona