Una Conferenza unificata tenutasi nel settembre 2022 ha portato alla stipula di un’Intesa sui requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Essa contiene importanti e non scontati elementi per l’accoglienza delle donne con disabilità vittime di violenza (tra i quali anche l’esplicito divieto di discriminazione sulla base dell’abilità e l’accessibilità dei Centri antiviolenza quale requisito strutturale), e tuttavia essi non sono sufficienti a garantire che queste donne accedano ai servizi antiviolenza in condizione di uguaglianza con le altre donne. L’aspetto positivo è che oggi, a differenza che in passato, disponiamo di strumenti operativi utili a superare questo svantaggio.
Reca la data del 14 settembre 2022 la seduta della Conferenza unificata che ha portato alla stipula di un’Intesa – tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali – relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. L’Intesa si compone di 15 articoli e disciplina gli aspetti definitori, i requisiti strutturali e organizzativi, l’attività e la formazione delle operatrici, i servizi minimi garantiti, il percorso di accompagnamento, il lavoro in rete, il flusso informativo e gli obblighi a cui le suddette strutture sono soggette. Il testo di cui si tratta è liberamente consultabile e scaricabile a questo link.
Poiché questa nota ha un proposito divulgativo, non entriamo nel merito di aspetti tecnici, ma ci limitiamo a mettere in rilievo alcuni elementi interessanti rispetto all’accoglienza delle ragazze e delle donne con disabilità vittime di violenza.
I Centri antiviolenza (CAV), lo ricordiamo, sono strutture che «erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza», ciò è specificato nel primo comma dell’articolo 1 (Definizione). Ma per la nostra riflessione è più interessante il secondo comma dello stesso articolo, nel quale, tra l’altro, si legge che «i CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni». È particolarmente importante che sia esplicitato il divieto di pratiche discriminatorie sulla base dell’abilità (e dunque anche della disabilità) – un divieto comunque già contenuto nel terzo comma dell’articolo 4 della Convenzione di Istanbul (la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con la Legge 77/2013) – perché l’esperienza ci induce a ritenere che esso non sia affatto scontato. Che non sia scontato è ben documentato, ad esempio, nelle linee guida denominate “Genere, disabilità e violenza. Linee Guida per l’accessibilità dei servizi di assistenza e supporto alle vittime di violenza”, realizzate nel 2022 dalle Università degli Studi di Brescia e di Ferrara nell’àmbito del progetto BeSafe! (linee guida liberamente scaricabili a questo link). In esse si legge: «Esiste, ad oggi, una condizione di inaccessibilità che è dichiarata come consueta e “normale” dalla maggior parte dei centri antiviolenza, come parte strutturale di un protocollo che esclude ancora a priori le donne con disabilità e, più in generale, le donne con diverse forme di vulnerabilità (ad esempio, donne con dipendenze patologiche, donne con difficoltà psichiatriche, ecc.)» (pag. 20).
Anche alla luce di quest’ultima considerazione è necessario esaminare con molta attenzione quanto previsto nell’Intesa in materia di requisiti strutturali e organizzativi (disciplinati dall’articolo 2). Uno dei requisiti richiesti è il seguente: «il CAV, accreditato secondo appositi registri/albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, ventiquattro ore su ventiquattro e collegato al 1522 [il servizio antiviolenza e antistalking, N.d.R.] nonché ai servizi essenziali della rete», quali sono i Pronto Soccorso e le Forze dell’Ordine (comma 2). E più avanti, al terzo comma, è specificato che «il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno cinque giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o on-line) tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi». Se è quantomai apprezzabile questa attenzione all’accessibilità dei locali e alla diversificazione delle modalità di contatto, soprattutto se si considera la “consuetudine all’inaccessibilità” citata pocanzi, va tuttavia rilevato che non vi è un’analoga attenzione sul fronte dell’accesso alle informazioni. Infatti, poco più avanti, al quarto comma, è indicato che «il CAV deve possedere la carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all’accoglienza gratuita alle donne», ma non è previsto che essa debba essere realizzata in più versioni – con linguaggi, formati e supporti diversificati – affinché le informazioni siano accessibili alle donne con disabilità che fruiscono delle stesse con modalità non comuni.
Un altro passaggio rilevante riguarda la formazione delle operatici. Al primo comma dell’articolo 3 (Operatrici) è scritto infatti che esse, «incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui princìpi della Convenzione di Istanbul; sull’operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa». Se in teoria questo riferimento alle “molteplici vulnerabilità” dovrebbe ricomprendere anche le donne con disabilità, le indicazioni operative contenute nell’Intesa richiamano le sole problematiche connesse alle donne immigrate. Si legge infatti nel secondo comma: «il CAV deve assicurare un’adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell’elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all’albo del gratuito patrocinio». Vero è che tale elenco è esemplificativo e non esaustivo, vero è anche che non è in discussione che si debbano esplicitare le esigenze specifiche delle donne immigrate, ma una triste casistica ha dimostrato che, purtroppo, quando le donne con disabilità non sono esplicitamente richiamate, finiscono con l’essere ignorate. E nei fatti non si trova un’attenzione specifica a loro in nessuno dei restanti articoli dedicati alla disciplina dei Centri antiviolenza: all’articolo 4 (Servizi minimi garantiti), ad esempio, è previsto che dopo un primo ascolto il CAV dia «le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente» (primo comma, lettera b), ma non si parla di linguaggi, formati e supporti diversificati. Anche quando, nel medesimo articolo, si parla orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa – due temi che, nel caso delle donne con disabilità, potrebbero richiedere requisiti di accessibilità e ulteriori servizi di supporto specifici – tali aspetti non sono considerati. Per concludere le osservazioni sui Centri antiviolenza aggiungiamo che, sebbene l’Intesa in esame (che, lo ricordiamo, è stata siglata nel settembre 2022) stabilisca che l’accessibilità in presenza sia uno dei requisiti strutturali richiesti, la recente Mappatura dei centri antiviolenza italiani, aggiornata ad aprile 2023, disponibile a questo link, non contiene nessuna informazione sull’accessibilità delle strutture mappate (a tal proposito si legga il seguente approfondimento).
