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Umbria, una Legge sulle pari opportunità di genere attenta alle donne con disabilità

È stata definitivamente a approvata in Umbria la proposta di legge che mirava a modificare la Legge Regionale sulla parità di genere introducendo misure finalizzate a contrastare la discriminazione multipla a cui sono soggette donne con disabilità. Prima della sua votazione, la proposta di legge è stata sottoposta all’esame del Centro per le Pari Opportunità regionale che, pur esprimendo parere positivo, ha espresso anche alcune osservazioni critiche che meritano un’attenta riflessione.

“L’ombra si avvicina” (1954), opera del fotografo e regista cinese Fan Ho, ritrae una giovane donna vestita di nero, ritratta di fianco, poggiata ad una parte, col capo leggermente chino in avanti. La sua figura si inserisce in un gioco in cui le ombre disegnano figure geometriche. Davanti alla donna un’ombra “taglia” diagonalmente l’immagine in due triangoli, mentre la parete su cui la donna è poggiata e la base su cui poggia i piedi delimitano gli altri due lati della foto con due grigi differenti (base più scura e parete dai toni intermedi).

Qualche mese fa avevamo dato notizia di come il 23 giugno 2022 la Terza Commissione consiliare dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, presieduta da Eleonora Pace, avesse approvato, con i soli voti dei consiglieri di maggioranza, la proposta di legge n. 827, avente ad oggetto: “Modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 14/2016, Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”. In specifico, la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Francesca Peppucci (prima firmataria), Daniele Carissimi e Paola Fioroni mirava ad introdurre misure finalizzate a contrastare la discriminazione multipla a cui sono soggette donne con disabilità ed a promuovere anche per loro la parità di genere.

Ebbene, la proposta di legge ha terminato il suo iter e le integrazioni proposte sono state recepite introducendo nella norma regionale ben 5 riferimenti espliciti alle donne con disabilità. Il testo emendato, vigente dal 3 novembre 2022, è disponibile a questo link. Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche apportate.

È stato integrato l’articolo 2 della Legge Regionale inserendo tra gli obiettivi perseguiti dalla Regione quello di riconoscere «adeguata tutela alle donne con disabilità, quale categoria soggetta a discriminazioni multiple e trasversali, sostenendo azioni finalizzate a garantire loro una piena inclusione nel tessuto sociale» (comma 1, punto q bis, grassetti miei in questa e nelle successive citazioni testuali).
La seconda integrazione riguarda le Azioni regionali (articolo 13), tra le quali ora è annoverata anche quella di promuovere «campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema della parità di genere in riferimento alla discriminazione multipla delle donne disabili» (comma 1, k bis).
Un ulteriore riferimento riguarda il diritto alla salute, rispetto al quale, all’articolo 15 è prevista, come azione specifica, quella che impegna la Regione ad assicurare «la piena accessibilità dei servizi e dei presidi sanitari, sociosanitari e sociali da parte delle donne con disabilità, assicurando l’offerta di informazioni, in modo specifico e adeguato alla propria disabilità, per consentire e favorire la libera scelta circa la propria salute, con riguardo anche all’ambito ginecologico, della salute sessuale e riproduttiva» (comma 1, punto e bis).
Per quel concerne la materia dei servizi per il lavoro (articolo 17), è stabilito che «La Regione, nell’àmbito delle misure regionali per i servizi per il lavoro, elabora e promuove azioni per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne con disabilità, favorendo nelle sedi competenti forme di flessibilità adeguate alle specifiche esigenze connesse alla condizione di disabilità» (comma 6 bis).
L’ultima integrazione riguarda l’articolo 31 (Competenze della Regione), che tratta diffusamente della violenza di genere. In specifico nella nuova formazione del comma 2, lettera a) la Regione «promuove protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza e, in particolare, assicura interventi in ausilio e supporto delle donne con disabilità che intendono sporgere denuncia o adire l’autorità giudiziaria».

Prima della sua votazione, la proposta di legge è stata sottoposta all’esame dell’Assemblea del Centro per le Pari Opportunità regionale, la quale (con la Deliberazione n. 3, del 14 aprile 2021) ha espresso parere favorevole a maggioranza, ma non all’unanimità, in specifico la proposta ha riscosso 11 voti favorevoli e 5 contrari. Meritano attenzione alcune delle motivazioni addotte per giustificare il voto contrario. Dalla Deliberazione apprendiamo che Morena Bigini giustifica il suo voto contrario sostenendo, tra le altre cose, che «le discriminazioni multiple e trasversali riguardano la condizione di diverse donne e la L.R. 14/2016 si rivolge già a tutte le donne e ne ricomprende quindi tutte le diverse condizioni, inclusa la donna con disabilità. Si ritiene quindi che questa proposta di legge regionale veicoli un’idea sbagliata e stereotipata della donna disabile per la quale si rende necessario individuare [un] percorso di maggiore tutela. Inoltre, la specifica inserita nella proposta di legge non fa che incasellare il concetto di minoranza e dà il via libera a ulteriori specificazioni». Anche Patrizia Tabacchini si dichiara «contraria in quanto ritengo le modifiche proposte un arretramento culturale rispetto alle concettualizzazioni relative alla disabilità nel suo complesso e in particolare ritengo che nel contesto della L.R. 14/2016 queste modifiche siano lesive della dignità delle donne disabili in quanto ridotte a pura etichetta». Di uguale tenore è anche la posizione Angelica Trenta, che si è detta «contraria perché a mio parere le modifiche ed integrazioni alla L.R. 14/2016 riducono anziché ampliare i diritti e la promozione dell’autodeterminazione della donna con disabilità».
Pertanto, nell’esprimere parere positivo, l’Assemblea ha anche osservato che «la Legge regionale n. 14/2016 riguarda “tutte” le donne e ne ricomprende tutte le diverse condizioni, inclusa quella della donna con disabilità. Si ritiene quindi che le modifiche proposte alla suddetta Legge introducano, pertanto, una specificazione per la donna disabile per la quale individuare percorsi di maggiore tutela e ciò confligge, a parere di questo CPO, con il principio dell’autodeterminazione che ha sempre guidato e guida le politiche di genere e la promozione dei diritti delle donne. L’auspicio è di fornire alla donna con disabilità maggiori strumenti efficaci alla libera autodeterminazione della stessa».

