dell’Associazione Diritti alla Follia
Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio nella parte in cui non prevede che la persona che vi è sottoposta sia assistita da un difensore, di fiducia o d’ufficio, nella procedura di convalida e nell’eventuale proroga. «La nostra proposta lo prevedeva già», commenta, comprensibilmente soddisfatta, l’Associazione Diritti alla Follia che sin dalla sua costituzione, nel 2018, ha ritenuto l’introduzione della garanzia della difesa tecnica nelle procedure del TSO come un elemento indispensabile.

Con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) sia assistita da un difensore, di fiducia o d’ufficio, nella procedura di convalida e nell’eventuale proroga. La Corte ha collegato questa garanzia alla tutela della libertà personale prevista dall’articolo 13 della Costituzione.
Per Diritti alla Follia la sentenza contiene un elemento di particolare rilievo: la Corte richiama espressamente l’intervento dell’Associazione come amicus curiae[1] e la proposta di legge di iniziativa popolare sul TSO presentata dall’Associazione[2] e annunciata nella Gazzetta Ufficiale nel novembre 2024.
La Corte ricorda che quella proposta prevedeva già la difesa tecnica obbligatoria e gratuita, la nomina di un difensore d’ufficio in assenza di quello di fiducia e la partecipazione del difensore alla procedura di convalida.
«Non è una ricostruzione a posteriori: è la stessa Corte a richiamare nella sua sentenza la proposta che avevamo elaborato e le garanzie che già prevedeva. È un approdo che indicavamo come indispensabile fin dalla nascita di Diritti alla Follia, nel 2018”».
«L’“avvocato tra i piedi” è stato per anni uno spauracchio. Oggi quel corpo estraneo è diventato una garanzia costituzionale».
Dopo la sentenza n. 76/2025, che aveva riconosciuto nuove garanzie di informazione e ascolto della persona sottoposta a TSO, la Corte Costituzionale compie ora un ulteriore passo sul diritto di difesa.
«E dunque dobbiamo riprendere il mare. Dai “beneficiari” dell’amministrazione di sostegno ai “liberi vigilati” condannati alla cura a tempo indeterminato, ci sono altri approdi da raggiungere, altre difficili traversate da compiere».
Consulta la sentenza n. 157/2026 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito l’obbligo di difesa tecnica a tutela delle persone sottoposte a TSO.
Per maggiori informazioni: dirittiallafollia@gmail.com
Sito dell’Associazione Diritti alla Follia
Nota: le note a piè di pagina sono un intervento del Centro Informare un’h.
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[1] Associazione Diritti alla Follia, TSO e diritto di difesa: la Corte Costituzionale ammette il contributo di Diritti alla Follia, «Informare un’h», 5 ottobre 2026.
[2] La proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO elaborata dall’Associazione Diritti alla Follia nel 2021. Tale proposta è stata aperta alla sottoscrizione online sulla piattaforma del Ministero della Giustizia partire dal 14 dicembre 2024 sino a fine giugno 2025.
Ultimo aggiornamento il 5 Ottobre 2026 da Simona