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Il Piano di Studio Personalizzato (PSP)

intervista a Salvatore Nocera, avvocato, esperto di inclusione scolastica, membro dell’Osservatorio sulla scuola dell’Aipd (Associazione Italiana Persone Down), a cura di Simona Lancioni

L’insegnate di una classe primaria del primo ciclo scrive alla lavagna, mentre gli alunni seguono la lezione.
L’insegnate di una classe primaria del primo ciclo scrive alla lavagna, mentre gli alunni seguono la lezione.

Ogni anno, a settembre, con l’inizio delle scuole, per gli studenti con disabilità si ripropongono i soliti problemi sull’assegnazione delle ore di sostegno, sulla presenza di un numero di insegnanti sufficiente a farvi fronte, sull’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, sull’assistenza materiale e igienica, sugli ausili didattici, sulla fornitura dei servizi di trasporto, ecc. Tra le tante questioni sollevate dai genitori di studenti con disabilità ci sono due aspetti che, ci sembra, creino particolare difficoltà. Uno riguarda la predisposizione del Piano di Studio Personalizzato (PSP), l’altro la riattribuzione delle competenze delle Provincie nei territori nei quali queste sono state smantellate. Per indagare meglio questi aspetti ci siamo rivolti a Salvatore Nocera.

 

Gentilissimo Nocera, cos’è il Piano Educativo Individualizzato (PEI), e cos’è, invece, il Piano di Studio Personalizzato (PSP)?

Il PEI è la sommatoria del progetto di riabilitazione, di socializzazione e di scolarizzazione formulato da tutti gli attori di questi tre ambiti secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, con la collaborazione della famiglia dell’alunno con disabilità. Dopo che in tale documento sono stati fissati gli obiettivi finali di ciascun progetto, raccordati e coordinati tra loro, allora ciascuna delle tre agenzie, ASL, Servizi sociali dell’Ente locale e Scuola, formulano in dettaglio il proprio progetto personalizzato, tenendo conto degli obiettivi comuni concordati. Così il PSP è il progetto scolastico didattico personalizzato steso dai soli docenti che indicheranno gli obiettivi intermedi per giungere a quelli finali indicati nel PEI e le strategie didattiche da attivare, utilizzando le risorse materiali ed umane previste nel PEI.

La predisposizione del PSP segue regole diverse a seconda che l’alunno si trovi nel primo ciclo (scuola primaria – ex scuola elementare – e scuola secondaria di primo grado – ex scuola media), o nel secondo ciclo (scuola secondaria di secondo grado – ex scuola superiore). Vuole illustrarci sinteticamente le differenze?

Il PEI deve essere formulato l’anno prima, entro maggio, per poter essere utilizzato a partire dal settembre successivo con tutte le risorse che vengono richieste a maggio. Il PEI cambia ogni anno, e conseguentemente anche il PSP. In particolare l’art. 16 della Legge 104/1992 stabilisce una differenza netta tra il PEI e quindi il PSP della scuola del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e scuola secondaria di secondo grado.

Infatti, mentre il comma 1 di tale articolo prevede che i PSP possano prevedere la riduzione dei contenuti di talune discipline, purché si rimanga nei limiti della sufficienza, il comma 2 stabilisce che solo per la scuola dell’obbligo (che nel 1992 arrivava sino alla terza media) il PEI, e quindi il PSP, deve essere formulato con riguardo non tanto alle indicazioni nazionali (che rimangono come sfondo) ma “alle effettive capacità e potenzialità” dell’alunno. Ciò significa che se l’alunno realizza “progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti” e quindi raggiunge “gli obiettivi del suo PSP“ (art. 11, comma 11 dell’Ordinanza Ministeriale 90/2001), egli deve essere promosso da un anno all’altro e quindi conseguire il diploma.

Per le scuole secondarie di secondo grado, invece, il comma 3 e 4 dello stesso articolo stabiliscono che possono essere consentiti tempi più lunghi, l’uso di strumenti elettronici e prove equipollenti, cioè che in modi e contenuti diversi dimostrino che l’alunno possiede gli elementi basilari della disciplina.