L’articolo 8 (primo comma) contiene la definizione delle Case rifugio. Esse, è scritto, «sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali». La circostanza che siano definite a “bassa intensità assistenziale” lascia supporre che esse siano esplicitamente precluse alle donne con disabilità che hanno bisogno di sostegni intensivi, la qual cosa appare in contrasto con il divieto di pratiche discriminatorie esplicitato sia nell’articolo 1 dell’Intesa, sia, come già osservato, nella Convenzione di Istanbul.
Rispetto ai requisiti strutturali e organizzativi delle Case rifugio (disciplinati all’articolo 9), non si parla più di accessibilità (come per i Centri antiviolenza), ma di agibilità. Si legge infatti al primo comma dell’articolo 9: «[la casa rifugio] è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni». E tuttavia, in merito a questo aspetto, dobbiamo purtroppo osservare che il fatto che una struttura sia agibile non implica che sia anche accessibile. Osserviamo inoltre che si parla di garantire il diritto all’anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospitati, ma non, ad esempio, di figli e figlie, anche maggiorenni, con disabilità (la qual cosa ripropone ancora una volta l’esigenza che le case rifugio siano accessibili per loro, ciò al fine di evitare che detti figli e figlie vengano separati dalla loro madre). «La casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto», è scritto al terzo comma dello stesso articolo, sono dunque previsti alloggio e beni primari, ma non sono previsti, sempre ad esempio, servizi di assistenza personale, che invece sono indispensabili nei casi in cui la donna vittima di violenza non sia autosufficiente. Anche per le case rifugio è stabilito che venga realizzata una carta dei servizi (al sesto comma dell’articolo 11), e tuttavia anche in questo caso non è richiesto nessun requisito di accessibilità delle informazioni. Ma cosa implica che tali aspetti non siano stati considerati? Per comprendere meglio quali siano in concreto le criticità legate alle case rifugio, segnaliamo un altro passaggio delle linee guida BeSafe! che mostra come esse, nel cercare di rispondere alle donne con disabilità, non sembrino cogliere la problematicità di ricorrere a soluzioni segreganti: «Attualmente, molte case rifugio non accettano donne con malattie croniche e/o con varie forme di disabilità (cognitive ma anche sensoriali, e addirittura motorie, se ci sono barriere architettoniche), o che abbiano figli che presentano queste caratteristiche. Tuttavia, questa politica non si basa, spesso, su una valutazione individuale dei bisogni della persona specifica, ma su un pre-giudizio di carattere generale circa l’inadeguatezza delle strutture e del personale che in esse opera a garantire la sicurezza e la necessaria assistenza alle donne con disabilità e ai loro figli. Appare forte, quindi, la tentazione di pensare a strutture diverse: case rifugio ad hoc adeguatamente attrezzate (tutte da realizzare) o, più di frequente, altri tipi di istituti quali, ad esempio, RSA o RSD [rispettivamente: residenze sanitarie assistenziali e residenze sanitarie per persone disabili, N.d.R.]» (pag. 35-36).
In conclusione possiamo convenire sul fatto che l’Intesa in questione contenga importanti e non scontati elementi per l’accoglienza delle donne con disabilità vittime di violenza (l’esplicito divieto di discriminazione sulla base dell’abilità; l’attenzione all’accessibilità dei Centri antiviolenza e la previsione di diverse modalità di contatto; la circostanza che le operatrici ricevano una formazione anche sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità), e tuttavia essi non sono sufficienti a garantire che queste donne accedano ai servizi antiviolenza in condizione di uguaglianza con le altre donne. L’aspetto positivo è che oggi, a differenza che in passato, disponiamo di ben due linee guida utili a superare questo svantaggio, quelle già citate del progetto BeSafe!, e “Accorciare le distanze . Linee Guida per la presa in carico di donne con disabilità che hanno subito violenze e discriminazioni multiple”, prodotte nel 2022 dal servizio antiviolenza “CHIAMA chiAMA” – gestito congiuntamente dalle Associazioni MondoDonna e AIAS Bologna (Associazione Italiana Assistenza Spastici) –, e liberamente scaricabili a questo link. La disponibilità di questi strumenti operativi ci mostra che realizzare servizi antiviolenza realmente inclusivi per tutte le donne – a prescindere dalle loro caratteristiche personali – è possibile. Basta volerlo! Lo vogliamo?
Simona Lancioni
Responsabile di Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa)
Nota integrativa: in merto ai contenuti del presente testo si segnala il seguente aggiornamento del 2 febbraio 2024: Servizi Antiviolenza: prorogati i termini per soddisfare i requisiti minimi.
* Si ringrazia Rosalba Taddeini per la segnalazione.
Riferimento normativo
Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri: Conferenza Unificata, Intesa [del] 14 settembre 2022, avente ad oggetto: “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell’intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022)”.
Vedi anche:
Una mappatura dei centri antiviolenza che non rileva l’accessibilità, «Informare un’h», 31 maggio 2023.
Servizi antiviolenza preparati ad accogliere donne con disabilità, repertorio – 2022
Linee guida per accogliere donne con disabilità vittime di violenza, repertorio – 2023
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.
Data di creazione: 5 Giugno 2023
Ultimo aggiornamento il 2 Febbraio 2024 da Simona