Destano perplessità le modalità scelte dalla Feder ATA – la Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario – per richiedere una modifica del mansionario dei collaboratori scolastici finalizzata ad attribuire ad altre figure professionali la mansione di aiutare gli/le studenti con disabilità nell’uso del bagno.
In questi giorni sta circolando nelle scuole un documento della Feder ATA – la Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (ossia i collaboratori scolastici) – avente il seguente oggetto: “NO AL CAMBIO PANNOLINO e alla PULIZIA INTIMA dell’alunno disabile.” (grassetti e maiuscole sono nel testo originale). Ci scrive una maestra abbastanza allarmata, chiede se si tratta di una rivendicazione lecita.
Effettivamente l’oggetto del documento suscita allarme: sembra un invito a disattendere una delle mansioni che l’articolo 47 del CCNL del Comparto Scuola 2002/2005 (Tabella A) attribuisce esplicitamente ai collaboratori scolastici. Infatti, proprio in virtù del CCNL, il personale ATA è tenuto a “prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”. Che il personale ATA non possa sottrarsi a tale compito è una questione abbastanza pacifica, confermata anche in via giurisprudenziale. Talmente chiara che una recente Sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Sentenza n. 22789/2016, Sesta Sezione Penale) si è spinta sino a stabilire che il rifiuto di cambiare il pannolino possa, in alcuni casi, andare al di là del reato di rifiuto di atti di ufficio, e sfociare anche in quello di lesioni personali.
Ma la Federazione, al di là delle apparenze, non invita a rifiutarsi di svolgere quella mansione. Recita infatti un passaggio del documento: “Feder.ATA rivendica il SI, “…nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”…, ma si oppone fermamente e dice NO al Cambio pannolino e alla pulizia intima dell’alunno disabile.” Quel “NO” è un invito a rivedere il mansionario perché tale mansione richiede “una adeguata e seria formazione professionale socio-sanitaria”, della quale i collaboratori scolastici, che per prepararsi ad essa svolgono un semplice Corso di Formazione/Aggiornamento, non dispongono. Una lacuna che, a detta della Feder ATA, esporrebbe gli stessi alunni con disabilità al rischio di subire danni.
Possiamo pertanto convenire che finché Feder ATA chiede la modifica del mansionario dei collaboratori scolastici siamo ancora su un piano di liceità, anche se la formula scelta per avanzare tale richiesta è di dubbio gusto, e si può prestare a fraintendimenti. Se invece il “NO al cambio pannolino” venisse inteso come un invito a commettere il reato di rifiuto di atti di ufficio, allora ci troveremmo davanti ad un atto molto grave.
Gli/le studenti con disabilità hanno diritto a ricevere aiuto per andare in bagno, se la loro disabilità comporta questo tipo di necessità. Questo aiuto deve essere prestato in modo appropriato, sicuro e dignitoso. Che questo compito sia svolto dai collaboratori scolastici, o da altre figure, non sembra avere una particolare rilevanza: rilevante è invece che il diritto allo studio degli/lle studenti con disabilità sia garantito in condizioni di uguaglianza con le altre persone. Rimane l’amara constatazione che del “cambio pannolino” tutti pensano che ad occuparsene debba essere qualcun altro/a… non importa chi, l’importante sembra essere “non rimanere col cerino in mano”.
Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (PI)
Per approfondire:
Alessandro Pirozzi, «Non voglio più andare a scuola». Non portano ragazza disabile in bagno e non la trattiene: vergogna in un Liceo a Napoli, «InterNapoli.it», 23 aprile 2017.
Il rifiuto di prestare assistenza igienica agli alunni disabili può sfociare in reato penale, «Informare un’h», 10 aprile 2017.
Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2017