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INPS riconosce alle unioni civili gli stessi diritti per congedi e permessi per l’assistenza

Con una recente Circolare l’INPS ha esteso l’accesso ai permessi e ai congedi previsti all’assistenza di una persona con disabilità anche ai lavoratori e alle lavoratrici omosessuali uniti civilmente che debbano prestare assistenza a una persona con disabilità parente dell’altra parte dell’unione. Il provvedimento arriva a seguito di un’interlocuzione sulla materia avviata dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e dalla Rete Lenford – Avvocatura per i Diritti LGBTI+, in collaborazione con la LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità).

Alcune rose con i colori dell’arcobaleno, gli stessi utilizzati per identificare la comunità LGBTQ (acronimo che indicare le persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer).

Nell’aprile del 2022 avevamo dato notizia dell’interlocuzione avviata dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e dalla Rete Lenford – Avvocatura per i Diritti LGBTI+ (Lesbica, Gay, Bisessuale, Transessuale/Transgender e Intersessuale), in collaborazione con la LEDHA, (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, nonché componente lombarda della Federazione), con l’INPS per contestare l’interpretazione restrittiva operata dall’Istituto in merito ai permessi e ai congedi previsti dalla Legge 104/1992 (articolo 33, comma 3: tre giorni di permesso mensile) e dal Decreto Legislativo 151/2001 (articolo 42, comma 5: congedo straordinario di due anni), che escludeva la possibilità per una parte dell’unione civile di accedere ai due benefici volti all’assistenza di una persona con disabilità alle stesse condizioni previste per i coniugi uniti in matrimonio.

La Circolare dell’INPS n. 38 del 2017 prevedeva infatti che la parte di un’unione civile potesse ottenere sia il permesso di tre giorni che il congedo straordinario solo per assistere l’altra parte dell’unione e non potesse invece beneficiare dei due istituti per assistere il parente dell’altra parte dell’unione. Secondo l’Istituto, il mancato richiamo nella cosiddetta “Legge Cirinnà” (Legge 76/2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) dell’articolo 78 del Codice Civile precludeva la costituzione di un rapporto di affinità tra una parte dell’unione e i parenti dell’altra – come avviene invece con il matrimonio – e di conseguenza ciò determinava l’impossibilità di riconoscere il permesso e il congedo.

Le Associazioni hanno dunque segnalato all’Istituto che tale conclusione era incompatibile con il divieto di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale e della disabilità di derivazione euro unitaria, come pienamente recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 216/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e dalla Legge 67/2006 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”).

Il mancato richiamo dell’articolo 78 del Codice Civile da parte della “Legge Cirinnà”, infatti, non impedisce che alcune norme del Codice Civile inerenti al matrimonio trovino applicazione in via analogica, soprattutto laddove tale interpretazione sia funzionale al rispetto dei divieti di discriminazione.

L’interpretazione delle disposizioni proposta dall’Istituto realizzava quindi sia una discriminazione in ragione della condizione di disabilità, riducendo irragionevolmente la platea di soggetti che possono assistere la persona con disabilità ove essa ne abbia necessità, sia una discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale, precludendo alle lavoratrici o ai lavoratori omosessuali uniti civilmente di potersi assentare dal lavoro per occuparsi del familiare dell’altra parte dell’unione, quando invece tale diritto è riconosciuto alle lavoratrici o ai lavoratori eterosessuali coniugati.

Ora, con la Circolare n. 36/2022 l’INPS ha pienamente accolto le argomentazioni proposte dalle Associazioni, estendendo l’accesso ai permessi e ai congedi previsti dalla legge 104/92 e dal Decreto Legislativo 151/01 anche ai lavoratori e alle lavoratrici omosessuali uniti civilmente che debbano prestare assistenza a una persona con disabilità parente dell’altra parte dell’unione.

«Ci siamo battuti a fondo per ottenere questo risultato – dichiara Vincenzo Falabella, presidente della FISH – insistendo a farlo anche nel corso di nostri recenti incontri con i vertici dell’INPS; a partire da quelli con il presidente dell’Istituto Pasquale Tridico. Ora, dunque, siamo particolarmente soddisfatti che questa Circolare arrivi a sanare una doppia discriminazione, sia in ragione della disabilità che dell’orientamento sessuale. È il segno che la strada dell’interlocuzione collaborativa è l’unica che può consentirci di arrivare ad esiti positivi anche in materie delicate e complesse come queste».

«Siamo molto felici di questo risultato – afferma dal canto suo Vincenzo Miri, presidente di Rete Lenford –, raggiunto grazie alla collaborazione con altre realtà associative con cui condividiamo l’impegno e la lotta per rendere la nostra società più giusta ed eguale. Questo caso ci dimostra ancora come la Legge sulle unioni civili debba essere superata, perché la distinzione tra le famiglie delle coppie dello stesso sesso e quelle formate da coppie eterosessuali non solo è di per sé lesiva della dignità delle persone omosessuali, ma è stata anche capace di discriminare i nuclei familiari nel loro complesso, sino a pregiudicare il diritto delle persone con disabilità a ricevere assistenza nella loro rete di relazioni familiari e affettive».

 

Fonte: comunicato Ufficio Stampa FISH.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishonlus.it (Gaetano De Monte).

 

Riferimento normativo:

INPS – Circolare n° 36 del 7 marzo 2022, Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Variazioni al piano dei conti.

 

Ultimo aggiornamento il 9 Marzo 2022 da Simona