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Le persone con disabilità e il voto al referendum costituzionale (spiegato anche in CAA)

Le persone con una disabilità che ostacola il diritto a recarsi a votare potranno naturalmente farlo al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, ma in base alle differenti condizioni di ciascuno, la normativa prevede possibilità diverse, che elenchiamo nel presente testo, dando spazio anche a una meritoria e utile iniziativa, attuata da Antonio Bianchi, consigliere della Federazione LEDHA, vale a dire i contenuti del referendum spiegati in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).*

Una delle parti del documento che spiega il referendum costituzionale in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).

Il 22 marzo (ore 7-23) e il 23 marzo (ore 7-15) i cittadini e le cittadine del nostro Paese saranno chiamati e chiamate ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (per ogni maggiore informazione sulla sostanza del quesito referendario, si veda al sito del Ministero dell’Interno).
Potranno esercitare il diritto di voto tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto i 18 anni e come sempre sarà necessario presentarsi al proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità munito di fotografia e con la tessera elettorale. Le persone con una disabilità che ostacola il diritto a recarsi a votare potranno naturalmente esprimere comunque le loro preferenze di voto, ma in base alle differenti condizioni di ciascuno, la normativa prevede possibilità diverse, di seguito elencate.

Voto a domicilio
Le persone con disabilità che siano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e impossibilitate ad allontanarsi dall’abitazione in cui dimorano possono chiedere di esercitare il voto a domicilio, facendo pervenire al Sindaco del Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali un’esplicita richiesta (in questo caso andava fatta entro il 2 marzo).

Voto in ospedale o in casa di cura
La normativa prevede inoltre, per le persone ricoverate in ospedale o in casa di cura, la possibilità di votare all’interno del luogo di ricovero. A tal fine l’interessato o l’interessata deve presentare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Voto assistito
Le persone cieche, quelle amputate delle mani, affette da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, ossia coloro che sono fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono essere accompagnate all’interno della cabina elettorale da un familiare o da un altro elettore scelto appunto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.
Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un accompagnatore gli elettori:
° che presentando apposita certificazione sanitaria abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’apposito Codice AVD, che sta per “diritto voto assistito”. Questo timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del Sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta Circoscrizioni e collegi elettorali.
° il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando poi sulla tessera elettorale non è presente l’annotazione permanente per il voto assistito, e l’impedimento fisico dell’elettore non risulta evidente, il diritto ad essere accompagnati in cabina può essere dimostrato tramite un certificato medico rilasciato da un medico funzionario designato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, ove si attesti in modo esplicito che l’infermità fisica impedisce all’elettore/elettrice di esprimere il voto autonomamente, rendendo necessario l’aiuto di un altro elettore.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.

Elettori non deambulanti
Nel caso in cui il seggio assegnato a un elettore con difficoltà di deambulazione non sia accessibile, egli può esprimere il suo diritto al voto presso un’altra sezione del Comune. Per farlo, deve esibire al Presidente del seggio prescelto, insieme alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “Impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici dell’ASL, anche in precedenza per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.
Da ricordare anche che, in occasione delle varie consultazioni elettorali, molti Comuni organizzano servizi di trasporto pubblico gratuito in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio elettorale (per le relative informazioni, contattare il proprio Comune di residenza).

Rilascio dei certificati
Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le Unità Sanitarie Locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della Legge 15/1991 (articolo 29 della Legge 104/2092).

Il referendum spiegato in CAA
In conclusione ci piace segnalare un’iniziativa assai utile e meritoria attuata da Antonio Bianchi, consigliere della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), ossia un testo in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) che spiega, in modo semplice ed efficace, le ragioni del “Sì” e quelle del “No” (a questo link è possibile consultare il documento in versione sfogliabile). Per ciascuna delle due opzioni di voto, infatti, vengono indicate cinque motivazioni, sintetizzate rispettivamente a partire dai documenti elaborati dall’Unione delle Camere Penali (per il “Sì”) e dal Comitato per il “No”. Nel testo viene inoltre spiegato alle persone con disabilità che, in caso di indecisione, è possibile anche votare scheda bianca.
«Questo documento – sottolineano dalla LEDHA – è stato realizzato con l’obiettivo di rendere accessibili e comprensibili anche alle persone con disabilità cognitive (e non solo) i temi del grande dibattito pubblico. Temi spesso complessi, ma che hanno una ricaduta diretta sulla vita quotidiana di tutti e sui quali è necessario essere informati per poter compiere scelte consapevoli. La proposta è perfettibile e parziale, necessita di una conoscenza del mondo non sempre disponibile alle persone con disabilità cognitive. Vuole comunque essere un’occasione di dialogo, di approfondimento, un modo anche questo per fare politica, anche a prescindere dal voto, del cui esercizio si vuole comunque sostenere l’importanza. L’iniziativa vuole inoltre contribuire a garantire a tutti e tutte il rispetto del diritto di voto: un’informazione comprensibile, infatti, è una condizione essenziale per una partecipazione piena e consapevole alla vita democratica». (Stefano Borgato)

 

* Ringraziamo la Federazione LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) per la collaborazione. Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 12 Marzo 2026 da Simona