di Luisella Bosisio Fazzi *
«Se la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità rappresenta un traguardo storico per il movimento delle persone con disabilità di tutto il mondo – scrive Luisella Bosisio Fazzi – nel riconoscimento dei loro diritti umani, per le donne con disabilità ha rappresentato la prima opportunità di essere riconosciute come persone, fissando il punto di partenza per la rimozione delle discriminazioni multiple che esse affrontano nella loro vita quotidiana e in ogni àmbito».
La storia della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità inizia nel mese di luglio del 2002 con il Primo Meeting dell’Ad Hoc Committee (“Comitato ad hoc”), organismo aperto a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e costituito appunto per redigere quel Trattato. A presiederlo vi era Luis Gallego, ambasciatore dell’Ecuador, vicepresidenti gli Ambasciatori di Sudafrica, Filippine, Svezia e Repubblica Ceca.
Il percorso iniziò male perché fu chiaro sin dal primo giorno del meeting che non c’era un accordo sulla necessità di una nuova Convenzione.
Fu solo nel 2004, durante il Terzo Meeting, che gli Stati Membri e le Organizzazioni delle Persone con Disabilità si sedettero allo stesso tavolo per negoziare il testo della Convenzione.
Fu sempre nel corso di quel Terzo Meeting che la Corea del Sud propose di inserire una disposizione sulle donne con disabilità. Prima di allora, infatti, il pensiero comune riteneva che la CEDAW (Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna) fosse sufficiente a proteggere le donne e le minori con disabilità.
Leggendo dunque il contenuto dell’articolo 6 della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, e in particolare il paragrafo 2, possiamo dire che si tratta di una norma dedicata solo alle donne e che chiede agli Stati di garantire lo sviluppo dell’autonomia e dell’indipendenza delle donne, per metterle in grado di esercitare in modo consapevole i loro diritti e le libertà fondamentali contenute nel Trattato.
Possiamo quindi affermare che se la Convenzione rappresenta un traguardo storico per il movimento delle persone con disabilità di tutto il mondo nel riconoscimento dei loro diritti umani, per le donne con disabilità rappresenta la prima opportunità di essere riconosciute come persone.
Dobbiamo poi tenere conto del fatto che le diverse culture e società da cui provenivano i rappresentati dei Governi e delle organizzazioni che hanno elaborato e approvato in seguito la Convenzione non hanno reso agevole il lavoro delle donne con disabilità coinvolte in tutto il processo. Alla fine, però, ce l’hanno fatta e per la prima volta non c’è solo un articolo specifico sulle donne e le ragazze con disabilità, ma la questione di genere viene sottolineata ed evidenziata negli articoli più significativi dell’intero Trattato [li si legga in calce**, N.d.R.].
La Convenzione ONU, pertanto, può essere riconosciuta come un punto d’arrivo del lungo processo di riconoscimento della condizione di disabilità come elemento di tipo sociale e di diritto umano. Ma anche come il punto di partenza di un processo di rimozione delle discriminazioni contro le persone con disabilità e delle discriminazioni multiple che le donne e le minori (bambine ed adolescenti) con disabilità affrontano nella loro vita quotidiana e in ogni àmbito.
* Presidente di FONOS (Fondazione Orizzonti Sereni), componente del FID (Forum Italiano sulla Disabilità), consigliera della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), membro del Gruppo di Lavoro che ha redatto il Rapporto Alternativo sull’Italia presentato al Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
** Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Articolo 6 – Donne con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.
2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.
Preambolo
[…] q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell’ambiente domestico ed all’esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento. […]
s) Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.
Articolo 3 – Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
(b) la non discriminazione;
(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
(d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
(e) la parità di opportunità;
(f) l’accessibilità;
(g) la parità tra uomini e donne;
(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
Articolo 8 – Accrescimento della consapevolezza
1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti;
(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:
(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
Articolo 16 – Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.
5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.
Articolo 28 – Adeguati livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;
(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.
Nota: Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Vedi anche:
Donne con disabilità: quadro teorico di riferimento
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.
Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2019
Ultimo aggiornamento il 9 Maggio 2019 da Simona