Il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità avvierà in marzo la seconda revisione sull’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità da parte dell’Unione Europea. In vista di tale scadenza, il Forum Europeo sulla Disabilità ha elaborato un proprio Rapporto alternativo, esprimendo numerosi rilievi, che spaziano in pratica su tutti gli articoli della Convenzione, e facendo ben comprendere quanto ancora ci sia da fare, in àmbito comunitario, sul piano dei diritti delle persone con disabilità. *
Nel prossimo mese di marzo il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, organismo che verifica nei vari Stati l’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, avvierà la seconda revisione di quanto fatto in tal senso dall’Unione Europea che, lo ricordiamo, ratificò la Convenzione stessa, rendendola una propria Legge, il 23 dicembre 2010.
In vista dunque di tale scadenza, l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, ha elaborato un proprio Rapporto alternativo a quello ufficiale, prodotto da Bruxelles, che può essere integralmente consultato a questo link.
Ebbene, i rilievi espressi dal Forum sull’applicazione della Convenzione ONU da parte dell’Unione Europea sono davvero numerosi, lasciando intravvedere quanto ancora ci sia concretamente da fare, in àmbito comunitario, sul piano dei diritti delle persone con disabilità.
Sintetizziamo qui di seguito tali rilievi, punto per punto.
° Armonizzazione giuridica con la Convenzione: la Commissione Europea non ha adottato misure che garantiscano una reale armonizzazione giuridica delle norme comunitarie con la Convenzione. Si può anzi affermare che nei fatti una vera revisione della legislazione e delle politiche esistenti nell’Unione non abbia avuto luogo. Quasi conseguentemente l’attuale legislazione dell’Unione, relativa ai diritti delle persone con disabilità, manca di un’efficace attuazione e applicazione.
° Consultazione e coinvolgimento delle persone con disabilità: non esiste ancora una procedura chiaramente strutturata o documentata per la consultazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative. Inoltre, gli strumenti digitali per le pubbliche consultazioni non sono ancora sempre accessibili, né vengono forniti in formati accessibili e di facile lettura e comprensione.
° Tutela contro le discriminazioni: la legislazione dell’Unione Europea contro le discriminazioni non è coerente nel suo campo di applicazione, cosicché si può certamente affermare che le persone con disabilità non siano affatto tutte protette da situazioni di discriminazione.
° Donne con disabilità: le leggi e le politiche dell’Unione Europea sulla parità di genere e sulla disabilità non tengono pienamente conto dei diritti e delle esigenze delle donne e delle ragazze con disabilità.
° Accessibilità: le persone con disabilità non hanno ancora uguale accesso all’ambiente edificato, ai trasporti, alle tecnologie digitali, all’informazione, alla comunicazione e ai servizi.
° Azioni di protezione civile, umanitarie e per il clima: le persone con disabilità in tutta Europa e anche nel resto del mondo continuano ad essere colpite in modo sproporzionato dai conflitti e da eventi naturali come la pandemia o le conseguenze dei cambiamenti climatici (alluvioni, ondate di caldo).
° Negazione della capacità giuridica: le persone con disabilità, la cui capacità giuridica sia stata negata o limitata, non possono ancora godere ed esercitare una serie di diritti derivanti dal diritto dell’Unione Europea.
° Accesso alla giustizia: sia a livello dell’Unione Europea che dei vari Stati che la compongono il sistema giudiziario non risulta ancora completamente accessibile alle persone con disabilità. E il quadro di valutazione della giustizia comunitaria non valuta la conformità dei sistemi giudiziari nazionali alla Convenzione ONU.
° Violenze e abusi: le persone con disabilità continuano ad essere maggiormente a rischio di violenze e abusi rispetto alle altre persone. E a tal proposito va ricordato che manca ancora la ratifica, da parte dell’Unione Europea, della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) [recepita invece dall’Italia con la Legge 77/2013].
° Libertà di circolazione: le persone con disabilità non possono trasferire i loro assegni di pensione o di indennità dal loro Stato di origine membro dell’Unione Europea, quando si trasferiscono temporaneamente in un altro Stato Membro.
° Fondi dell’Unione Europea e Vita Indipendente: alcuni Stati dell’Unione Europea hanno utilizzato i fondi strutturali per mantenere e promuovere l’assistenza di tipo istituzionale, anziché sviluppare alternative basate sull’inclusione nella comunità, in linea con la Convenzione ONU, e investire in opportunità di assistenza personale. Inoltre, l’Unione non sta affatto raccogliendo dati sulle persone con disabilità che vivono nelle strutture istituzionali.
° Salute: l’Unione Europea non tiene conto dei diritti e dei bisogni delle persone con disabilità nelle sue politiche sanitarie, comprese le azioni intraprese durante la pandemia e nel suo Piano per combattere il cancro.
° Partecipazione alla vita politica e pubblica: l’Unione Europea non ha adeguato la propria Legge Elettorale del 1976 alla Convenzione ONU: sono infatti ben quattordici 14 gli Stati Membri in cui alle persone con disabilità sotto tutela totale o parziale viene negato il diritto di voto alle Elezioni Europee.
° Raccolta dei dati: a livello dell’Unione Europea sono disponibili dati affidabili molto limitati sulle persone con disabilità. Tali dati, inoltre, non sono disaggregati per diversi tipi di disabilità, sesso ed età, oltre al fatto che né la raccolta di essi, né le conseguenti indagini possono risultare non essere accessibili a tutte le persone con disabilità.
° Unione Europea nel mondo: sebbene l’Unione Europea sia il principale donatore nel campo della cooperazione internazionale, essa non ha ancora adottato tutte le misure appropriate per migliorare le proprie politiche e i programmi in materia di sviluppo inclusivo della disabilità.
° Attuazione e monitoraggio della Convenzione: l’Unione Europea non ha ancora creato un’“Unità CRPD”, organismo che sia un punto di riferimento per tutte le Istituzioni, le Agenzie e gli Organi comunitari, né ha istituito un meccanismo interistituzionale per il coordinamento dell’attuazione della Convenzione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Europeo. (Stefano Borgato)
* Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento: Marine Uldry (marine.uldry@edf-feph.org).
Vedi anche:
EDF – European Disability Forum.
Ultimo aggiornamento il 23 Febbraio 2022 da Simona