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I pannolini, la normativa e il buon senso

di Salvatore Nocera *        

«Se quella organizzazione sindacale – scrive Salvatore Nocera, riferendosi alla Feder.A.T.A. (Federazione Nazionale del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario della Scuola) e alla recente nota da essa prodotta, con il titolo “No al cambio pannolino e alla pulizia intima dell’alunno disabile” – riuscirà ad ottenere una modifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o una decisione definitiva della Magistratura nel senso da essa auspicato, sarò il primo a prenderne atto e a cambiare idea, ma per ora mi attengo alle risultanze della logica, della normativa e della giurisprudenza».

 

Uno studente con disabilità motoria in una scuola materna.
Uno studente con disabilità motoria in una scuola materna.

Mi rivolgo con questa nota alla Feder.A.T.A. (Federazione Nazionale del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario della Scuola), in riferimento a una nota recentemente prodotta dalla stessa (protocollo n. 27 del 12 aprile 2017), intitolata No al cambio pannolino e alla pulizia intima dell’alunno disabile. In tale nota vengono citate le mansioni contenute negli articoli 47 e 48 della Tabella A del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 2002-2005, ove si accettano sia le mansioni di accompagnamento degli alunni con disabilità all’ingresso, nei locali e all’uscita della scuola, sia le mansioni di «accompagnamento ai servizi igienici e cura dell’igiene personale». La Feder.A.T.A. scorpora però, da questi ultimi compiti, quello del «cambio del pannolino», sostenendo che non possa essere obbligatorio perché richiede una particolare preparazione.

Tuttavia, ciò è previsto già nel CCNL, dal momento che tale mansione deve essere assegnata dal Dirigente Scolastico a una persona ritenuta capace, che deve frequentare a tale scopo un corso di aggiornamento di ben 40 ore, al termine del quale il collaboratore o la collaboratrice scolastica riceveranno un aumento forfettario lordo di circa 1.000 euro lordi all’anno, senza un aumento di durata dell’orario di lavoro, cifra che entrerà nella base pensionabile, a differenza di altre indennità.

A questo punto, dunque, viene da chiedersi cosa significhi il termine contrattuale «accompagnamento ai servizi igienici». Ritiene cioè la Feder.A.T.A. che i collaboratori e le collaboratrici incaricati debbano portare uno o una persona con disabilità sino alla porta del bagno e poi lasciarla lì che se la sbrighi da sola, per poi riportarla in classe? Oppure che la debbano portare in bagno, accompagnarla sino al water e poi, senza pulirla, riportarla in classe? O ancora, che dopo averla portata davanti alla porta del bagno, debba intervenire un’altra persona ritenuta particolarmente preparata? (Con quante ore di formazione? Per cambiare il pannolino e quindi riconsegnarla al collaboratore scolastico per riportarla in classe?).

Questa distinzione di mansione – più “speciale “ rispetto a quelle già speciali previste dall’incarico di cui all’articolo 47 del CCNL -, mi sembra – a livello interpretativo giuridico e di buon senso- non fondata. Come poi sarà certamente noto anche a Feder.A.T.A., la Corte di Cassazione si è già pronunciata sul punto con una recente Sentenza [se ne legga ampiamente anche qui e qui,  N.d.R.], tramite la quale ha condannato al risarcimento dei danni due collaboratrici che avevano provocato delle escoriazioni a un’alunna con disabilità, per essersi rifiutate di ottemperare all’incarico ricevuto dal Dirigente Scolastico di provvedere al cambio del pannolino. Esse sono state assolte dal reato di disobbedienza ai doveri di ufficio, solo per l’intervento della prescrizione. Sino ad oggi, la scappatoia era costituita dal fatto che l’aggiornamento in servizio non era obbligatorio; ma ora, dopo l’entrata in vigore della Legge 107/2015 (cosiddetta La Buona Scuola), e in particolare del Decreto Attuativo di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui all’articolo 1, comma 181, lettera c, n. 7 della stessa Legge 107/15, che lo rende obbligatorio, anche tale rifiuto (salvo che per oggettivi motivi, come ad esempio una disabilità degli stessi collaboratori scolastici) diventa impossibile.

Prima dunque di vellicare con tanta facilità i collaboratori e le collaboratrici scolastiche a rifiutarsi di compiere mansioni previste dal Contratto Nazionale, esponendoli così al rischio di condanne penali e a risarcimenti dei danni, ritengo che Feder.A.T.A. dovrebbe essere più prudente, ad esempio provocando dei “processi pilota” che smentissero l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. Prima però di un tale pronunciamento da parte della Magistratura, il rischio è appunto quello di esporre a rischi molto gravi gli stessi iscritti a tale organizzazione sindacale.
Certo, l’idea di fare assumere dall’Amministrazione Scolastica altre persone «più preparate», solo per provvedere al cambio del pannolino, è apprezzabile per la lotta contro l’attuale grave disoccupazione, ma sembra illogica per la sovrapposizione e la confusione di mansioni e anche poco percorribile, dati gli attuali tagli alla spesa pubblica.
E in ogni caso, se Feder.A.T.A. riuscirà ad ottenere una modifica del Contratto Nazionale o una decisione definitiva della Magistratura nel senso da essa auspicato, sarò il primo a prenderne atto e a cambiare idea, ma per ora mi attengo alle risultanze della logica, della normativa e della giurisprudenza.

 

* Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH, e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Vedi anche:

Il pannolino della discordia, «Informare un’h», 24 aprile 2017.

Il rifiuto di prestare assistenza igienica agli alunni disabili può sfociare in reato penale, «Informare un’h», 10 aprile 2017.

 

Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2017

Ultimo aggiornamento il 26 Aprile 2017 da