L’art. 381, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 chiarisce che “il contrassegno è strettamente personale, [e] non è vincolato ad uno specifico veicolo”. Questo vuol dire che il contrassegno può essere correttamente utilizzato su qualsiasi veicolo impiegato per la mobilità della persona con disabilità, e che non è necessario essere titolari della patente di guida, né essere proprietari del mezzo. Esso può essere utilizzato solo quando l’intestatario o l’intestataria è a bordo del veicolo, e va esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno per disabili autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla Legge per la circolazione e la sosta.
E’ sanzionato l’uso del contrassegno in assenza dell’intestatario o dell’intestataria dello stesso.
Il contrassegno disabili consente al veicolo al servizio della persona con disabilità di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane (APU), quando è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11 e 12 del DPR 503/1996); di circolare e sostare – previa autorizzazione delle autorità competenti, e purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico – nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta (art. 11, comma 1, DPR 503/1996). Rientrano in quest’ultima tipologia di obblighi e divieti le disposizioni anti inquinamento. Detti veicoli possono anche circolare nelle vie e nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico ed ai taxi (art. 11, comma 4, DPR 503/1996).
In merito alla circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL,) è importante segnalare che ogni Comune può stabilire differenti modalità d’accesso (ad esempio, predisponendo i cosiddetti “varchi elettronici”), e che pertanto è consigliabile chiedere ai competenti uffici del Comune di destinazione se per accedere alle ZTL è sufficiente esporre il contrassegno, o se è anche necessario comunicare preventivamente il numero di targa del veicolo. Nel caso in cui l’intestatario o l’intestataria fossero incorsi in un’impropria sanzione, è comunque possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace del Comune in questione ed ottenere l’annullamento della stessa.
Il contrassegno disabili consente inoltre al veicolo al servizio della persona con disabilità di sostare gratuitamente negli apposito spazi riservati nei parcheggi pubblici, purché questi non siano personalizzati (nel qual caso, la segnaletica orizzontale recherà gli estremi del contrassegno per disabili a cui il parcheggio è riservato in modo esclusivo), e di sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza essere tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo (art. 188 del Nuovo codice della strada, Decr. Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni). Rimane invece una discrezione del Comune la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento (quelli delimitati dalle cosiddette strisce blu), qualora gli stalli riservati alle persone con disabilità fossero già occupati.
Ad eccezione delle deroghe sopra riportate, i veicoli al servizio della persona con disabilità sono tenuti al rispetto delle stesse norme stabilite dal Codice della strada per tutti i cittadini.
Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’H di Peccioli (PI)
Ultimo aggiornamento: 29.05.2013
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Ultimo aggiornamento il 29 Maggio 2013 da Simona