Con la Sentenza n° 101 del 7 gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità con necessità di sostegno intensivo. In specifico il Collegio giudicante ha dichiarato illegittimo il Piano Educativo Individualizzato che, pur avendo rilevato nello studente una necessità di un supporto continuativo, aveva assegnato un numero di ore di sostegno molto limitato (18 ore su 32 ore di frequenza complessiva).

Con la Sentenza n° 101 del 7 gennaio 2026, la Sezione Seconda del TAR Campania (il Tribunale Amministrativo Regionale) ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità con necessità di sostegno intensivo, certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, dichiarando illegittimo il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che, pur avendo rilevato nello studente una necessità di un supporto continuativo, aveva assegnato un numero di ore di sostegno molto limitato.
In specifico, il PEI approvato il 15 ottobre 2025 assegnava al minore con disabilità soltanto 18 ore settimanali di sostegno didattico a fronte di un totale di 32 ore di frequenza scolastica.
La notizia è riportata sul portale «Orizzontescuola.it» in un approfondimento a firma di Andrea Carlino dal titolo “Illegittimo il PEI con 18 ore di sostegno su 32, la scuola deve garantire la copertura integrale dell’orario”, la decisione del TAR: istituto condannato (pubblicato il 10 gennaio 2026).
«Il Collegio giudicante ha rilevato che il PEI impugnato presenta una motivazione intrinsecamente illogica. Lo stesso documento riconosceva esplicitamente la necessità per il minore di fruire di un supporto continuativo da parte del docente di sostegno», riferisce Carlino.
«Il Tribunale ha sottolineato che l’attribuzione di un numero di ore inferiore rispetto all’orario di frequenza, senza adeguata motivazione individualizzata, costituisce violazione degli articoli 3, 12 e 13 della legge 104 del 1992», è scritto in un altro passaggio del testo citato.
Per approfondire ulteriormente la notizia rimandiamo senz’altro alla lettura integrale del testo pubblicato su «Orizzontescuola.it» che, lo ricordiamo, è disponibile al seguente link. (S.L.)
Ultimo aggiornamento il 13 Gennaio 2026 da Simona