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RSA e RSD: sproporzionate restrizioni alla libertà di movimento dei residenti

Nonostante il ridimensionamento del proprio organico preposto a monitorare i luoghi di privazione della libertà personale in àmbito sociale, sanitario e socio sanitario, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale evidenzia, nella propria Relazione Annuale, i limiti che incidono profondamente sulla qualità della vita all’interno delle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e delle Residenze Sanitarie per Disabili (RSD), sottolineando anche  l’eccessiva discrezionalità concessa agli amministratori di sostegno.*

Una foto in bianco e nero raffigura due persone, di cui una in sedia a rotelle, segregate in un istituto.

Anche dopo la nascita dell’Autorità Garante nazionale per i Diritti delle persone con disabilità, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha continuato ad occuparsi anche di persone con disabilità – come previsto tra le proprie competenze – e più specificamente, mediante la propria Unità Organizzativa n. 5, del monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale in àmbito sociale, sanitario e socio sanitario (in particolare le residenze per persone con disabilità minori o adulte o per persone anziane, dove in passato siano state rilevate situazioni di privazioni di libertà di fatto), trattando le segnalazioni ad essi relative.
Recentemente il Garante ha presentato al Parlamento la propria Relazione Annuale (disponibile integralmente a questo link), riferita ai dati del 2024 (integrata da dati del 2025), ove alle pagine 224-225 si legge che, nonostante il notevole ridimensionamento della dotazione organica componente la citata Unità Organizzativa n. 5, «nel periodo di riferimento sono state esaminate 53 istanze relative in massima parte alla permanenza presso le strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie».
L’analisi di tali istanze, dunque, «ha messo in evidenza i limiti che incidono profondamente sulla qualità della vita all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e delle Residenze Sanitarie per Disabili (RSD). Sono emerse talora restrizioni alla libertà di movimento sproporzionate rispetto alle reali esigenze cliniche dei residenti, accompagnate da prassi organizzative orientate più al rispetto di schemi gestionali standard che alle necessità individuali di ciascuna persona».

«Un aspetto rilevante in merito – si legge ancora – riguarda la continuità dei legami familiari e sociali, spesso compromessa da regolamenti interni rigidi (orari di visita limitativi e obbligo di prenotazioni preventive). Tali prassi, sebbene motivate da esigenze organizzative, riducono significativamente la possibilità per gli ospiti di mantenere rapporti affettivi significativi e di conservare un contatto vitale con la comunità di riferimento».
Ulteriore passaggio significativo riguarda il fatto che «la situazione trova complicazioni ulteriori quando l’esercizio del diritto fondamentale in oggetto dipende dall’amministratore di sostegno. In assenza di un controllo tempestivo e rigoroso da parte del giudice tutelare, l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto all’amministratore può tradursi in azioni limitative o arbitrarie dei contatti e delle relazioni familiari e sociali, incidendo negativamente sulla dignità e sull’autonomia delle persone fragili. In quest’ottica, emerge chiaramente il rischio di una deriva impropria della funzione dell’amministratore di sostegno, con ripercussioni significative nella riduzione delle visite dei familiari, nell’impossibilità di mantenere contatti con persone affettivamente significative e, più in generale, nella compressione delle possibilità di costruire relazioni di sostegno e di appartenenza sociale».
«Le conseguenze disfunzionali del fenomeno – conclude la Relazione su tale tema -, mostrano pertanto, la necessità del rafforzamento sul controllo da parte del giudice tutelare, affinché l’azione dell’amministratore non diventi arbitraria, in particolare se non proporzionata al caso specifico e non giustificata da ragioni cliniche documentate». (Stefano Borgato)

 

* Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2026 da Simona