Questa formula di recepimento merita un’attenta riflessione giacché non è la prima volta che a fronte della richiesta di rendere esplicite le misure rivolte alle donne con disabilità si incontra la resistenza di chi pensa che tale esplicitazione veicoli il messaggio che esse siano “donne speciali”, “donne diverse” o “meno donne”, e che a nominarle si corra il rischio di trasformarle in soggetti sottoposti a tutela, tipo il panda del WWF.

Preliminarmente viene da osservare che la semplice enunciazione del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, contenuta nell’articolo 3 della nostra Costituzione si concretizza in una miriade di norme e provvedimenti specifici in tema di disabilità che non mirano a promuovere un trattamento differenziato per le persone che ne sono interessate, ma a colmare uno svantaggio che, purtroppo, continua ad esistere nonostante tali specificazioni.

Va poi osservato che le attiviste con disabilità denunciano costantemente che la circostanza che non siano esplicitamente considerate nelle politiche per la parità di genere e in quelle per la disabilità le condanna all’invisibilità. Un’invisibilità che è sia causa che effetto della mancanza di attenzione nei loro confronti. A tal proposito si pone, dunque, una questione di autorappresentanza delle donne con disabilità: non possono essere le donne senza disabilità a definire le politiche di genere per le donne con disabilità, anche perché le politiche mainstreaming attuate sinora non hanno minimamente scalfito le discriminazioni multiple a cui queste ultime sono soggette.

Queste considerazioni trovano una conferma nelle Osservazioni conclusive al primo rapporto del nostro Paese sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità pubblicate, nel 2016, dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità. In esse il Comitato ONU ha espresso preoccupazione «perché non vi è alcuna sistematica integrazione delle donne e delle ragazze con disabilità nelle iniziative per la parità di genere, così come in quelle riguardanti la condizione di disabilità», ed ha raccomandato «che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative» (punti 13 e 14). Dunque la domanda per chi considera disdicevole nominare esplicitamente le donne con disabilità è: come si possono integrare queste due politiche senza nominare le donne con disabilità e senza introdurre le misure specifiche per loro?

Oltre a ciò, non considerare le specifiche esigenze delle donne con disabilità configura una situazione di discriminazione indiretta, come definita dall’articolo 2, comma 3, della Legge 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni): «Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone». Ecco, dire che le politiche per le pari opportunità sono rivolte a tutte le donne è un’espressione apparentemente neutra che nasconde il fatto che le attuali politiche per le pari opportunità non sono affatto pensate tenendo conto delle caratteristiche delle donne con disabilità, e finiscono per concretizzare nei loro confronti una discriminazione sistemica.

E se ciò ancora non fosse sufficiente, basterebbe guardare l’architettura della già citata Convenzione ONU: questa, oltre a dedicare alle donne con disabilità uno specifico articolo (il 6), ha introdotto numerosi riferimenti agli aspetti del genere: quattro richiami solo nel Preambolo; “la parità tra uomini e donne” è annoverata tra i suoi Principi generali (art. 3, lettera g); altri cinque richiami specifici sono sparsi in altrettanti articoli: nell’art. 8 (Accrescimento della consapevolezza), nell’art. 16 (Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti), nell’art. 25 (Salute), nell’art. 28 (Adeguati livelli di vita e protezione sociale), e nell’art. 34 (Comitato sui diritti delle persone con disabilità). Questo tipo di impostazione rende evidente che richiamare l’attenzione sui diritti delle donne con disabilità non significa suggerire che queste siano “donne-panda”, ma semplicemente prendere atto del fatto che esse hanno esigenze specifiche la cui considerazione costituisce il prerequisito per il godimento dei diritti stessi e delle libertà fondamentali in condizione di uguaglianza con le altre persone (disabili e non).

A parere di chi scrive, la Legge Regionale umbra, come modificata, ha recepito correttamente sia quanto stabilito dalla Convenzione ONU in materia di politiche genere, sia la raccomandazione di integrare le politiche di genere con quelle della disabilità, espressa dal Comitato ONU nel 2016.

Simona Lancioni
Responsabile di Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa)

 

Vedi anche:

Umbria. Legge Regionale n. 14 del 25 novembre 2016, Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini, testo coordinato con le modifiche sulle discriminazioni multiple delle donne con disabilità in vigore dal 3 novembre 2022.

Umbria, ok della Commissione ad una proposta di legge sulla parità di genere delle donne con disabilità, «Informare un’h», 25 giugno 2022.

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità: quadro teorico di riferimento”.

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.

 

Data di creazione: 28 Novembre 2022

Ultimo aggiornamento il 29 Novembre 2022 da Simona