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Permessi per l’assistenza riconosciuti al convivente

L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede la concessione tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi per i lavoratori che prestano assistenza ad un congiunto con certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, legge104/1992). I soggetti legittimati alla fruizione di questo beneficio sono espressamente indicati dalla normativa: il genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado, i parenti ed affini di terzo grado (questi ultimi due solo quando i genitori o il coniuge della persona con disabilità siano deceduti o mancanti; o quando i genitori o il coniuge della persona con disabilità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti).

Sino a poco tempo fa la norma non accordava il beneficio né alle unioni civili, né alle convivenze di fatto. Tuttavia con l’emanazione della Legge 20 maggio 2016, n. 76, la recente norma che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto, sono state introdotte delle modifiche estensive.

Per chiarezza espositiva precisiamo che l’unione civile è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; mentre la convivenza di fatto definisce la situazione di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

È pacifico che in base alla Legge 76/2016 le persone legate in un’unione civile abbiano diritto ai permessi mensili (ex articolo 33, della Legge 104/1992) e ai congedi retribuiti fino a due anni (articolo 42, del D. lgs 151/2001), non era invece scontato che le medesime agevolazioni fossero riconosciute anche nelle situazioni di convivenza di fatto. Una recente Sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza 213/2016) ha riconosciuto che anche i conviventi hanno diritto a fruire dei permessi mensili. La Sentenza, tuttavia, non si esprime nel merito dei congedi retribuiti. Ciò significa che su questo aspetto sarà necessario attendere i futuri decreti applicativi della Legge 76/2016 e le Circolari dell’INPS, o, in loro assenza, un’ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a risolvere i probabili contenziosi che la mancanza di un’indicazione normativa esplicita potrebbe suscitare.

Il servizio HandyLex ha curato uno specifico approfondimento sulle novità introdotte dalla Sentenza 213/2016. Ne consigliamo la lettura a coloro che sono interessati ad avere maggiori dettagli in merito.

 

Simona Lancioni
Responsabile di Informare un’h

 

Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2016

 

 

Ultimo aggiornamento il 10 Ottobre 2016 da