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Proposta di riforma dell’amministrazione di sostegno, una sintesi dei contenuti

Lo scorso 18 aprile l’Associazione Diritti alla Follia ha depositato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione una Proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’interdizione, dell’inabilitazione, e per la riforma dell’amministrazione di sostegno. Il testo della Proposta di Legge è disponibile online, ma poiché i testi giuridici possono risultare complessi a chi ha poca familiarità con gli stessi, in questo spazio sintetizziamo i principali elementi della Proposta di Legge in questione allo scopo di agevolare una presa di coscienza collettiva.

“Colui che si libera” (1998), opera scultorea di Ursula Focke. Essa raffigura un uomo proteso in avanti nello sforzo di liberarsi da una parete che lo aveva inglobato.

Lo scorso 18 aprile l’Associazione Diritti alla Follia ha depositato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione una Proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’interdizione, dell’inabilitazione, e per la riforma dell’amministrazione di sostegno (come abbiamo già avuto modo di riferire, se ne legga a questo link). Trattandosi, appunto, di una Proposta di Legge di iniziativa popolare, per essere presa in considerazione dal Parlamento deve essere sottoscritta da 50mila Cittadini e Cittadine. L’iniziativa è stata intrapresa perché gli istituti di tutela più vecchi – l’interdizione e l’inabilitazione – sono in contrasto con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, un trattato internazionale che il nostro Stato ha ratificato con la Legge 18/2009, e che dunque è tenuto a rispettare, mentre l’amministrazione di sostegno – instituita e disciplinata dalla  Legge 6/2004 – deve essere riformata perché pur essendo stata concepita allo scopo di garantire l’autodeterminazione delle persone con qualche difficoltà, ha finito per essere applicata con modalità sostitutive di dette persone, ponendosi dunque anch’essa in contrasto con la citata Convenzione ONU che vieta tali pratiche. Quanto siano diffuse tali pratiche lo dimostra anche il fatto che nel 2016 il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità, l’organo preposto a monitorare l’attuazione della Convenzione, ha richiamato il nostro Paese proprio su questi aspetti.

«Internamenti forzati in strutture sanitarie; impossibilità di avvalersi di una difesa legale; separazione brutale da familiari, congiunti di fatto, amici; cinica sordità di fronte alle più svariate esigenze esistenziali; coercizione farmacologica con aggiramento delle garanzie stabilite dalla disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO): le denunce di fatti di questo genere si contano a migliaia. Ed è solo la punta dell’iceberg: moltissimi – familiari o diretti interessati – subiscono in silenzio, per paura di rappresaglie, per il timore di trovarsi coinvolti in lunghe e costose vicende giudiziarie o solo per vergogna», denunciano dall’Associazione. Detto sinteticamente: siamo passati dal supporto all’autodeterminazione alla coercizione. Dal protagonismo delle persone con disabilità sancito dalla Convenzione, all’“esproprio delle loro vite”.

Il testo della Proposta di Legge è disponibile a questo link, ma poiché i testi giuridici possono risultare complessi a chi ha poca familiarità con gli stessi, in questo spazio sintetizziamo i principali elementi della Proposta di Legge in questione allo scopo di agevolare una presa di coscienza collettiva.

La Proposta di Legge avanzata dall’Associazione Diritti alla Follia chiede:

  • L’abolizione dell’interdizione perché consentendo essa la “sostituzione” del tutore alla persona interdetta è in contrasto con l’art. 12 della Convenzione ONU (Uguale riconoscimento davanti alla legge).
  • L’abolizione dell’inabilitazione perché, tra gli altri motivi, espressione di una cultura istituzionale di “protezione delle persone incapaci” ormai superata da un quadro culturale e giuridico internazionale che riconosce alla persona con disabilità – a prescindere dal tipo e dalla gravità della disabilità stessa – il diritto di essere messa nella condizione di esprimere la propria volontà in merito a tutte le scelte che riguardano la propria vita.
  • L’introduzione delle seguenti modifiche nella disciplina dell’amministrazione di sostegno:
    • Che venga garantita l’informazione sulla procedura ai soggetti coinvolti e l’esplorazione di soluzioni alternative. Questa modifica è stata proposta perché capita spesso che né il destinatario dell’amministrazione di sostengo, né chi vi fa ricorso non essendo il beneficiario, e talvolta nemmeno chi ricopre detto incarico abbia adeguate informazioni su questo istituto di tutela e sulla sua disciplina.
    • Che la nomina dell’amministratore di sostegno divenga competenza di un Tribunale in composizione collegiale ogni qualvolta l’iniziativa per la nomina dello stesso o la modifica dei suoi poteri provenga da soggetto diverso dall’ interessato; nonché l’obbligo per il Giudice Tutelare di ascoltare il beneficiario (anche attraverso strumenti telematici) entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario o di un soggetto titolato ad intervenire nella procedura.
    • L’obbligo che in tutta la procedura di nomina dell’amministrazione di sostegno il beneficiario sia sempre accompagnato/supportato da un avvocato di fiducia.
    • L’eliminazione della possibilità che a formulare il ricorso/l’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno siano i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
    • L’introduzione della previsione che nella procedura venga valorizzata la presenza di soggetti che – pur non legati da coniugio o rapporti di parentela ed affinità con il potenziale beneficiario – abbiano con lo stesso rapporti documentati di familiarità degni di essere salvaguardati.
    • L’introduzione del vincolo che l’individuazione (e l’eventuale sostituzione) dell’amministratore di sostegno sia ineludibilmente legata alla volontà del beneficiario.
    • Che nei decreti di nomina dell’amministratore di sostegno sia specificato che né lo stesso amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possono sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione, e che il loro compito è di “supportare il processo decisionale autonomo della persona”. I poteri dell’amministratore di sostegno devono escludere le imposizioni al beneficiario di cure, collocazioni residenziali, limiti alla comunicazione, etc.
    • Previsione che in nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno possa incidere sulla continuità dei rapporti familiari e che l’attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno debba salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione.
    • Che uno stesso amministratore di sostegno possa avere un solo beneficiario, o al massimo tre quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o parentela fino al secondo grado (ad esempio, è ammesso che una coppia di anziani o due fratelli possano avere lo stesso amministratore di sostegno).
    • Che, salvi i casi di assoluta indispensabilità, il mancato rispetto dell’autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte sia configuri il reato dimaltrattamento contro familiari e conviventi” (di cui all’articolo 572 del codice penale).
    • La gratuità dell’incarico di amministratore di sostegno, salva l’esplicitazione di una diversa volontà da parte del beneficiario.
    • Che sia esplicitato che solo il beneficiario può decidere chi tra i soggetti riconosciuti come a lui “vicini” (perché messi in grado di attivare la procedura di amministrazione di sostegno) debba essere escluso dalla conoscenza delle vicende inerenti la procedura di nomina/modifica dell’amministrazione di sostegno, e che ogni atto significativo della stessa debba essere prontamente comunicato al beneficiario. Questa modifica è richiesta perché con il pretesto della tutela della privacy del beneficiario, si è instaurata la prassi della “segretazione” del fascicolo relativo all’amministrazione di sostegno, con la conseguente impossibilità – da parte di familiari e persone legate da vincoli affettivi con il beneficiario – di conoscere alcunché dell’andamento effettivo della situazione personale e patrimoniale del beneficiario.

Questi dunque gli elementi essenziali della Proposta di Legge. L’Associazione renderà note le diverse modalità di raccolta firme. Nel frattempo sarebbe bene iniziare ad informarsi, non foss’altro perché, con l’invecchiamento della popolazione, il ricorso agli Istituti di tutela è destinato a crescere ulteriormente, e sarebbe meglio eliminare le criticità riscontrate prima di sperimentarle sulla propria pelle, o sulla pelle delle persone a noi care. (Simona Lancioni)

 

Per informazioni: dirittiallafollia@gmail.com

 

Vedi anche:

Associazione Diritti alla Follia.

Proposta di Legge di riforma dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Corte di Cassazione, depositata la Proposta di Legge di riforma dell’amministrazione di sostegno, «Informare un’h», 19 aprile 2024.

Una raccolta firme per una Proposta di Legge di riforma dell’amministrazione di sostegno, «Informare un’h», 15 aprile 2024.

Campagna di informazione e denuncia “Se la tutela diventa ragnatela” lanciata dall’Associazione Diritti alla Follia ad aprile 2021.

Amministrazione di sostegno, doveva essere un abito su misura… invece, «Informare un’h», 18 febbraio 2022.

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema della “Tutela giuridica”.

 

Data di creazione: 5 Maggio 2024

Ultimo aggiornamento il 8 Maggio 2024 da Simona