Tale formulazione però non avrebbe consentito agli alunni con disabilità complesse che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi dei programmi ministeriali di poter ottenere la promozione e quindi frequentare le scuole superiori. Così, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987 che assicura il diritto alla frequenza anche delle scuole superiori, l’OM 90/2001 ha introdotto due grandi novità:

art. 11 comma 12: gli alunni di scuola media che non raggiungono gli obiettivi del proprio PSP conseguono un semplice attestato di credito formativo, che però è titolo idoneo per frequentare le scuole superiori al solo fine di conseguire al termine altro attestato, e non quindi il diploma;

art. 15 comma 4: gli alunni che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi dei programmi ministeriali possono seguire un PEI, e quindi un PSP, “differenziato” rispetto ai programmi ufficiali, pur tenendoli come sfondo culturale e conseguono un semplice attestato che viene valutato ai fini dell’inserimento in corsi di formazione professionale e lavorativo.

Nelle scuole del secondo ciclo il GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo), su proposta degli insegnanti, deve scegliere tra i diversi percorsi didattici (normale, per obbiettivi minimi, o differenziato) con il parere vincolante dei genitori. Quali tipi di valutazioni e prove è opportuno effettuare prima di optare per il percorso differenziato? E come si risolve la controversia qualora i genitori non concordino con la proposta di percorso didattico?

È consigliabile effettuare all’inizio delle lezioni dei test di ingresso per verificare le effettive capacità dell’alunno; sulla base dei risultati, il Consiglio di classe propone alla famiglia la formulazione o di un PEI normale, o semplificato (cioè intorno alla sufficienza), o differenziato. Se la famiglia si oppone al differenziato, la scuola è tenuta a svolgere un PEI semplificato; però la norma sempre dell’art. 15 precisa che, in tal caso la famiglia deve essere formalmente avvertita che l’alunno non sarà considerato come persona con disabilità ai soli fini della valutazione; ciò significa che egli potrebbe essere bocciato se non raggiunge mediamente la sufficienza, mentre col PEI e il PSP differenziato ciò non può accadere.

Qualora si fosse optato per un percorso differenziato, ma in seguito venissero accertati livelli di apprendimento riconducibili agli altri due percorsi didattici (normale o per obbiettivi minimi), è possibile effettuare il passaggio di percorso? Se sì, in che modo, ed entro quali termini (se ve ne sono)?

Ciò è previsto sempre dall’art 15 dell’O M n. 90/01 che prevede proprio l’ipotesi che il Consiglio di classe possa in qualunque momento passare da un differenziato ad uno semplificato, senza la necessità di prove integrative o di idoneità, poiché il Consiglio che lo decide lo farà a ragion veduta, cioè avendo tutti gli elementi valutativi in suo possesso. Se invece il passaggio dal differenziato al semplificato avviene per volontà della famiglia, a mio avviso, permane il rischio che l’alunno possa essere bocciato. Comunque un alunno ammesso a frequentare la scuola superiore col semplice attestato di scuola media, a mio avviso, non può passare al semplificato, poiché la stessa norma dell’art. 11 comma 12 dell’O M n. 90/01 stabilisce che tale ammissione avviene unicamente al fine di conseguire analogo attestato agli esami di maturità.

Il nostro ordinamento attribuisce alle Province alcune rilevanti competenze – ad esempio, il trasporto gratuito casa-scuola e viceversa per gli alunni del secondo ciclo scolastico, la gestione dei Centri per l’Impiego –, ma le Provincie, in alcuni territori sono state smantellate. In queste circostanze quali sono i nuovi riferimenti per le competenze che prima afferivano alle Province?

La Legge 56/2014 aveva invitato le Regioni a riassegnare le competenze di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, e quelle per il trasporto agli alunni con disabilità nelle scuole superiori, precedentemente di competenza delle Province. Non essendo stata operata tale riassegnazione in tutte le Regioni, la Legge di Stabilità per il 2016, Legge 208/2015, all’art. 1 comma 947, ha stabilito che tali competenze siano in capo alle Regioni, a meno che esse con propria Legge Regionale abbia provveduto ad assegnarle ad altro ente, ad esempio, Comuni o loro consorzi, ambito di Area vasta, Comune capofila del Piano di Zona. Pertanto oggi bisogna andare a vedere le singole Leggi Regionali per sapere a chi richiedere tali servizi.

 

Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2016

Ultimo aggiornamento il 3 Novembre 2016 da Simona