Menu Chiudi

Il rifiuto di prestare assistenza igienica agli alunni disabili può sfociare in reato penale

Una recente Sentenza della Corte Suprema di Cassazione mostra come il rifiuto dei collaboratori scolastici di prestare assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale agli alunni disabili con questo tipo di necessità, possa, in alcuni casi, andare al di là del reato di rifiuto di atti di ufficio, e sfociare anche in quello di lesioni personali.

 

Le mani di un bambino ripongono le matite nell’astuccio.
Le mani di un bambino ripongono le matite nell’astuccio.

I compiti del personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) sono definiti dall’articolo 47 del CCNL del Comparto Scuola 2002/2005. In specifico, la Tabella A, inerente le competenze dei collaboratori scolastici, stabilisce che questi sono tenuti a “prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”. La qual cosa, tradotta in parole povere, vuol dire semplicemente che i collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di prestare assistenza agli/alle studenti con disabilità che hanno bisogno di aiuto per andare in bagno.

Tuttavia, la chiarezza della normativa non impedisce che alcuni di essi provino a sottrarsi – arbitrariamente – ai propri compiti.  Una recente Sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Sentenza n. 22789/2016, Sesta Sezione Penale) ha stabilito che le tre imputate (a cui la Sentenza si riferisce), tutte collaboratrici scolastiche, fossero tenute a prestare assistenza igienica ad un’alunna con disabilità della scuola dell’infanzia (ex scuola materna). Ha inoltre ritenuto che, nello specifico, l’intervento assumeva carattere di urgenza, trattandosi di una situazione di “decadimento dello stato igienico” della minore con disabilità, e che proprio la mancata sostituzione del pannolino abbia determinato nella minore le piccole lesioni ulcerose nella zona ano-genitale accertate dal personale sanitario.

Si tratta di una Sentenza rilevante poiché mostra come il rifiuto dei collaboratori scolastici di prestare assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale agli alunni disabili con questo tipo di necessità, possa, in alcuni casi, andare al di là del reato di rifiuto di atti di ufficio, e sfociare anche in quello di lesioni personali. (Simona Lancioni)

 

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2017

Ultimo aggiornamento il 24 Aprile 2017 da