di Salvatore Nocera*
«Pur naturalmente augurandomi che le Amministrazioni Scolastiche soccombenti nei giudizi in via d’urgenza diano immediatamente esecuzione alle Sentenze che riconoscono i diritti lesi degli studenti e delle studentesse con disabilità – scrive Salvatore Nocera -, le famiglie comunque sappiano che, anche in caso di ulteriori ritardi nell’adempimento delle Sentenze di condanna, esse hanno a disposizione uno strumento che impedisce il vanificarsi delle loro aspettative».

Ho letto con molto piacere in «Superando» l’articolo [ripreso anche sul sito del centro Informare un’h, N.d.R.] basato sull’ottimo comunicato stampa dell’AIPD Nazionale (Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down), nel quale si dà notizia di una recente Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), che ha condannato per discriminazione l’Amministrazione Scolastica, per avere ridotto il numero di ore di sostegno indicato nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di un alunno con sindrome di Down [“È discriminazione non assicurare il sostegno scolastico ad alunni e alunne con disabilità!”, N.d.R.].
Sempre l’AIPD, però, dà pure notizia che, malgrado la decisione del provvedimento d’urgenza del Tribunale Civile, ancora l’Amministrazione non ha fatto pervenire a scuola l’insegnante di sostegno.
Infine, il Presidente dell’Associazione Gianfranco Salbini, nel formulare gli auguri a tutti gli studenti e le studentesse per il nuovo anno scolastico, si augura pure che ritardi analoghi a quello denunciato non si verifichino anche per l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Dal momento che il ritardo denunciato nell’applicazione delle Sentenze, sia per il sostegno che per gli assistenti, potrebbe ingenerare disillusione e sfiducia nel ricorso ai Tribunali, tanto costoso economicamente e sul quale si concentrano tante speranze, mi permetto di aggiungere che il Codice del Giudizio Amministrativo, approvato con il Decreto Legislativo 104/2010, all’articolo 112 offre degli strumenti validi per evitare che le decisioni adottate dai giudici, anche in via d’urgenza, possano rimanere prive di effetto immediato.
L’articolo citato riguarda il “giudizio di ottemperanza” delle decisioni, sia dei Tribunali Civili, come quelle in materia di discriminazione, sia dei Tribunali Amministrativi, come quelle per violazione di legge, che siano immediatamente esecutive, come quelle pronunciate in via d’urgenza in tutti i casi in cui le famiglie chiedono l’immediata nomina di un docente di sostegno o di un assistente per l’autonomia e la comunicazione, per un certo numero di ore indicato nel PEI.
Tale importantissimo articolo, al comma 5 prevede che appena si nota un ritardo, anche breve, nell’attuazione di una Sentenza, si possa ricorrere al giudice amministrativo che ha emesso la Sentenza stessa in via d’urgenza o al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Circoscrizione ove si trova il Tribunale Civile che ha emesso il provvedimento per discriminazione, come nel caso del Tribunale di Vallo della Lucania, perché chieda chiarimenti all’Amministrazione inadempiente. E questo è un procedimento più rapido, ma che non produce l’effetto di ottenere le ore assegnate e richieste. Invece, con il procedimento di ottemperanza si ottiene un’immediata decisione del TAR, che nomina un commissario ad acta, cioè un funzionario amministrativo giudiziario che si sostituisce all’Amministrazione inadempiente e procede, come nel caso in questione, alla nomina del docente di sostegno per il numero di ore stabilito secondo le graduatorie, nonché alla condanna dell’Amministrazione inadempiente al risarcimento dei danni, che nel caso di discriminazione ai sensi della Legge 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) possono riguardare anche i danni non patrimoniali.
Pertanto, questo strumento legale è un mezzo che le famiglie, tramite i loro avvocati, possono utilizzare per vedere in breve tempo realizzato il diritto allo studio dei loro figlioli. Mi auguro che le Amministrazioni soccombenti nei giudizi in via d’urgenza vogliano immediatamente dare esecuzione alle Sentenze che riconoscono i diritti lesi dei nostri studenti e studentesse con disabilità. E comunque, le famiglie sappiano che, anche in caso di ulteriori ritardi nell’adempimento delle Sentenze di condanna, esse hanno a disposizione uno strumento che impedisce il vanificarsi delle loro aspettative.
*Presidente del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie). Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2025 da Simona